Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41301 del 29/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41301 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARBERA ANTONINO N. IL 29/10/1962
avverso la sentenza n. 1019/2013 GIP TRIBUNALE di MARSALA, del
21/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 29/05/2014

La S.C. di Cassazione – VII sezione penale,
letto il ricorso proposto da Barbera Antonino avverso la sentenza 21/5/2013
del GIP del Tribunale di Marsala, (~istccata di Canosa 0–Pu9jg, pronunciata
ex art. 444 cod. proc. pen., su richiesta delle parti, per reato di cui agli artt. 81 cod.
pen. e 75 comma 2, d.lgs. n. 159/2011;
rilevato che il ricorrente deduce vizio di motivazione, non essendo state specificate le ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;

censure, la sentenza impugnata avendo correttamente adempiuto all’obbligo di motivazione secondo lo speciale schema argomentativo proprio, della sentenza ex art.
444 cod. proc. pen. nei termini ormai definiti dalla costante giurisprudenza di questa Corte, che in particolare ritiene sufficiente la enunciazione, anche implicita, dell’insussistenza degli estremi per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai
sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (per tutte: Cass., Sez. IV, sent. n. 34494, c.c.
13/7/06, dep. 17/10/06, imp. Koumya);
considerato che alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento: e di una sanzione
pecuniaria, che nel caso va applicata in misura congruamente superiore al minimo
per la palese pretestuosità e dilatorietà del ricorso;
P.Q.M.
visti gli artt. 606, comma 3. e 616 cod. proc. pen.,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di 1.500 euro alla cassa delle ammende.
Roma, 29/5/2014.

considerata l’inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza delle

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