Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41307 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 41307 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALAU GIOVANNETTI PIETRO N. IL 19/11/1952
avverso l’ordinanza n. 126/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
03/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

Immo

Data Udienza: 06/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 3 aprile 2013 il Tribunale di Brescia – quale
giudice della esecuzione – decideva su plurime istanze proposte nell’interesse di
Palau Giovannetti Pietro, nel modo che segue.
Va precisato che il Palau risulta aver chiesto :
a) la sospensione della esecuzione della pena (calcolata con decreto di cumulo

febbraio 2013) in virtù della pendenza di ricorsi proposti innanzi la Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo per asserite violazioni dei principi in tema di giusto processo
verificatesi nel corso dei giudizi definiti a carico ;
b) la declaratoria di illegittimità della revoca anticipata della pena sospesa di cui
alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano del 4 ottobre 2000 ;
c) l’unificazione nel vincolo della continuazione dei singoli fatti oggetto delle
diverse decisioni irrevocabili poste in esecuzione;
d) la conseguente applicazione del beneficio della pena sospesa, all’esito del
riconoscimento del reato continuato.
Si prospettava altresì – da parte del condannato – la erroneità del computo della
pena complessiva, dovendosi tener conto dell’indulto di cui al dPR n.394 del
1990 e di quello derivante dalla legge n.241 del 2006.
Il giudice dell’esecuzione, in rapporto a tali richieste :
– precisava che il decreto di cumulo oggetto di verifica era da ritenersi quello aggiornato – emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia in data 25 febbraio
2013 in virtù del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di
Brescia in data 29 febbraio 2008, irrevocabile il 24 settembre del 2009 ;
– accoglieva l’istanza nella parte in cui si denunziava l’illegittimità del computo
includente la revoca della pena sospesa (sent. Trib. Milano del 4 ottobre 2000)
posto che difettava il provvedimento giurisdizionale relativo a tale decisione di
revoca e pertanto riteneva non eseguibile la pena inflitta in tale sentenza (pari a
mesi quattro e giorni dieci di reclusione) ;
– riteneva correttamente applicato l’indulto previsto dal dPR del 1990 nella
misura di un anno di arresto e dieci milioni di lire di ammenda (posto che il
residuo legale non può trovare applicazione per fatti commessi in epoca
successiva) ;
– riteneva correttamente applicato (in via anticipata) anche l’indulto di cui alla
legge n.241 del 2006 e pertanto escludeva dal cumulo la sola pena di mesi
quattro e giorni dieci dì reclusione (di cui alla sentenza Trib. Milano del

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emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Brescia in data 6

4.10.2000) con fissazione dell’entità della pena in anni due mesi quattro e giorni
sette di reclusione ;
– riteneva altresì non unificabili dal vincolo della continuazione i fatti oggetto di
giudizio definitivo nelle diverse sentenze (commessi tra il 1991 e il 2001 e
consistenti in reati di calunnia, oltraggio a magistrato in udienza, invasione di
edifici, resistenza, interruzione di pubblico servizio nonchè violazioni fiscali)
trattandosi di condotte tenute in contesti diversi – a distanza di tempo
consistente tra loro – e non preventivabili ab initio ;

continuazione – il presupposto di legge ;
– riteneva inaccoglibile la richiesta di sospensione della esecuzione formulata in
riferimento alla ‘pendenza’ di ricorsi presso la Corte Europea dei diritti dell’Uomo,
non essendo tale istituto previsto dalla legge e potendosi esclusivamente
attivare, in ipotesi di accoglimento dei ricorsi, la procedura di revisione in
riferimento a quanto deciso dalla Corte Costituzionale con sentenza numero 113
del 7.4.2011.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – con personale
sottoscrizione – Palau Giovannetti Pietro.
2.1 La necessaria sintesi dei contenuti, operata ai sensi dell’art. 173 co.1
disp.att. cpp, porta ad evidenziare quanto segue .
Al primo motivo si deduce l’incompetenza funzionale del giudice dell’esecuzione,
in virtù della incompetenza della Procura Generale di Brescia prima e della
Procura di Brescia poi, ad emettere il provvedimento di cumulo .
Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della
disciplina in tema di prescrizione dei reati nonchè erroneità del computo della
pena da espiare.
Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della
disciplina regolatrice in tema di sospensione dell’esecuzione (art. 656
cod.proc.pen.) nonchè si prospetta l’esistenza di condotte persecutorie in danno
del ricorrente.
Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della
disciplina regolatrice in tema di reato continuato.
Al quinto motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 51 bis della
legge di ordinamento penitenziario.
Al sesto motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli articoli 5 e 6 della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali.
2.2 L’articolazione dei motivi.
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– rigettava la richiesta di pena sospesa, non ricorrendo – in virtù del diniego della

