Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41309 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 41309 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARTIGNETTI ANTONIO N. IL 22/09/1957
nei confronti di:
BONOCORE GIUSEPPE N. IL 09/09/1959
avverso il decreto n. 10/2014 GIP TRIB. MILITARE di ROMA, del
04/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/senti te le conclusioni del PG Dott. L o i
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 06/05/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con provvedimento emesso il 4 febbraio 2014, il Giudice per le Indagini
Preliminari del Tribunale militare di Roma, in accoglimento della richiesta
formulata dal procuratore militare, disponeva l’archiviazione del procedimento a
carico di Giuseppe Bonocore, Luogotenente Comandante la Stazione carabinieri
di Firenze, relativo al reato di ingiuria ad inferiore continuata ai danni del
luogotenente Antonio Martignetti, inferiore in grado, posta in essere per cause
attinenti al servizio e/o alla disciplina. Nel respingere l’opposizione presentata

pervenuta oltre il termine di 10 giorni, sia perché le indagini suppletive richieste
si presentavano ininfluenti al fine del decidere, sia perché i fatti addebitati
all’indagato, quantunque provati, sarebbero consistiti in comportamenti
determinati da ragioni di astio e di prevaricazione personale, estranei alla causa
di servizio.

I fatti, quindi, costituivano il reato di cui all’art. 226 c.p.m.p.,

improcedibile per mancanza di richiesta da parte del Comandante di Corpo.

2. Con ricorso depositato il 17/11/2014, il decreto è stato impugnato da
Antonio Martignetti, assistito dal difensore di fiducia, che, con i primi due motivi,
lamenta inosservanza delle disposizioni degli artt. 408, 409, 410, 583 del codice
di rito. Non era stato notificato l’avviso della richiesta come previsto dall’art. 408
comma 2 ed era erronea l’affermazione della tardività dell’opposizione essendo
stato l’atto spedito in data 6 dicembre 2013 e pervenuto il 16 dicembre 2013,
dovendosi considerare a tale effetto la data della spedizione.

3. Con gli altri tre motivi il ricorrente contesta le affermazioni contenute nel
decreto di archiviazione. Le indagini richieste suppletivamente non erano
ininfluenti alla luce della memoria integrativa depositata; le offese erano state
arrecate nel corso di una istruzione settimanale, da parte di un militare in
servizio, alla presenza di militari riuniti per servizio e per causa di servizio; il
comandante di Corpo che avrebbe dovuto presentare la richiesta di
procedimento, generale Giovanni Nistri, era stato indicato dall’opponente come
responsabile dei fatti descritti nella denuncia e avrebbe dovuto rimettere gli atti
al superiore in comando lasciando allo stesso ogni valutazione. Conclude
chiedendo l’annullamento e/o la riforma dell’impugnata ordinanza.

4. Il procuratore generale militare presso questa corte ha chiesto che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.

dalla parte offesa, il giudice precedente ne rilevava l’inammissibilità sia perché

5. Il ricorrente ha depositato una memoria di replica in cui contesta le
conclusioni del Procuratore generale e insiste per la declaratoria di nullità del
provvedimento di archiviazione, emesso de plano in violazione dell’art. 410 cod.
proc. pen.

6. Il Procuratore generale ha depositato una memoria, allegando la richiesta
indirizzata alla Procura militare di Roma il 26/3/2014, pervenuta il 28/3, con cui
il difensore chiedeva di essere autorizzato a prendere visione ed estrarre copia

impugnazione dovesse decorrere dalla data di conoscenza certa del
provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile. Se è
vero che, secondo la giurisprudenza di questa S.C., è illegittimo il provvedimento
con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di
archiviazione, dichiari l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona
offesa per violazione del termine di dieci giorni di cui all’ad 408 c.p.p., comma 3,
termine da considerarsi ordinatorio e non perentorio (cfr., da ultimo, Sez. 2,
Sentenza n. 161 del 2013; Sez. 2, n. 33882 del 16.6.10, dep. 17.9.10), é
tuttavia assorbente considerazione che il giudice militare ha dichiarato
inammissibile l’opposizione perché ha ritenuto inutile l’attività di indagine
richiesta, avendo escluso l’esistenza di una causa di servizio. Come chiarito dal
prevalente e condivisibile orientamento affermatosi nella giurisprudenza di
legittimità, l’opposizione all’archiviazione legittima l’intervento della persona
offesa e l’instaurazione del contraddittorio con la procedura camerale solo ove le
nuove indagini proposte siano pertinenti e rilevanti sotto il profilo della loro
idoneità a porre in discussione i presupposti della richiesta del pubblico
ministero. Ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla
richiesta di archiviazione, dunque, il giudice deve valutare non solo la pertinenza
ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l’opposizione si fonda, intesa
quest’ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle
indagini preliminari (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 26/02/2013, n. 12833, rv.
256060; Cass., sez. IV, 23/03/2007, n. 21544, rv. 236727), con la conseguenza
che qualora il giudice per le indagini preliminari abbia dichiarato “de plano”
l’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa motivandola sotto entrambi
i profili richiesti dall’art. 410, c.p.p., il giudice di legittimità non può sindacare la
valutazione di merito già effettuata dal giudice per le indagini preliminari sulla
infondatezza della notizia di reato (cfr. Cass., sez. VI, 12/03/2008, n. 13458, rv.

