Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41374 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41374 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARTA GIUSEPPE N. IL 11/11/1980
avverso la sentenza n. 824/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
03/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 13/05/2015

OSSERVA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di CARTA Giuseppe
per il delitto di cui all’art. 624-625 c.p. (acc. in Ghilarza il 5\6\2004).

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3°, c.p.p.
e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice del merito.
3.1. Invero la Corte di merito ha ritenuto consumato il delitto essendosi realizzato
l’impossessamento della refurtiva.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, le censure espresse dalla difesa sul punto, esprimono
solo un dissenso generico rispetto ad una ricostruzione del fatto che regge al sindacato di
legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica
illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
3.2. Quanto alla commisurazione della pena, al diniego delle attenuanti generiche e della
sospensione condizionale, il giudice di merito, con adeguata motivazione, ha evidenziato come
la precedente condanna per rapina e le gravi modalità del fatto, erano ostative al
riconoscimento degli invocati benefici sanzionatori.
Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2015
Il Con glier este

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo :
2.1. Con il primo motivo la erronea applicazione della legge penale ed insufficienza della
motivazione in ordine alla mancata derubricazione del fatto in delitto tentato;
2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge e l’insufficienza della motivazione in ordine al
trattamento sanzionatorio, la mancata concessione delle attenuanti generiche e della
sospensione condizionale della pena.

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