Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41343 del 29/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41343 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINOSA GIUSEPPE PIETRO N. IL 01/10/1975
avverso la sentenza n. 8185/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BARI, del 23/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 29/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 settembre 2013, il G.u.p. del Tribunale di Bari ha
applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Spinosa Giuseppe Pietro,
imputato dei reati di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo A), agli artt.
81, comma 1, cod. pen. e 23, comma 3, legge n. 110 del 1975 (capo B), all’art.
648 cod. pen. (capo c) e agli 81, comma 2, e 697, comma 1, cod. pen. (capo D),

equivalenti all’aggravante contestata, la pena concordata fra le parti di anni due
di reclusione ed euro quattromila di multa, ritenuta l’insussistenza delle
condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129
cod. proc. pen., valutata la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti
contestati, e considerata legittima e congrua l’entità della pena.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
personalmente, che ne ha chiesto l’annullamento, deducendo violazione dell’art.
133 cod. pen., ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in
mancanza delle necessarie argomentazioni logiche inerenti all’utilizzo del potere
discrezionale in ordine alla determinazione della pena.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, i ricorsi sono stati rimessi a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.

Il Giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato al

trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del quale ha espressamente
riconosciuto la corretta determinazione e la congruità ex art. 27 Cost.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura della sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai
parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, che riconosce che la valutazione di congruità può
essere meramente enunciativa dell’effettuata ricognizione della conformità della
pena ai criteri normativi.
Né l’imputato, che ha chiesto l’applicazione di una determinata pena, può
dolersi della entità della stessa, da esso stesso sollecitata, né della complessiva
adeguatezza del trattamento concordato, evocando una generica omessa
disamina degli atti, già considerati e valutati nella concreta formulazione della
richiesta.

2

unificati con il vincolo della continuazione e riconosciute le attenuanti generiche

3. Conseguono la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento – in favore della Cassa delle ammende – di sanzione pecuniaria che
appare congruo determinare in millecinquecento euro, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen.
P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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