degli atti del procedimento, argomentando che il termine per proporre

239318. Nel caso di specie, il provvedimento di archiviazione risulta del tutto
legittimamente emesso dal giudice per le indagini preliminari, che si è attenuto
ai principi di diritto in precedenza richiamati. Le contrarie deduzioni svolte dal
ricorrente nei motivi principali e nella memoria – ivi comprese quelle finalizzate a
contestare la ritenuta superfluità delle richieste indagini suppletive – attengono a
profili di valutazione sostanziale sulla sussistenza della fattispecie criminosa
prospettata, che non possono essere esaminati in questa sede essendo
l’ordinanza di archiviazione ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità

contradditorio.
Quanto al richiamo al presunto coinvolgimento nella vicenda del Gen. Nistri,
suoeriore del Bonocore, ce avrebbe comportato, a sensi dell’art. 260, comma
secondo, c.p.m.p., la competenza all’inoltro della richiesta di procedimento in
capo al superiore dello stesso Nistri, trattasi all’evidenza di circostanza che – se
e quando avesse legittimamente corso l’esercizio della dedotta prerogativa da
parte del detto ultimo superiore – potrebbe condurre a una riapertura delle
indagini per il diverso reato di cui all’art. 226 c.p.m.p..
2. Le sopra scritte conclusioni hanno valore assorbente rispetto all’ulteriore
motivo di inammissibilità evidenziato dal Procuratore generale militare nelle note
depositate il 27 marzo, rispetto alle quali, pur prestando adesione
all’orientamento prevalente secondo cui il termine entro il quale la persona
offesa dal reato può ricorrere per cassazione contro il decreto di archiviazione
decorre dalla data di effettiva conoscenza della notizia della sua esistenza, deve
obiettarsi che detta conoscenza deve essere accertata in relazione alla persona
offesa e non al difensore. L’art. 409 c.p.p., prevede che, laddove il giudice non
accolga la richiesta di archiviazione

de plano,

di ufficio o a seguito di

opposizione, fissi l’udienza camerale e “ne fa dare avviso al pubblico ministero,
alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato”. Il
successivo art. 410, prevede che, laddove l’udienza sia fissata per l’opposizione
della persona offesa, “in caso di più persone offese, l’avviso per l’udienza è
notificato al solo opponente”. La Corte Costituzionale con la sentenza 418/1993
ha ritenuto, invece, che l’avviso, come diretta conseguenza dell’art. 127, spetti
anche al difensore dell’indagato, onde garantire con certezza il concreto esercizio
del diritto di difesa e l’effettività del contraddittorio. L’avviso non spetta invece al
difensore della persona offesa nei cui confronti non sono estensibili le ragioni per
le quali è stata ritenuta la necessità di avviso al difensore della persona
sottoposta alle indagini, che non è “parte” in senso tecnico e alla quale non si
applica il principio della necessaria assistenza tecnica del difensore, previsto,

previsti dall’art. 127 comma 5, cioè per motivi attinenti la violazione del

invece, per l’imputato. Se ne deve dedurre che all’interno del procedimento di
archiviazione il ruolo del difensore della parte offesa esaurisce i suoi effetti nel
rapporto professionale con il cliente per conto ed in nome del quale agisce, ma
non essendo destinatario degli atti non può esaurire i poteri che al medesimo
sono riservati. Nel caso in esame, quindi, ai fini della decorrenza del termine di
impugnazione, alla richiesta di copia degli atti del procedimento presentata dal
difensore di fiducia della parte offesa non può attribuirsi, in mancanza di diverse
allegazioni, il significato di conoscenza del provvedimento di archiviazione anche

3. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della
Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00,
tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte
abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”. (Corte Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2015

»

Il C tlsigliere estensore

da parte di questi.

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