Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41376 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41376 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TORRACO SALVATORE N. IL 07/10/1964
PAPAGNO GIUSEPPE N. IL 25/06/1959
avverso la sentenza n. 4137/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

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Y7

Data Udienza: 13/05/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza in epigrafe veniva confermata la condanna di TORRACO Salvatore e
PAPAGNO Giuseppe per il delitto di cui agli artt. 624bis-625 c.p. (acc. in Torino il
16\11\2011). Veniva anche confermata la pena di mesi 8 e gg. 10 di reclusione ed € 120= di
multa ciascuno, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva
reiterata, specifica.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure formulate sono manifestamente infondate.
I ricorrenti pretendono, invero, che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione
delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui
concesso dall’ordinamento ai fini della valutazione del giudizio di comparazione dell’attenuante
con le aggravanti e la recidiva.
In proposito va ricordato che questa Corte di legittimità, con giurisprudenza consolidata ha
statuito che “Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed
attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nella ipotesi in cui siano frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della
equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena
irrogata in concreto” (Cass. I, 15542\01, Pelini).
Nel caso di specie, il giudice di merito, con adeguata motivazione, ha spiegato di non ritenere i
ricorrenti meritevoli della diminuzione di pena per le attenuanti generiche, previa
disapplicazione della recidiva, in ragione dei reiterati e specifici precedenti penali che
consentivano di ritenere il fatto commesso come manifestazione di inclinazione a delinquere
nel campo dei reati contro il patrimonio.
Orbene, la coerenza e logicità della motivazione sul punto del trattamento sanzionatorio e
dell’applicazione della recidiva, la rende insindacabile in questa sede di legittimità.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento e ciascuno al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1,000,00 (mille/00) a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di 1.000 euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2015
Il Consigl ere est

e

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo la violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva.

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