Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4133 del 22/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4133 Anno 2014
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TEDESCO GIUSEPPE N. IL 11/05/1951
avverso la sentenza n. 4732/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 0 .
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 22/01/2014

Considerato In fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 17.12.2012 la Corte di appello di Palermo – a seguito
di gravame interposto dall’imputato TEDESCO Giuseppe avverso la
sentenza emessa il 22.6.2010 dal Tribunale di Palermo – in riforma della
predetta sentenza ha dichiarato non doversi procedere nei confronti

ascrittogli per intervenuta prescrizione, riducendo l’importo dovuto per
risarcimento dei danni.
2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo
del difensore deducendo violazione dell’art. 184 e 604 co. 4 c.p.p. per
omesso rilevo della nullità della citazione dell’imputato dinanzi al giudice
di primo grado avuto riguardo al decreto di citazione che, notificato il
28.5.2008, indicava quale data di comparizione quella del 1.10.2001(
relativa al primo giudizio poi annullato). Inoltre, anche la citazione in
appello non venne notificata all’imputato che è stato dichiarato
contumace ed è stato oggetto di pronunzia favorevole alla parte civile
pur in presenza di reati prescritti.

3.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

4.

La doglianza relativa alla notifica del decreto di citazione in primo grado
è manifestamente infondata. Dall’esame degli atti consentito dalla
natura processuale della deduzione difensiva, risulta che al decreto di
citazione emesso dal P.M. ed originariamente apprestato per l’udienza
del primo processo era espressamente allegato il decreto emesso dal
Tribunale di Palermo in data 7.5.2008 che fissava l’udienza del
7.10.2008 all’esito della sentenza di annullamento.

5.

Parimenti deve rilevarsi la manifesta infondatezza in ordine alla dedotta
omessa citazione in appello dell’imputato, avvenuta, invece, in data
9.1.2011 ( come da relata di notifica in atti) ove l’imputato risultava
elettivamente domiciliato.

6.

Quanto alla censurata statuizione civile in presenza di reati prescritti
essa è manifestamente infondata in quanto l’art. 578 cod. proc. pen.
prevede che fl giudice di appello, nei dichiarare estinto per prescrizione il
reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a
decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della
sentenza che concernono gli interessi civili.

4

dello stesso imputato in ordine ai reato di cui agli artt. 81-336 c.p.

7. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 22.1.2014.

delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della

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