Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4133 del 14/10/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4133 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GREGIS GIAN LUCA N. IL 19/02/1974
GREGIS PIERGIU SEPPE N. IL 24/10/1947
CIUCIUM DIANA N. IL 23/07/1977
avverso l’ordinanza n. 29/2014 TRIB. LIBERTA’ di VARESE, del
25/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 14/10/2014

GREGIS Gianluca, GREGIS Piergiuseppe e CIUCIUM Diana, con
separati atti, ricorrono per Cassazione avverso l’ordinanza 25.3.2014
con la quale il Tribunale di Varese ha rigettato la richiesta di riesame
del decreto di sequestro emesso il 5.2.2014 nel procedimento penale a
carico di GREGIS Gianluca.
I ricorrenti chiedono, con argomentazioni pienamente sovrapponibili l’annullamento del provvedimento impugnato per le seguenti
ragioni qui di seguito illustrate entro i limiti previsti dall’art. 173 disp.
Att. C.p.p.
§1.) violazione dell’art. 253 c.p.p. con particolare riguardo alla
delimitazione del concetto di “cose pertinenti al reato”. I ricorrenti,
rispettivamente ciascuno per quanto di propria pertinenza si dolgono
del fatto che la polizia giudiziaria abbia proceduto al sequestro di beni
che non presentano le caratteristiche di essere cose pertinenti al reato,
secondo la prospettazione dell’accusa.
§2.) violazione dell’art. 125 c.p.p., perché l’ordinanza del Tribunale del riesame è priva di motivazione idonea a rendere conto delle
censure mosse dal ricorrente al decreto di sequestro del Pubblico Ministero. In particolare i ricorrenti denunciano la mera apparenza della
motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha rigettato il reclamo.

RITENUTO IN DIRITTO
Dalla lettura del provvedimento impugnato e dal ricorso si evince che,
nell’ambito del procedimento penale a carico di GREGIS Gianluca,
in data 5.2.2014 il Pubblico Ministero ha emesso decreto di sequestro
in relazione ai beni (motociclo, autovettura, carte di debito/credito,
bancomat, assegni, personal computer portatili, fissi, supporti informatici, telefoni cellulari) nella disponibilità dell’indagato e che la Polizia giudiziaria ha proceduto al sequestro
di beni appartenenti al
GREGIS Gianluca, al GREGIS Pierluigi e alla CIUCIUM Diana.
Il GREGIS Gianluca
I ricorrenti, hanno lamentato presso il Tribunale del riesame, il difetto
di motivazione del provvedimento del Pubblico Ministero ed in particolare l’assenza di motivazione che giustificasse i sequestri eseguiti.
Dalla lettura del provvedimento del riesame si appende che il
sequestro dei conti correnti (in parte restituiti) si giustifica con la ricerca del “prezzo del reato” e che i restanti beni sono pertinenti al reato per il quale si procede.
In ordine alla motivazione del decreto del Pubblico Ministero,
il Tribunale del riesame ha in particolare affermato che: “… il tribunale ritiene che la motivazione delle esigenze probatorie nel decreto di
sequestro sia implicita ed intuitiva, senza necessità di ulteriore esplicitazione, in quanto idonea a consentire il controllo di legalità da par-

MOTIVI DELLA DECISIONE

te del Collegio. Deve infatti osservarsi che il PM ha compiutamente e
dettagliatamente indicato nel decreto di perquisizione i beni da sottoporre a sequestro, ha formulato il capo di incolpazione in seno al decreto, così consentendo a questo Tribunale di verificare la fondatezza
delle esigenze di prova connesse al vincolo ablatorio …… ”
I ricorsi sono fondati e vanno accolti entro i seguenti limiti.
Sulla base dell’esposizione dei fatti contenuta nel provvedimento appare legittimo il sequestro della somma di denaro di E
16.500,00, essendo pacifico che si tratta di corpo del reato, costituendo esso il “profitto” cui si riferisce il II^ comma dell’art. 253 c.p.p.
Per tutti i restanti beni, l’ordinanza del Tribunale del riesame è
all’evidenza “nulla” ai sensi dell’art. 125 c.p.p., risolvendosi, a fronte
delle censure mosse dai ricorrenti, in una motivazione apparente, dalla
quale non è possibile comprendere quale sia, in modo specifico, il
rapporto di pertinenzialità probatoria tra i beni sequestrati e il reato per
il quale il Pubblico ministero procede.
Per altro dal tenore dell’ordinanza del Tribunale del riesame pare
comprendersi che neppure il provvedimento del Pubblico Ministero
riporti le indicazioni concrete (al di là della indicazione della somma
di denaro che costituisce il profitto di uno specifico reato che sarebbe
stato commesso in danno del sign. SPALENZA Cristiano) del rapporto di pertinenzialità probatoria tra quanto sequestrato e il reato per il
quale procede la procura della Repubblica, posto che il Tribunale, in
termini del tutto generici afferma che “…la motivazione delle esigenze
probatorie del decreto di sequestro sia implicita ed intuitiva, senza
necessità di ulteriore esplicitazione, in quanto idonea a consentire il
controllo di legalità da parte di questo collegio…. “.
La motivazione dell’ordinanza su quanto oggetto di doglianza
da parte dei ricorrenti, è del tutto assente, risolvendosi in una motivazione “apparente”, come tale ricadente sotto la disciplina dell’art. 125
c.p.p. Il tenore del testo del provvedimento qui impugnato, infatti non
permette (con eccezione per quanto si dirà con riferimento alla somma
di denaro) alcun controllo da parte del giudice della legittimità,
dovendosi qui ribadire che la motivazione dell’ordinanza confermativa
del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente – quindi
censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge quando le argomentazioni in ordine al “fumus” del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (v. da ultimo Cass.
n. 43480/2014).
Con riferimento al denaro sequestrato, così come indicato nel
ricorso del GREGIS Gianluca, va diversamente osservato che il
provvedimento del Tribunale del riesame è corredato di motivazione e
che attesa la fase fluida delle indagini in corso giustifica il mantenimento del sequestro della somma, al fine di permettere al Pubblico
Ministero di procedere alla ricostruzione dei movimenti delle somme
al fine di poter affermare o escludere definitivamente che quella in sequestro costituisce il profitto del reato. Va infatti rammentato che è le-

Per le suddette ragioni i ricorsi vanno rigettati limitatamente al sequestro delle somme di denaro di € 16.500, mentre per tutti i restanti beni
vanno annullate senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del Pubblico Ministero, disponendosi la restituzione dei relativi beni in sequestro diversi dal denaro, agli aventi diritto, mandandosi
la cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 626 c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso limitatamente al sequestro delle somme di denaro di
€ 16.500,00. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto
di sequestro del Pubblico Ministero relativo ai restanti beni dei quali
dispone la restituzione agli aventi diritto e manda alla cancelleria per
gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p.
Così deciso in Roma il 14.10.2014

gittimo il provvedimento con il quale il Tribunale del riesame rigetta il
ricorso proposto contro il sequestro probatorio di una somma
di denaro, posto che nella nozione di corpo del reato rientra anche il
denaro che può costituire prodotto o profitto di tale crimine; e posto
altresì che, essendo il sequestro probatorio mezzo di ricerca della prova, è sufficiente che esso si fondi sul “fumus” della sussistenza del
reato e del rapporto di pertinenza del bene oggetto del vincolo (Cass.
n. 12137/2003). Ovviamente il corso delle indagini potrà permettere di
chiarire l’esatta provenienza di quanto sequestrato.

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