Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41332 del 07/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 41332 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZHOU XIAOBIN N. IL 25/04/1989
avverso la sentenza n. 6749/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 03/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5’cun Q”
che ha concluso per ,`e

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/07/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione personalmente ZHOU XIAOBIN avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Bologna che in data 3 aprile 2013 ha confermato la sentenza del Giudice per le
Indagini Preliminari del Tribunale di Modena che lo aveva condannato per concorso in
estorsione continuata in danno di ZHU Aizhong.

1. violazione di legge in relazione all’articolo 189 e 266 codice procedura penale.
Sostiene l’inutilizzabilità delle videoregistrazioni effettuate, con il consenso della
parte offesa, ma con materiale posto a disposizione dalla polizia giudiziaria per
mancata autorizzazione dell’ autorità giudiziaria;
2. vizio della motivazione. Lamenta che la corte territoriale non ha tenuto in
considerazione le diverse dichiarazioni della parte lesa;
3. violazione di legge in relazione all’articolo 530 codice di procedura penale. Lamenta
che i giudici di merito non hanno tenuto conto di versioni alternative nella
ricostruzione della vicenda
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.
Sulla manifesta infondatezza, in particolare, del primo motivo, diretto ad invalidare il valore
probatorio delle videoriprese effettuate nell’abitazione della vittima, vale la pena di evidenziare
che correttamente i giudici di merito le hanno ritenute utilizzabili sul presupposto che nel caso
di specie si trattava di videoriprese di comportamenti non comunicativi e che la persona offesa
aveva dato il consenso alle forze dell’ordine di verificare, attraverso l’installazione di
telecamere, quanto avveniva all’interno della propria abitazione, anche per tutelare la propria
incolumità, garantendosi il pronto intervento degli operanti in caso di bisogno.
Come già affermato da questa Corte ( Cass. N. 3797 del 2010 Rv. 248563; n. 1127 del 2007
Rv. 238905) le videoregistrazioni di immagini non comunicative (mere condotte) disposte dalla
Polizia nel corso delle indagini in luoghi non fruenti di particolare protezione (pubblici, aperti o
esposti al pubblico) devono essere qualificate come documentazione della attività investigativa,
che non richiede un provvedimento della autorità giudiziaria, e sono utilizzabili come prove
1

Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa in:

atipiche disciplinate dall’art. 189 c.p.p.. Tale conclusione non vale per le videoregistrazioni
effettuate in luoghi riconducibili al concetto di domicilio e meritevoli di tutela a sensi dell’art.
14 Cost.
Nella ipotesi concreta però, vi è stata una ripresa di immagini non comunicative (consegna del
denaro da parte della vittima ai due estorsori) captate nel domicilio della parte offesa che vi
aveva consentito e relative a fatti illeciti che la riguardavano. La mancata violazione della
tutela prevista dall’art. 14 Cost. supera qualsiasi problematica in ordine alla necessità di un
provvedimento autorizzatorio, come correttamente indicato dai giudici di merito. Nella specie,

stata correttamente considerata prova atipica.
Le ulteriori argomentazioni esposte nei restanti motivi in esame si risolvono in generiche
censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa
lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a
fronte di una sentenza, come quella impugnata che appare congruamente e coerentemente
motivata .
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 7.7.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

lì P sidente
Antfon i TPIOSITO

non essendo configurabile alcuna intrusione nell’altrui domicilio, la videoripresa in argomento è

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