Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41378 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41378 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TUFAROLO GIUSEPPE N. IL 01/08/1936
avverso la sentenza n. 545/2013 GIP TRIBUNALE di FORLI’, del
05/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 13/05/2015

Fatto e diritto

2. Il ricorso è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.
Le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 930 del 13.12.1995 riv. 203429 hanno
ritenuto che “la durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla
gravità del fatto e alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato” (conformi
Cass. 6.11.1998 n. 75 riv. 212197; Cass. 9.12.2003 n. 11522 riv. 228031).
E’ consolidato l’orientamento secondo cui il giudice che applichi con la sentenza di
patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale,
e non già quando sia pari a questo o se ne discosti da poco o sia molto più vicina al minimo
che al massimo edittale (Cass. IV, 28\9\2007, n. 35670, rv. 237470). Inoltre, si ritiene
sufficientemente motivata, e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità, la sentenza che,
per la determinazione della durata della sospensione della patente di guida richiami il criterio
dell’equità, poiché in tal modo dimostra di avere effettuato una analisi globale comprensiva
dell’entità del fatto e della personalità dell’imputato (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37028 del
03/06/2008 Cc. (dep. 29/09/2008), Alcino, Rv. 241959).
Nel caso di specie della determinazione della sanzione accessoria il giudice ha dato motivazione
facendo implicito richiamo alla gravità del fatto, peraltro esplicitamente compensando tale
durata con quella eventualmente già patita.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2015
Il Consigli -re est.

1. TUFAROLO Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe,
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con la quale gli è stata applicata la sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida per anni due, in relazione alla condanna per il delitto
di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589,
co. I e II, c.p. : acc. in Cesena il 1\7\2012).
Il ricorrente ha assunto la violazione di legge e il difetto di motivazione perché, della
determinazione della durata della sanzione non si era data adeguata motivazione.

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