Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41328 del 13/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 41328 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIFTARI ALMIR N. IL 13/05/1987
avverso l’ordinanza n. 11/2015 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 15/09/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
tette/sentite le conclusioni del PG Dott. ..?4,9
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 13/10/2015

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 settembre 2015 la Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di
Bolzano ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Miftarì Almir,
nell’ambito della procedura di consegna relativa al m.a.e. processuale emesso dall’Autorità
Giudiziaria di Innsbruck in data 20 agosto 2015 per reati di furto in abitazione o con strappo.

consegna ha proposto istanza ex art. 309 c.p.p. (trasmessa per competenza a questa Suprema
Corte ex artt. 719 c.p.p., 9, comma 5, I. n. 69/2005 dal Tribunale del riesame di Bolzano con
ordinanza del 15 settembre 2015), deducendo la carenza delle esigenze cautelari per
mancanza dei presupposti formali previsti dalla legge, trattandosi di persona che da molti anni
vive e lavora in Bolzano con la famiglia: l’esistenza di legami familiari e di contatti con i servizi
sociali, la lunga permanenza in Italia e l’assenza di ogni volontà di sottrarsi all’Autorità sono
tutti elementi idonei ad escludere la presenza del pericolo di fuga, e comunque a consigliare
una sostituzione della misura in atto con un’altra meno afflittiva, che ne garantisca la
immediata reperibilità.
Vengono altresì dedotte la carenza di motivazione della decisione circa la individuazione
degli elementi sintomatici del pericolo di fuga e la carenza dei requisiti formali del m.a.e.

ex

art. 6, lett. c), e) ed f), della I. n. 69/2005.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di doglianza è fondato e va accolto con rilievo logicamente assorbente
rispetto all’apprezzamento delle ulteriori deduzioni difensive.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 27357 del
19/06/2013, dep. 21/06/2013, Rv. 256568; Sez. 6, n. 4052 del 15/01/2008, dep. 25/01/2008,
Rv. 238393), l’obbligo di motivazione in ordine al pericolo di fuga, che legittima l’emissione di
una misura cautelare ai sensi dell’art. 9, comma quinto, della I. 22 aprile 2005, n. 69, deve
assumere connotati di concretezza ed essere plausibilmente argomentato sulla base di un
ragionevole ed accettabile giudizio prognostico, che deve essere illustrato mediante
l’indicazione di circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una vera propensione e di
una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte della persona richiesta.
Nel caso in esame la motivazione risulta essere del tutto apparente, in quanto si afferma la
necessità della custodia in carcere sul rilievo della gravità dei reati oggetto del m.a.e., dunque
in considerazione della entità della pena astrattamente irrogabile, e del fatto che la persona
richiesta in consegna è cittadino estero, così prescindendo da ogni valutazione sulla presenza

1

2. Avverso la su indicata pronuncia il difensore di fiducia della persona richiesta in

di un rischio concreto ed attuale del pericolo di fuga e sulla possibilità di applicare misure
cautelari di altro tipo.

3. Sulla base delle su esposte considerazioni, pertanto, la sentenza impugnata va
annullata con rinvio alla Corte d’appello di Trento, affinché, alla stregua delle regole di giudizio
affermate, provveda a colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei
principii in questa Sede statuiti.

att., c.p.p. .

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione alla Corte d’appello di
Trento-Sezione distaccata di Bolzano. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.
94, comma 1-ter, disp. att., c.p.p. .

Così deciso in Roma, lì, 13 ottobre 2015

Il Consigliere estensore

Il reside

La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.

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