Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41351 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 41351 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso — erroneamente qualificato come appello — proposto da Morandini Costantino, nato a Majano il 6.1.1936;
avverso la sentenza emessa il 7 luglio 2011 dal giudice del tribunale di Udine;
udita nella pubblica udienza del 10 giugno 2014 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Enrico Delahaye, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perché
il fatto non sussiste o in subordine per prescrizione;
udito il difensore avv. Luca Francescon;
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Udine dichiarò Morandino Costantino colpevole del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.
lgs. 3 aprile 2006, n. 152, perché, quale legale rappresentante della società Distributori Prodotti Editoriali, DIS.PE . s.r.1., gestiva illecitamente rifiuti non pericolosi costituiti da quotidiani e periodici, conferendoli senza il prescritto formulario e lo condannò alla pena di € 3.000 di ammenda.
In particolare, mentre il cartone e le riviste con carta patinata erano inviate
alla ditta Camilot per lo smaltimento con il formulario di identificazione rifiuti,
i quotidiani rimasti invenduti e ritirati dalle edicole erano inviati a tale ditta con
documento di trasporto, come se si trattasse di materia prima secondaria. Il giudice ritenne che si trattasse di trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi,
per il motivo che il reato era integrato anche dalla sola mancanza del formulario
prescritto dall’art. 193 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, circostanza che equivaleva
al trasporto senza autorizzazione. Il giudice poi escluse che i quotidiani rimasti

Data Udienza: 10/06/2014

invenduti possano considerarsi come materia prima secondaria o come sottoprodotti.
L’imputato, a mezzo dell’avv. Luca Francescon, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) il fatto non è previsto dalla legge come reato. Osserva che la norma incriminatrice di riferimento per il presente procedimento (art. 51 comma I lett. a)
d. lgs. 22/97 – ora art. 256 comma I lett. a) d. lgs. 152/2006) sanziona sul piano
penale l’effettuazione di una attività relativa alla gestione di rifiuti senza la “prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209,
210, 211, 212, 214, 215 e 216”. La norma, in ossequio al principio di tassatività
e determinatezza, deve essere interpretata nel senso della punibilità del trasporto
di rifiuti diversi da quelli autorizzati in base al titolo abilitativo in possesso. Il
fatto materiale ascritto al sig. Morandini è consistito nel trasporto di quotidiani
e periodici senza il formulario prescritto dall’art. 193 D. Lgs. 3 aprile 2006 n.
152, e non senza le autorizzazioni, iscrizioni, o comunicazioni richieste ex lege.
Tale fatto non è, pertanto, sussumibile nella fattispecie astratta delineata dalla
norma incriminatrice né è previsto da qualsiasi altra norma dell’ordinamento
penale come reato.
2) il fatto non sussiste. Osserva che l’oggetto materiale della condotta — ossia prodotti editoriali fatti circolare senza l’asserita necessaria documentazione deve essere qualificato come materia prima secondaria, e non rifiuto, ciò comportando l’esclusione della rilevanza penale del fatto. Invero, secondo il d.m. 5
febbraio 1998 vigente all’epoca dei fatti oggetto del presente procedimento, la
carta dei resi invenduti di giornali costituiva ad ogni effetto materia prima secondaria, poiché da un lato presentava le caratteristiche individuate da detto decreto ministeriale e rispettava tutti gli altri canoni necessari ai finì di tale qualificazione, dall’altro il detentore “non se ne disfa(va)”. In sostanza, i resi invenduti di giornale conferiti dalla Dispe alla Camilot dovevano essere considerati
quali materie prime secondarie, e pertanto sottratti all’applicazione della normativa sui rifiuti, ed in particolar modo alla obbligatoria circolazione con il formulario di identificazione.
3) mancanza dell’elemento psicologico del reato. Osserva che la disciplina
dei rifiuti, incisa da fonti sia nazionali che comunitarie nonché soggetta a frequenti interventi correttivi e novità legislative, appare di difficile comprensione
a chiunque sia privo di competenze tecniche in materia. In particolar modo, la
nozione di rifiuto e la distinzione rispetto al concetto di materia prima secondaria e di sottoprodotto, pur avendo riflessi pratici molto rilevanti, richiede la conoscenza di concetti giuridici e tecnici, peraltro molto discussi dagli stessi operatori del settore. Il Morandini risultava assolutamente estraneo al settore di riferimento, occupandosi di amministrare una società dedita principalmente all’attività di distribuzioni di giornali. L’attività di posizionamento dei resi invenduti
sui nastri meccanizzati forniti dalla società Camilot veniva svolta dalla Dispe
solo per conto e su istruzione degli editori. Per la circolazione dei resi invenduti, la Dispe seguiva le indicazioni fornite dalla stessa Camilot, società specificatamente autorizzata alla raccolta dei materiali e quindi esperta della materia. Era
quest’ultima a richiedere la sottoscrizione dei formulari per la carta patinata con

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maggior contenuto di inchiostro e di sostanze estranee, nonché a ritener sufficiente il D.D.T. per la circolazione dei quotidiani ed i giornali, i quali presentavano un livello di impurità inferiore all’i %. L’imputato riteneva che tale prassi
fosse consolidata anche in relazione agli invenduti delle altre imprese. Difettava
quindi un coefficiente di partecipazione psicologica, neppure nella forma della
colpa.
Motivi della decisione
Come risulta dallo stesso capo di imputazione e dalla sentenza impugnata
la consumazione del reato contestato va fissata al 30 aprile 2007, data in cui è
stato effettuato l’ultimo conferimento contestato.
Non risulta che vi siano state sospensioni.
Il reato si è quindi prescritto il 30 aprile 2012, addirittura in data anteriore
a quella del 10 ottobre 2012, in cui è stata emessa la sentenza impugnata, che
dunque erroneamente non ha rilevato e dichiarato la già avvenuta estinzione del
reato.
In ogni caso, i motivi del ricorso non possono sicuramente ritenersi manifestamente infondati, sicché, essendosi validamente instaurato il rapporto processuale di impugnazione in questa sede, la prescrizione va comunque rilevata e
dichiarata da questa Corte.
Ritiene il Collegio che dagli atti non risultano in modo evidente cause di
proscioglimento nel merito. E difatti pur apparendo fondato quanto meno il secondo motivo — dal momento che è inadeguata e manifestamente illogica la motivazione con la quale è stata esclusa la natura di materia prima secondaria — il
suo accoglimento comporterebbe l’annullamento con rinvio per la necessità di
compiere un nuovo esaustivo accertamento in fatto sulle caratteristiche dei resi
di giornale in questione. Una tale pronuncia, però, è preclusa dall’obbligo di
immediata declaratoria della causa di estinzione.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 10
giugno 2014.

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