Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4137 del 02/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4137 Anno 2015
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE LUCA GREGORIO N. IL 23/04/1965
avverso l’ordinanza n. 1054/2014 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
25/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C gi—Q)c): (2.32.MA_ AAAAAA;\Y\A-Pt \ Ce Ad (1 CA-cM
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Data Udienza: 02/12/2014

RITENUTO IN FATTO
1 II Tribunale di Milano sezione per il riesame confermava l’ordinanza di custodia
cautelare in carcere emessa nei confronti del ricorrente per il reato di rapina
pluriaggravata ai danni del conducente di un autocarro, con conseguente
impossessamento di una serie di indumenti marca Monclear oltre che per il
reato di ricettazione dell’autovettura utilizzata per consumare la rapina.

2. Ricorreva avverso tale sentenza il difensore deducendo:

legge. Vizio di motivazione.
Ci si doleva del fatto che il Gip di Pavia, che aveva rinnovato ai sensi dell’art. 27
cod. proc. pen. la misura cautelare imposta al De Luca non aveva proceduto a
nuovo interrogatorio del ricorrente malgrado avesse posto a sostegno
dell’ordinanza cautelare elementi nuovi, comunque diversi e non contestati dalla
precedente ordinanza del gip di Bergamo.
Il difensore evidenziava che sarebbe illogico ritenere che tutti gli atti depositati,
ma non valorizzati nel provvedimento di applicazione della misura cautelare
debbano ritenersi offerti per ciò solo al contraddittorio. L’indagato deve potersi
difendere sui profili valutativi. Nello specifico si riteneva che il gip di Pavia aveva
utilizzato elementi nuovi per la emettere l’ordinanza. In particolare:
risultava valorizzata la telefonata di quel progressivo n. 73 del 28 maggio
2014 con la quale un coindagato informerebbe ricorrente che la rapina si
sarebbe perpetrata il giorno successivo,
telefonata del 18 maggio 2014 in cui viene diversamente valutata dal gip di
Pavia di rispetto a quanto era stato fatto dal gip di Bergamo; l’ultimo gip
emittente valorizzava la telefonata per provare che gli indagati
«lavoravano» illecitamente insieme,
la telefonata del 12 giugno 2014 progressivo n. 1286 intercorsa tra il
ricorrente e Lo Russo ritenuta indifferente dal giudice del riesame sul piano
della ricostruzione indiziaria risultava invece valorizzata dal gip di Pavia in
quanto da quella telefonata emergeva il prezzo di vendita dei capi di
abbigliamento.
2) Erronea applicazione delle norme processuale che regolano la valutazione del
quadro indiziario. Vizio di motivazione.
Si riteneva che il quadro indiziario non era stato adeguatamente valutato; in
particolare:
2.1. non era stata valorizzato il fatto che gli operanti che avevano eseguito i
servizi di osservazione non avevano riconosciuto tra i soggetti partecipanti alla
2

1) Violazione di legge per omesso interrogatorio del ricorrente nei termini di

rapina il ricorrente. De Luca era stato controllato più volte degli operanti del
nucleo operativo di Monza che dunque conoscevano bene le fattezze fisiche come
veniva confermato anche dalla persona offesa sentita a sommarie informazioni
ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. pen.
2.2. Il controllo bordo dell’autovettura Lancia Y utilizzata per la rapina non era da
considerare indiziante la partecipazione del ricorrente alla rapina in
considerazione del fatto che il controllo avveniva in tempo e luogo lontani dalla
rapina.
2.3. La localizzazione del ricorrente nella località coincidente con il luogo di

che la persona offesa veniva rilasciata intorno alle 17.30\18.00, mentre la
telefonata avveniva alle 21.30; si ribadiva che, di regola, gli autori di un reato si
allontanano immediatamente dal luogo della consumazione del reato, sicché la
valorizzazione sin indiziari nella circostanza richiamata appariva manifestamente
illogica.
2.4. La conversazione del 18 maggio 2014 nel corso della quale due indagati si
accordavano per “lavorare” non era di univoca interpretazione dato che la
conversazione era distante dalla rapina e faceva riferimento a lavori in un
cantiere.
2.5. La conversazione telefonica del 28 maggio 2014 nella prospettiva difensiva
veniva travisata atteso che la conversazione che faceva riferimento alla
consumazione di una rapina intercorreva tra Cilisto e Verre e non vede partecipe
l’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è infondato.
Il collegio condivide l’orientamento espresso dalla Corte di legittimità nella sua
più autorevole composizione secondo cui esclude che le cause di caducazione
ope legis delle misure cautelari personali possano essere dedotte con le
impugnazioni proponibili contro le ordinanze applicative.
In particolare deve escludersi che con la richiesta di riesame possa essere
dedotta la caducazione della custodia cautelare per omissione o invalidità
dell’interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., che va dedotta con richiesta al
giudice per le indagini preliminari, in quanto non attiene alle condizioni di
legittimità e di merito per l’adozione della misura (Cass. sez. un. n. 45246 del
19/07/2012, Rv.,253549).
La doglianza proposta al tribunale sezione per il riesame in ordine alla mancata
effettuazione dell’interrogatorio di garanzia non era ammissibile; tale
inammissibilità si estende al motivo di ricorso per Cassazione che la ripropone.

rilascio della persona offesa appariva poco compatibile con la rapina considerato

2. Il secondo motivo è fondato. Ferma la piena legittimità della motivazione
offerta in relazione al reato di ricettazione, si rileva che la motivazione a
sostegno della gravità del quadro indiziario relativo alla rapina non

risulta

pienamente coerente con le emergenze procedimentali.
Nell’ordinanza impugnata, nel passo in cui

si svaluta la valenza indiziaria

negativa del mancato riconoscimento del De Luca durante le fasi della rapina) si
afferma che «l’attività investigativa, quantomeno nella fase iniziale e
segnatamente in data 29 maggio 2014, fu svolta dal Nucleo investigativo dei

necessità, per conoscenza pregressa legata a specifiche vicende giudiziarie, di
conoscere fisicamente De Luca Gregorio» (pag. 6 della ordinanza impugnata).
Tale affermazione risulta in contrasto sia con il fatto che lo stesso Nucleo
investigativo di Monza in data 21 maggio 2014, nell’ambito delle indagini
relative ad altra rapina consumata il 12 maggio 2012, chiedeva l’attivazione della
intercettazione telefonica sulla utenza in uso al De Luca, che dunque era noto
all’Ufficio, sia con il pronto riconoscimento dell’indagato in «Gregorio» quando
lo stesso veniva sorpreso in macchina con il Taraku…e fermato.
Tale divergenza tra le affermazioni contenute nell’ordinanza e gli elementi in atti
impone l’annullamento con rinvio al tribunale per un nuovo esame del quadro
indiziario relativo alla rapina alla luce delle incongruenze segnalate.

3. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa
al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché
provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Milano
per nuovo esame,
Si provveda a norma dell’art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 2 dicembre 2014

L’estensore

Il Presidente

Carabinieri di Monza […] e quindi da un organo di polizia che non aveva

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