2.2.1 Quanto al primo motivo, il ricorrente evidenzia che l’ultima decisione
divenuta irrevocabile è quella emessa dal Tribunale di Brescia (così come
evidenziato dal giudice della esecuzione, nde).
Da ciò si ipotizza l’esistenza di un vizio di competenza relativo agli atti emessi
dalla Corte di Appello di Brescia e dalla Procura Generale di Brescia, richiamati
nel provvedimento impugnato.
2.2.2 Quanto al secondo motivo, ferma restando la parte favorevole del
provvedimento (rappresentata dal riconscimento di validità della pena sospesa

computo della pena complessiva.
In particolare si evidenzia l’omessa considerazione in modo integrale dei
provvedimenti con cui è stato applicato l’indulto, nonchè si eccepisce
l’intervenuta prescrizione (maturata in epoca posteriore rispetto al giudicato o
comunque non rilevata nei procedimenti che concorrono alla formazione del
titolo) in rapporto ad alcune delle vicende oggetto di giudizio.
2.2.3 In riferimento al terzo motivo il ricorrente si duole della mancata
sospensione dell’ordine di carcerazione ai sensi dell’art. 656 co.5 cod.proc.pen. e
della omessa considerazione della doglianza da parte del giudice della
esecuzione.
2.2.4 Quanto al quarto motivo, si deduce l’incogruità motivazionale del rigetto
della invocata continuazione. Si ripropone la tesi della unitarietà del disegno
criminoso, correlata alla natura delle violazioni, alla loro prossimità temporale e
alla ascrivibilità delle condotte alle attività di denunzia svolte dal ricorrente quale
presidente di una associazione che si occupa di tutelare i diritti civili e denunziare
gli abusi del potere giudiziario. Le condanne sarebbero, in tesi, derivate da
esposti presentati dal ricorrente nell’ambito delle sue attività imprenditoriali e
associative, aventi ad oggetto la segnalazione di comportamenti illeciti posti in
essere da magistrati e avvocati intervenuti nella trattazione delle cause civili o
penali. Da ciò la irragionevolezza del diniego, chiara essendo la riconducibilità dei
fatti a tale comune intento.
Al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva doveva pertanto far
seguito la sospensione condizionale della pena.
2.2.5 D contenuto argomentativo del quinto motivo è correlato alla precedente
concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale (in data 11 ottobre
2011). Il ricorrente si duole dell’omessa applicazione della previsione di legge di
cui all’art. 51 bis ord.pen., lì dove tale norma – in caso di sopravvenienza di titolo
esecutivo relativo ad ulteriore pena detentiva – prevede la trasmissione degli atti
al Tribunale di Sorveglianza per la valutazione di proseguibilità della misura
alternativa in corso.
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mai revocata) il ricorrente si duole della omessa rilevazione di pretesi errori di

2.2.6 Quanto al sesto motivo, il ricorrente, previa conferma della esistenza dei
ricorsi depositati presso la Corte Europea, ribadisce la possibilità giuridica della
sospensione della esecuzione – quantomeno per motivi di opportunità – in
rapporto alla condizione di fatto della «pendenza» di ricorsi relativi a violazione
dei principi del giusto processo (in tesi, violazioni verificatesi nel corso dei
procedimenti definiti con sentenza di condanna irrevocabile). Si compie
riferimento agli obblighi derivanti dall’art. 46 della Convenzione Europea in
ordine alla forza vincolante delle sentenze emesse dalla Corte Europea dei diritti

