Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41375 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41375 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUFFATTI CARLO N. IL 24/02/1968
avverso la sentenza n. 5048/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 13/05/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza in epigrafe veniva confermata la condanna di MUFFATTI CARLO per il
delitto di cui all’art. 624-625 c.p. (acc. in Morbegno il 23\4\2007). Veniva confermata anche la
pena di mesi 4 di reclusione ed C 100= di multa, con le attenuanti generiche e di cui all’art. 62
n. 4 c.p. equivalenti alla aggravanti ed alla recidiva specifica, con la diminuente del rito
abbreviato, la pena.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il ricorrente pretende, invero, che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle
modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui
concesso dall’ordinamento ai fini della valutazione del giudizio di comparazione dell’attenuante
con la recidiva.
In proposito va ricordato che questa Corte di legittimità, con giurisprudenza consolidata ha
statuito che “Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed
attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nella ipotesi in cui siano frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della
equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena
irrogata in concreto” (Cass. I, 15542\01, Pelini).
Nel caso di specie, il giudice di merito, con adeguata motivazione, ha spiegato di non ritenere il
ricorrente meritevole della prevalenza delle attenuanti, in ragione dei plurimi precedenti penali
specifici che non consentivano una prognosi favorevole sul suo comportamento futuro.
Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego della prevalenza, che le
censure del ricorrente non valgono a scalfire.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2015
Il Consi liere stenso e

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sulle
aggravanti e la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.

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