Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41308 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 41308 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO PIETRO N. IL 10/08/1970
avverso l’ordinanza n. 2257/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. t–s.Dk(4,,t_.)02, jjj teQ.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/05/2015

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 26 settembre 2013 il Tribunale di Napoli – quale
giudice dell’esecuzione – ha respinto l’istanza proposta da Esposito Pietro, tesa
ad ottenere il riconoscimento della continuazione (art. 671 cod.proc.pen.) tra più
fatti oggetto di diverse decisioni irrevocabili.
Le decisioni riguardano quattro condotte di evasione, verificatesi tra il 28
febbraio del 2000 e il 12 aprile del 2000.
Ad avviso del Tribunale non è ravvisabile la medesimezza del disegno criminoso

deliberazione comune ed unitaria, quanto di una ricorrenza di stimoli a violare le
prescrizioni imposte.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – con personale
sottoscrizione – Esposito Pietro, deducendo erronea applicazione della disciplina
regolatrice e vizio di motivazione.
Nel ricorso si evidenzia la sottovalutazione del dato della prossimità temporale
tra le diverse violazioni e si afferma – in realtà – che trattava di un unico
allontanamento dal domicilio, protrattosi per più giorni, che avrebbe dato luogo
ad una pluralità di procedimenti.

3. Il ricorso è infondato e va pertanto, rigettato, per le ragioni che seguono.
Va premesso che, in via generale, nella applicazione della disciplina del reato
continuato ai sensi dell’art. 81 comma 2 cod. pen. è necessario che il giudice di
merito – attraverso un concreto apprezzamento delle modalità di realizzazione
delle diverse violazioni commesse – individui precisi indici rivelatori tali da
sostenere la conclusione, cui eventualmente perviene, della sostanziale unicità
del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal
momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee
essenziali – da parte del soggetto agente, si da potersi escludere una successione
di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di
ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite
rispetto al cumulo materiale (ex multís Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv
248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non
integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che
abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato
(Sez. IL n. 40123 del 22/10/2010 rv. 248862).

2

posto che la ricorrenza delle violazioni non è – di per sè – indicativa di una

Ora, nel caso in esame la valutazione operata non appare inficiata da
evidenti vizi logici o giuridici, dato che la ricorrente condotta di evasione – pur se
realizzata in un ristretto arco temporale – implica la nuova sottoposizione alla
misura violata, il che rende non irragionevole la considerazione di una rinnovata
spinta criminosa .
Diversa sarebbe l’ipotesi – adombrata nel corpo del ricorso – di una unicità di
condotta di evasione – protrattasi nel tempo – posto che in tal caso non sarebbe
giustificata la pluralità di condanne e lo strumento processuale idoneo, data la

identificato nella (diversa) previsione di legge dell’art. 669 co.1 cod.proc.pen.
Il ricorso, pertanto, risulta distonico rispetto ai contenuti della originaria istanza,
ove si prospettava l’accesso alla disciplina del reato continuato.
Al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6 maggio 2015

Il Consigliere estensore

violazione della disposizione di cui all’art. 549 cod.proc.pen., andrebbe

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