previsione di legge di cui all’art. 670 cod.proc.pen. . I ricorsi pendenti in sede
sovranazionale sono, peraltro, assistiti da una concreta prognosi di fondatezza,
date le evidenti violazioni dei diritti fondamentali lamentate, in tesi, dal
ricorrente.
3. E’ stata trasmessa memoria integrativa in data 5 maggio 2015. Trattasi di
memoria tardiva ai sensi dell’art. 611 cod.proc.pen. e pertanto inammissibile, i
cui contenuti tendono – in ogni caso – a ribadire la fondatezza delle doglianze già
espresse nell’atto di ricorso ed a contrastare le argomentazioni espresse dal
Procuratore Generale presso questa Corte in sede di requisitoria scritta (ove è
stata avanzata richiesta di rigetto del ricorso), specie in riferimento alla ribadita
sussistenza dei presupposti per la riconoscibilità della continuazione .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono.
2. Alcuni dei temi proposti non risultano essere stati portati alla cognizione del
giudice della esecuzione nell’istanza introduttiva e, pertanto, non possono
formare oggetto di valutazione, nella presente sede di legittimità, ai sensi
dell’art. 606 co.2 cod.proc.pen. .
E’ stato infatti più volte affermato da questa Corte che anche in tema di
incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni
diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è
stato chiamato a decidere (Sez. V n. 9 del 4.1.2000, rv 215976).
Ciò riguarda, in particolare, il terzo e il quinto motivo, su cui questa Corte non
può pertanto pronunziarsi e fermo restando che la competenza, quanto alla
invocata applicabilità della previsione di legge di cui all’art. 51 bis ord.pen.
sarebbe spettata al Magistrato di Sorveglianza (sempre in ipotesi di misura
alternativa realmente in corso all’atto della emissione del nuovo titolo esecutivo).
3. Quanto alle doglianze in tema di competenza (primo motivo), le stesse
muovono da un evidente errore di prospettiva.
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dell’uomo e si ritiene applicabile, come sarebbe avvenuto in casi analoghi, la

Lo stesso ricorrente, in effetti, non contesta la competenza funzionale – ai sensi
dell’art. 665 co.4 cod.proc.pen- – del procedente Tribunale dì Brescia quale
giudice dell’esecuzione, in forza della decisione divenuta irrevocabile nel
settembre del 2009 e contenuta nell’ultimo decreto di cumulo (Procura della
repubblica di Brescia del 25 febbraio 2013).
La doglianza pare dirigersi vero precedenti statuizioni, rappresentate dal decreto
di cumulo emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Brescia e
da precedenti decisioni emesse – in parte sul medesimo oggetto – dalla Corte di

Ma, a ben vedere, tali statuizioni sono state emesse – in tutta evidenza – in un
contesto esecutivo cui era estranea l’ultima decisione e, pertanto, in rapporto ad
una fase che radicava presso tali organi la competenza a procedere.
In ogni caso, ciò che rileva – sul piano della competenza – è la situazione
procedimentale attuale, che lo stesso ricorrente non contesta, essendo stata
emessa la decisione impugnata dal Tribunale di Brescia, in modo del tutto
conforme ai contenuti della disciplina regolatrice.
4. Il secondo motivo è inammissibile.
Ed invero, al di là della corretta ricostruzione in fatto e in diritto contenuta nel
provvedimento impugnato, va rilevato che il ricorrente ha riproposto un tema in
realtà coperto da preclusione, in quanto oggetto di un precedente procedimento
esecutivo.
La doglianza, infatti, ripropone il tema delle modalità applicative dell’indulto
nell’ambito del decreto di cumulo, deciso da questa Corte di legittimità in una
prima occasione con sentenza di annullamento con rinvio emessa in data 19
maggio 2009 (sent. n. 24902 del 2009) per omessa valutazione da parte della
Corte dì Appello di Brescia (con ordinanza del 10 giugno 2008) e ulteriormente
con sentenza del 13 marzo 2014 (n. 23264 del 2014) con cui è stato dichiarato
inammissibile il ricorso avverso la decisione emessa – in sede di rinvio – dalla
Corte di Appello di Brescia in data 7 dicembre 2010. Con tale decisione la Corte
di Appello bresciana aveva già ritenuto che nessun errore fosse ravvisabile sotto tale profilo – nel computo realizzato dalla Procura di Brescia e da quella di
Milano.
Resta pertanto intangibile la parte «favorevole» del nuovo provvedimento
(relativamente al mantenimento della pena sospesa), oggi impugnato, ma
nessuna rivalutazione è ammissibile circa i punti già discussi e decisi con
provvedimento irrevocabile.
Del tutto priva di fondamento è, sempre in rapporto a tale secondo motivo, la
richiesta di applicazione dell’istituto della prescrizione in sede esecutiva, posto

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Appello di Brescia, i cui effetti sono richiamati nel provvedimento impugnato.

