Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41346 del 15/09/2016

Penale Sent. Sez. 4 Num. 41346 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
A.A.
avverso la sentenza n.237/2016 del 21/04/2016, della Corte di Appello di
Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le richieste del difensore della parte civile B.B., avv. Claudio
Santoro, del Foro di Campobasso, sostituto processuale dell’avv. Clementino
Pallante, del Foro di Isernia, difensore della parte civile R.R., che ha
concluso depositando conclusioni scritte e nota spese.

Data Udienza: 15/09/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n.237/2016 del 21/04/2016, la Corte di Appello di
Campobasso in riforma della sentenza emessa in data 2 luglio 2013 dal Tribunale
di Isernia nei confronti di A.A., appellata dal Procuratore
Generale, dal P. M. di Isernia e dalle parti civili B.B. e R.R.,
dichiarava A.A. colpevole del reato di cu i all’art. 73, comma

A) in rubrica, nonché del delitto di cui al capo B), così come ascrittigli in rubrica
medesima e, concessegli le attenuanti generiche, ritenuto il concorso formale di
reati, lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, confermando
nel resto.
1.1. Così come sinteticamente riportato nella sentenza in parola,
A.A. veniva, in primo grado, assolto perché il fatto non
costituisce reato, ritenuta dal primo giudice la ipotesi penalmente irrilevante del
consumo di gruppo, dai delitti di cessione di sostanza stupefacente elel tipo
eroina di cui al capo A) in rubrica al F.F. ed al R.R., e da
quello di omicidio colposo del R.R. medesimo, quale conseguenza non
voluta della detta cessione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 586 e 589
c.p., di cui al capo B) della imputazione, venendo altresì assolto con identica
formula, anche dal delitto di cui al capo C), di detenzione a fini di spaccio di g.
0,52 di eroina, contenuta all’interno di due bussolotti, rinvenuti, contestualmente
al rinvenimento anche del corpo del R.R. ormai deceduto, la mattina seguente
alla assunzione di tale stupefacente, essendo tali due bussolotti custoditi
all’interno della camera da letto della abitazione dell’odierno imputato, abitazione
presso la quale, oltre al corpo esanime del R.R., venne trovato il
medesimo A.A.  in stato quasi comatoso, dovuto all’assunzione della
stessa eroina.

2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione A.A., personalmente, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui
all’art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.):
I) violazione di legge e vizi motivazionali. Deduce, quanto al capo A)
dell’imputazione, che «la Corte d’Appello nel condannare parte da un corollario
non dimostrabile in fatto: il Bendvenga detiene in proprio lo stupefacente e non
per conto del gruppo, tra l’altro, inesistente». Afferma che «la mancanza di una
prova certa ed incontrastata che l’assunzione di eroina da parte del R.R. fosse
conseguita a cessione da parte del A.A., piuttosto che ad una decisione

2

5, DPR 309/90, così diversamente qualificato l’episodio di cessione di cui al capo

congiunta di consumare in gruppo lo stupefacente, determinerebbe di per sé una
sentenza assolutoria quanto meno ai sensi del cpv dell’art. 530 c.p.p»,
II) violazione di legge e vizi motivazionali. Deduce, quanto al capo B)
dell’imputazione, che «l’evento morte non era, in base alle circostanze concrete,
né prevedibile, né evitabile (Cassazione SS.UU. 29/05/2009 nr. 22676); la
messa a disposizione del gruppo di tre persone di eroina in un quantitativo
normale (due quartini diviso tre persone) ed in condizioni fisiche normali degli
assuntori non lasciava presagire in alcun modo l’evento delittuoso scaturito».

all’art.586 c.p. necessita la colpa in concreto per violazione di una regola
precauzionale di condotta da parte del cedente».

Sostiene la carenza di

motivazione in ordine alla sussistenza del requisito della colpa in concreto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato nei limiti e termini di cui appresso.

