Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4134 del 14/10/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4134 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARITAN DANIELE N. IL 02/09/1981
avverso l’ordinanza n. 30/2014 TRIB. LIBERTA’ di VARESE, del
25/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. p.,

A


e 9c0

Uditi difensor Avv.;

c

Data Udienza: 14/10/2014

MARITAN Daniele ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza
25.3.2014 con la quale il Tribunale di Varese ha rigettato la richiesta
di riesame del decreto di sequestro emesso il 5.2.2014 nel procedimento penale a carico di GREGIS Gianluca.
Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato per le seguenti ragioni qui di seguito illustrate entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. Att. C.p.p.
§1.) violazione dell’art. 253 c.p.p. con particolare riguardo alla
delimitazione del concetto di “cose pertinenti al reato”. Il ricorrente si
duole che la polizia giudiziaria abbia proceduto al sequestro di beni
personali del ricorrente del tutto estraneo alla vicenda penale nella
quale è coinvolto il GREGIS Gianluca, con la conseguenza che manca
qualsiasi giustificazione alla sottoposizione di suoi beni a vincolo reale.
§2.) violazione dell’art. 125 c.p.p., perché la ordinanza del Tribunale del riesame è priva di motivazione idonea a rendere conto delle
censure mosse dal ricorrente al decreto di sequestro del Pubblico Ministero. In particolare il ricorre denuncia di mera apparenza la motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha rigettato il reclamo.

RITENUTO IN DIRITTO
Dalla lettura del provvedimento impugnato e dal ricorso si evince che,
nell’ambito del procedimento penale a carico di GREGIS Gianluca, in
data 5.2.2014 il Pubblico Ministero ha emesso decreto di sequestro in
relazione ai beni (motociclo, autovettura, carte di debito/credito, bancomat, assegni, personal computer portatili, fissi, supporti informatici,
telefoni cellulari) nella disponibilità dell’indagato e che la Polizia
giudiziaria ha proceduto al sequestro di suddetti beni procedendo alla
apprensione anche di quelli appartenenti a soggetti terzi (MARITAN
Daniele) ricorrendo una coincidenza di locali ove hanno sede legale ed
operativa tanto la società riferibile all’indagato, quanto quella riferibile all’odierno ricorrente.
Questi, avendo subito il sequestro di beni personali, ha lamentato
presso il Tribunale del riesame, il difetto di motivazione del provvedimento del Pubblico Ministero ed in particolare la indicazione di fatti
che giustificassero il sequestro dei suoi beni personali.
Dalla lettura del provvedimento del riesame si appende che
“… il tribunale ritiene che la motivazione delle esigenze probatorie nel
decreto di sequestro sia implicita ed intuitiva, senza necessità di ulteriore esplicitazione, in quanto idonea a consentire il controllo di legalità da parte del Collegio. Deve infatti osservarsi che il PM ha compiutamente e dettagliatamente indicato nel decreto di perquisizione i
beni da sottoporre a sequestro, ha formulato il capo di incolpazione in

MOTIVI DELLA DECISIONE

seno al decreto, così consentendo a questo Tribunale di verificare la
fondatezza delle esigenze di prova connesse al vincolo ablatorio … …”
Il ricorso è fondato e va accolto.
L’ordinanza del Tribunale del riesame è all’evidenza “nulla” ai sensi
dell’art. 125 c.p.p., risolvendosi, a fronte delle censure del ricorrente,
in una motivazione apparente, dalla quale non è neppure possibile
comprendere quale sia il reato per il quale il Pubblico Ministero procede e quale sia il rapporto di pertinenzialità probatoria tra i beni sequestrati al 1VIARITAN Daniele e il reato per il quale il Pubblico ministero procede nei confronti di una diversa persona.
Per altro dal tenore dell’ordinanza del Tribunale del riesame pare
comprendersi che neppure il provvedimento del Pubblico Ministero
riporti le indicazioni circa il rapporto di pertinenzialità probatoria tra
quanto sequestrato ad un soggetto terzo estraneo alla vicenda penale e
il reato per il quale procede la procura della Repubblica, posto che il
Tribunale stesso afferma che “la motivazione delle esigenze probatorie el decreto di sequestro sia implicita ed intuitiva, senza necessità di
ulteriore esplicitazione, in quanto idonea a consentire il controllo di
legalità da parte di questo collegio…. .
Premesso che un provvedimento di sequestro deve essere sorretto da
motivazione espressa e chiara e non già “implicita ed intuitiva”, va
ancora osservato che il tenore del testo del provvedimento qui impugnato, a sua volta non permette, a sua volta alcun controllo, ex art. 325
c.p.p., da parte del giudice della legittimità. Va infatti qui ribadito
che la motivazione dell’ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente – quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge – quando le argomentazioni in ordine al “fumus” del carattere di pertinenza ovvero di corpo
del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (v. da ultimo Cass. n. 43480/2014). Nel caso
in esame il provvedimento, del tutto generico nella motivazione non
indica il reato per il quale procede il Pubblico Ministero, quanto è stato sequestrato al MARITAN Daniele, né il rapporto di pertinenzialità
probatorio tra quanto in sequestro e il reato per il quale si procede, né
consente di poter effettuare un vaglio di legalità del provvedimento
entro i limiti stabilito dall’art. 325 c.p.p.
Per le suddette ragioni il ricorso va accolto e l’ordinanza va annullata
senza rinvio. Va inoltre annullato il decreto di sequestro del Pubblico
Ministero dovendosi disporre la restituzione di quanto in sequestro
all’avente diritto.

,

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro
del Pubblico Ministero e dispone restituirsi quanto in sequestro
all’avente diritto e manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
all’art. 626 c.p.p.

Così deciso in Roma il 14.10.2014

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