che i termini prescrizionali del reato decorrono dal momento del fatto a quello in
cui diviene irrevocabile la sentenza che quel fatto ha giudicato.
La vicenda esecutiva non è dunque regolamentata dall’istituto della prescrizione
del reato di cui agli artt. 157 e ss. cod.pen., posto che su di essa ricadono altre
norme che prevedono l’estinzione della pena in rapporto al decorso del tempo (in
particolare le disposizioni degli artt. 172 e 173 cod.pen.) .
5. Nessun vizio logico o giuridico è inoltre ravvisabile nel diniego della
continuazione (quarto motivo).

già oggetto di scrutinio con la decisione reittiva emessa da questa Corte di
legittimità in data 19 maggio 2009 in relazione a quanto deciso, sul medesimo
tema, dalla Corte di Appello di Brescia in data 10 giugno 2008.
La riproposizione del tema, con più ampie argomentazioni difensive, non
consente di approdare a soluzione diversa.
Va affermato infatti che nella applicazione della disciplina del reato continuato ai
sensi dell’art. 81 comma 2 cod. pen. è necessario che il giudice di merito attraverso un concreto apprezzamento delle modalità di realizzazione delle
diverse violazioni commesse – individui precisi indici rivelatori tali da sostenere la
conclusione, cui eventualmente perviene, della sostanziale unicità del disegno
criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle
diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del
soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni
criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità
sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo
materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .
Ciò perchè la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé
il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi
reati commessi) che caratterizza il reato continuato
(Sez. II, n. 40123 del 22/10/2010 rv. 248862).
Nel caso in esame la valutazione operata non appare inficiata da vizi logici o
di inquadramento dell’istituto, dato che risultano realizzate – in un arco
temporale consistente e pari a circa dieci anni – condotte in parte eterogenee (le
violazioni fiscali non possono rientrare in alcuna, pur ampia, progettualità di
denunzia a favore delle vittime di errori giudiziari) e in parte ricollegabili non ad
una comune ideazione quanto a profili di insofferenza comportamentale, di volta
in volta occasionati da attività processuali o amministrative che hanno coinvolto
l’attuale ricorrente.

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Anche in tal caso, peraltro, vale la pena ricordare che tale questione era stata

Può parlarsi, pertanto, di una parziale «serialità» di condotte illecite
scaturenti, di volta in volta, da stimoli esterni (interpretati dal destinatario come
provocatori ma ritenuti in occasione delle decisioni giudiziarie atti legittimi), il
che pone il legame tra i fatti – pur sussistente – in un’area del tutto diversa da
quella presa in considerazione dal legislatore nella previsione di legge di cui
all’art. 81 cod.pen.
In tal senso l’ordinanza rappresenta una adeguata elaborazione di profili in
fatto, non sindacabile nella presente sede di legittimità, dati i limiti ontologici del

6. Infondato è altresì il sesto motivo di ricorso.
Anche in tal caso vi è – al fondo – un vizio di prospettiva e di inquadramento del
rapporto tra le giurisdizioni (interna e sovranazionale) .
Il ricorso individuale alla Corte Europea dei diritti dell’uomo presuppone (art. 35
della Convenzione, ratificata con legge n. 848 del 4 agosto 1955) la formazione
del giudicato, ossia il «previo esaurimento delle vie di ricorso interne» e la mera
ricevibilità del ricorso, ove esistente, non equivale ad una prognosi di fondatezza
dello stesso ma, più semplicemente al superamento del preliminare vaglio di
«ricevibilità» di cui al medesimo art. 35 co.3 .
Ciò posto, non è rinvenibile, neanche in via interpretativa e così come affermato
nella motivazione del provvedimento impugnato, alcuna norma che facoltizzi il
giudice della esecuzione a sospendere gli effetti del titolo esecutivo (decisione
irrevocabile di condanna) in attesa della decisione sul ricorso proposto in sede
sovranazionale, avente ad oggetto pretese violazioni del diritto al giusto processo
o alla libertà e alla sicurezza (artt. 5 e 6 della convenzione).
Da un lato, infatti, la formazione del giudicato impedisce di ridiscutere, in sede
esecutiva, le modalità di formazione del medesimo, al di là dei casi
espressamente previsti dalle previsioni di legge interna che prendono in esame
l’ipotesi di mancata conoscenza del procedimento o del processo (articoli 175 e
670 del codice di rito, la cui disciplina è oggi trasfusa nella previsione di cui
all’art. 625 ter in virtù del complessivo intervento normativo attuato con legge
n.67 del 2014) .
E’ principio consolidato, dunque, quello per cui tramite l’incidente di esecuzione
non possono dedursi vizi relativi al procedimento che ha dato luogo alla
formazione del titolo (al di là dell’ipotesi suddetta di mancata conoscenza del
procedimento o del processo e dunque di mancata instaurazione iniziale del
contraddittorio) dato che tali ipotetiche difformità dal modello legale degli atti
realizzati nel processo sono rilevabili esclusivamente attraverso l’impugnazione
dei provvedimenti che definiscono il grado di giudizio in cui il vizio si sarebbe