4. Il motivo sub I) deve essere rigettato perché infondato. Quanto
alla qualificazione dei fatti in termini di consumo di gruppo della sostanza, la
Corte del merito ha correttamente ritenuto di escludere, sulla base dell’istruttoria
espletata, una simile ricostruzione della vicenda, ritenendo sussistente il reato di
cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90.
4.1. I giudici dell’appello hanno adeguatamente e del tutto
logicamente motivato sul punto affermando la giuridica inconfigurabilità, nella
fattispecie, dell’istituto del c.d. “consumo di gruppo”, istituto definitivamente
delineato dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 25401 del
31/01/2013 secondo la quale detto istituto può ritenersi configurabile alla triplice
condizione che: 1) l’acquirente dello stupefacente sia anche uno degli assuntori;
2) l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
3) sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di
procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche
finanziariamente all’acquisto. Sempre secondo il

dictum

in parola la non

punibilità riguarda i soli casi in cui la sostanza non è destinata a terzi, ma
all’utilizzo personale degli appartenenti al gruppo che debbono “co-detenerla”,
ovvero averne la disponibilità fisica congiunta e contestuale, sia pure per mezzo
del mandatario acquirente (cfr. sez. 4, n.50557 del 13 dicembre 2013).
4.2. Nefcaso che occupa, come ineccepibilmente ritenuto dalla Corte
territoriale, difettano quantomeno «i requisiti sopra elencati sub nr. 2) e 3), non
potendosi ritenere, stante soprattutto la casualità dell’incontro tra i tre per come

3

Afferma che «oltre al nesso causale per perfezionarsi l’ipotesi delittuosa di cui

descritta, né che l’acquisto fosse avvenuto sin dall’inizio per conto degli altri
componenti del gruppo (gruppo peraltro inesistente, così come emergente dalle
dichiarazioni dello stesso imputato), né che fosse certa sin dall’inizio l’identità
dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di
uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto (onere
economico invero sopportato dal solo Bendvenga per sé stesso). Si tenga poi
presente – non da ultimo- che fa difetto nella fattispecie, anche e soprattutto il
requisito della “co-detenzione”, … risultando del tutto evidente come, per quanto

stupefacente e non per conto del (peraltro inesistente) gruppo».

5. A diverse conclusioni si deve pervenire in ordine al motivo sub II).
5.1. In vero, la Corte del merito, al fine di motivare, circa il delitto di
cui al capo B) dell’imputazione, la ritenuta sussistenza del requisito della colpa in
concreto, si limita ad affermare che la sola negligenza imputabile al A.A.
sia consistita nell’aver dichiarato che la sostanza ceduta al Rago era cocaina
mentre in realtà trattavasi di eroina.
5.2. Atteso che la giurisprudenza di questa Corte è oramai
consolidata nel ritenere che in relazione alla fattispecie di cui all’art. 586 c.p.
occorra che venga condotta un’indagine accurata in ordine all’elemento
psicologico della colpa in capo al soggetto agente e che la colpa richiesta ai fini
della configurabilità di detta ipotesi delittuosa non possa che essere una colpa in
concreto, devesi ritenersi sussistente il vizio motivazionale in punto di elemento
psicologico del reato.
5.3. A tal fine mette conto rammentare che le Sezioni Unite di questa
Corte, con sentenza n. 22676 del 29/05/2009, hanno affermato che

“nell’ipotesi

di morte verificatasi in conseguenza dell’assunzione di sostanza stupefacente, la
responsabilità penale dello spacciatore ai sensi dell’art. 586 C.P. per l’evento
morte non voluto richiede che sia accertato non solo il nesso di causalità tra
cessione e morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute, ma anche
che la morte sia in concreto rímproverabile allo spacciatore e che quindi sia
accertata in capo allo stesso la presenza dell’elemento soggettivo della colpa in
concreto, ancorata alla violazione di una regola precauzionale (diversa dalla
norma penale che incrimina il reato base) e ad un coefficiente di prevedibilità ed
evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto che assume la
sostanza, valutate dal punto di vista di un razionale agente modello che si trovi
nella concreta situazione dell’agente reale ed alla stregua di tutte le circostanze
del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale”.

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evincibile dai fatti sopra esposti, il A.A. detenesse in proprio lo

5.4. Alla stregua di quanto sopra detto, attesa la mancanza di una
adeguata motivazione da parte dei giudici gravati, ritiene il Collegio di accogliere
il presente motivo di ricorso, annullando con rinvio ad altra sezione della Corte di
Appello di Salerno la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità
dell’elemento psicologico del delitto di cui all’art. 586 c.p., affinché si attenga al
principio dì diritto summenzionato valutando altresì l’eventuale intervenuta
prescrizione del reato di cui all’art.73, comma 5, D.P.R. 309/1990.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui
al capo B) (artt. 586 e 589 c.p.), rinvia alla Corte di Appello di Salerno per nuovo
esame cui demanda anche il regolamento delle spese di questo giudizio tra le
parti. Rigetta nel resto.

Così deciso il 15/09/2016

P.Q.M.

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