Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41361 del 16/09/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 41361 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COTNAREANU BRIGITTA CELINA N. IL 17/05/1984 parte offesa
nel procedimento
c/
VEDELAGO GIANFRANCO N. IL 05/10/1958
avverso l’ordinanza n. 43154/2014 TRIBUNALE di ASTI, del
08/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. i

LC

Uditi difen or Avv.;

Data Udienza: 16/09/2015

RITENUTO IN FATTO

1.11 giudice per le indagini preliminari di Asti dichiarava inammissibile la
opposizione alla richiesta di archiviazione presentata nel’interesse della persona
offesa nel procedimento a carico del Vedelago (indagato per il reato di truffa) e
archiviava il procedimento de plano.

Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione il difensore

dell’opponente che deduceva:
2.1.mancata assunzione delle prove decisive indicate nell’atto di opposizione
come indagini suppletive;
2.2. carenza ed illogicità della motivazione in quanto non risultavano esposte
le ragioni di inammissibilità dell’opposizione, né venivano analizzate le indagini
suppletive proposte;
2.3. violazione di legge in relazione alla mancata fissazione dell’udienza camerale
con conseguente lesione del diritto di difesa; si lamentava inoltre la carenza di
argomentazioni n ordine alla infondatezza della notizia di reato.

3. Il pubblico ministero con requisitoria scritta concludeva per la inammissibilità
del ricorso considerato che le indagini indicate non erano dirette a sostenere
la tempestività della querela, ovvero dell’elemento posto alla base della richiesta
di archiviazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
111 ricorso è fondato.
1.1. Circa la legittimità della dichiarazione di inammissibilità della opposizione
alla richiesta di archiviazione, il collegio ribadisce che l’arbitraria ovvero
illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il diritto al contraddittorio della
parte offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all’ipotesi di
mancato avviso per l’udienza camerale, sicché il predetto vizio del
provvedimento è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate
dall’art.409, sesto comma, ed ai casi di ricorso indicati nell’art. 606, lett. c), del
codice di procedura penale (Cass. Sez. U, n. 2 del 14/02/1996 Rv. 204132).
1.2. Essendo limitata la ricorribilità per cassazione al vizio di legge richiamato
sono conseguentemente inammissibili i primi due motivi di ricorso.

2

2.

1.3.Fondato è invece il motivo che lamenta la lesione del diritto di difesa nella
sua declinazione di diritto al contraddittorio orale che può conseguire alla
opposizione alla archiviazione se questa risulta ammissibile.
La questione concerne la lesione del diritto all’esercizio del diritto al
contraddittorio dell’offeso, ovvero al diniego di esercizio dell’unico strumento di
cui esso dispone per sostenere eventuali ragioni di contrasto alla scelta di
inazione proposta dal pubblico ministero.
Tale pretesa viene tutelata primariamente attraverso il diritto ad attivare il

ostacolo all’accesso al contraddittorio camerale è il vaglio di ammissibilità
dell’atto di opposizione, che tuttavia deve essere rigorosamente limitato alla
verifica dell’esistenza di ragioni adeguate e sufficienti alla apertura della fase
orale. A tale vaglio sono invece estranee valutazioni prognostiche in ordine
incidenza dell’indagine suppletiva sul compendio probatorio raccolto.
Circa i limiti del vaglio di ammissibilità, la Corte di cassazione ha più volte
ribadito che, ai fini dell’ ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla
richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare la pertinenza e la rilevanza
degli elementi di prova su cui l’opposizione si fonda, e, quindi, l’idoneità delle
prove richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari, senza
effettuare alcun giudizio prognostico sull’esito della investigazione suppletiva
richiesta (Cass. Sez. 5, n.

566 del 21/11/2013 Cc. dep. 2014, Rv. 258667;

Conf. n. 558 del 2014, non massimata; nello stesso senso Cass., Sez. 2, n.
43113 del 19/09/2013, Rv. 257236.; Cass., Sez. 2, n. 8129 del 03/02/2012,
Rv. 252476). Ha inoltre stabilito che a fronte dell’opposizione della persona
offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari deve, di
norma, provvedere a fissare l’udienza camerale per la decisione nel
contraddittorio, tra l’indagato e la parte lesa, sulla richiesta del pubblico
ministero; il diritto della parte offesa al contraddittorio orale risulta inoperante in
due soli casi e cioè: a) quando non sia stata presentata tempestiva opposizione
(art. 409 cod.proc.pen., comma 1); b) quando la parte offesa non abbia
ottemperato l’onere, imposto a pena d’inammissibilità (art. 410 cod.proc.pen.,
comma 1), di indicare i temi dell'”investigazione suppletiva” e “í relativi elementi
di prova”; da ciò consegue che il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità
sull’opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine
richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare,
attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito
delle indagini suppletive indicate, dal momento che l’opposizione è rivolta

3

contraddittorio orale nella fase camerale che segue alla opposizione. L’unico

esclusivamente a sostituire il provvedimento “de plano” con il rito camerale
(Cass. sez. 2, n. 8129 del 03/02/2012 Rv. 252476).
Se l’esito cui è funzionale l’opposizione è l’apertura del procedimento camerale
finalizzato al confronto diretto con le parti che vantano interessi antagonisti, la
risposta “finale” alla richiesta di tutela è demandata invece alla fase successiva
alla celebrazione dell’udienza e presuppone la presa in carico dei contenuti
emersi nella fase orale.
La decisione di non aprire il contraddittorio orale deve essere giustificata dalla

essendo legittime valutazioni di inammissibilità basate sulla valutazione critica
dei contenuti probatori proposti o decisioni immotivate. .
1.4. Nel caso di specie malgrado la indicazione di specifiche indagini suppletive
il decidente evitava di effettuare alcuna valutazione in ordine alla “ritenuta”
inammissibilità, sicchè la valutazione in ordine al vaglio preliminare risulta
sfornita di ogni motivazione e lede diritto di difesa.
1.2. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio
con trasmissione degli atti al Tribunale di Asti per l’ulteriore corso

P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Asti per l’ulteriore corso.
Cosi deciso in Roma il 16 settembre 2015,

L’estensore
ndr. Rec ione

Il Presidente
Mario Gentile

97:du\kò

non pertinenza e specificità dei temi di indagine suppletiva proposti, non

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