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relativo giudizio.

verificato (già Sez. I 14.1.1992 ric. Maiolo, Sez. I n. 3246 del 25.5.1995, rv
202129, nonchè di recente Sez. I n. 3370 del 2012).
Tale assetto non muta in ragione della mera «pendenza» di uno o più ricorsi tesi
alla verifica della «ingiustizia» del processo per prospettata violazione di una
norma procedurale contenuta nella Convenzione Europea del diritti dell’uomo.
La conferma di tale assetto sta proprio nei contenuti della decisione numero 113
del 7.4.2011 della Corte Cost., con cui si è introdotta l’ipotesi aggiuntiva di
revisione «quando ciò sia necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva

architettura logica – presuppone che la «non equità» del processo sia stata
previamente accertata (con natura oggettiva) dalla Corte Europea, dato che la
motivazione è in larga misura basata sulla individuazione dello strumento
processuale con cui assicurare l’applicazione dell’art. 46 della Convenzione
Europea, recante l’obbligo delle parti contraenti di conformarsi alle sentenze
definitive

della Corte (ai sensi del precedente art. 34), assicurandone

l’esecuzione (in ciò superando l’obliquo ricorso alla norma di cui all’art. 670
cod.proc.pen., frutto di precedente elaborazione giurisprudenziale) .
Non può pertanto, in epoca successiva alla formazione del giudicato interno e
prima della decisione sul ricorso sovranazionale, discutersi in sede diversa rispetto a quella ‘naturale’ del giudizio innanzi alla Corte Europea – della pretesa
fondatezza della denunzia di un vizio procedurale rapportabile – in ipotesi – alla
violazione degli articoli 5 o 6 della Convenzione, tramite lo strumento della
revisione o dell’incidente di esecuzione «interno» promosso ai sensi dell’art. 670
cod.proc.pen.; la revisione del processo può invece essere promossa lì dove il
vizio sia stato riconosciuto come esistente dall’organo giurisdizionale
sovranazionale, con decisione definitiva.
Ed è soltanto nell’ambito di una introdotta revisione che viene ad esistenza il
potere del giudice procedente (la Corte di Appello

ex artt. 633 e 635

cod.proc.pen.) di sospendere l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
Da tutto ciò deriva che, nell’attuale sistema normativo, la sospensione della
esecuzione – in riferimento a denunzia di vizi procedurali implicanti la violazione
delle disposizioni contenute nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo -può, in ipotesi, avvenire esclusivamente ai sensi dell’art. 635
cod.proc.pen. ed in presenza
a) dell’accoglimento del proposto ricorso in tema di violazione della equità del
processo da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con decisione
definitiva;
b) della introduzione dell’istanza di revisione da parte del soggetto destinatario
della decisione sovranazionale favorevole ;
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della Corte Europea dei diritti dell’Uomo» dato che tale decisione – nella sua

c) della valutazione da parte della Corte di Appello in punto di «fondatezza»
dell’istanza di revisione che porti ad un giudizio di verosimile accoglimento
dell’istanza medesima (sulla natura prognostica di tale giudizio Sez. F n. 35744
del 20.8.2004, rv 229546).
La mera «pendenza» di ricorsi individuali presso la Corte Europea non produce pertanto – alcuna facoltà per il giudice dell’esecuzione di sospendere gli effetti del
giudicato, non potendosi certo attribuire a tale giudice un potere non solo
estraneo allo statuto normativo di riferimento ma soprattutto esercitabile solo a

ulteriori condizioni prima ricordate).
Vi è pertanto una assoluta e insuperabile pregiudizialità, che impone la necessità
di attendere l’esito del ricorso proposto in sede sovranazionale.
Nel suo complesso il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6 maggio 2015

Il Consigliere estensore

seguito dell’accoglimento del ricorso in sede sovranazionale (ed in presenza delle

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