Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41301 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 41301 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATTOLICO MARCO N. IL 11/02/1993
MASSARA DOMENICO N. IL 28/03/1992
avverso la sentenza n. 1458/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 04/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
• „
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ra.o.eci_
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che ha concluso per .)2.4._
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 06/05/2015

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 7 agosto 2012 il GUP del Tribunale di Palmi,
all’esito di giudizio abbreviato, successivo al mancato accoglimento di proposta di
applicazione pena su richiesta, affermava la penale responsabilità di Cattolico
Marco e Massara Domenico per i delitti di detenzione porto – in concorso – di due
parti della medesima arma (smontata) clandestina, ricettazione e detenzione di
numerose munizioni per arma da sparo.

seguenti oggetti :
– una canna per fucile da caccia calibro 12 con matricola punzonata e canna
tagliata ;
– una carcassa priva della canna di fucile da caccia calibro 12 con matricola
punzonata;
– n. 75 munizioni di svariato calibro (tra queste 5 cartucce per fucile da caccia
calibro 12).
All’esito del giudizio di primo grado, riuniti i reati contestati dal vincolo della
continuazione e negate le circostanze attenuanti generiche, i due imputati
venivano condannati alla pena di anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di
multa ciascuno.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, in data 4 febbraio 2014 operava
sostanziale conferma, con riduzione della entità della pena in forza di diversa
commisurazione della pena-base e determinazione della stessa in anni due e
mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.
In fatto, le due decisioni di merito poggiano la ricostruzione sui seguenti
elementi:
– a seguito di diretta osservazione da parte di una pattuglia della polizia di stato,
Massara Domenico veniva notato scendere da una vettura fiat Punto con un
oggetto in mano rappresentato da un tubo di colore nero ed entrare
frettolosamente in un garage;
– ciò destava sospetto e gli operanti decidevano di intervenire, entrando nel
garage al cui interno si trovava, oltre al Massara Domenico il Cattolico Marco,
soggetto che di fatto utilizzava il locale, di proprietà di un parente trasferitosi in
altra località;
– all’atto della irruzione veniva notato che il Massara ‘passava’ qualcosa al
Cattolico e costui nascondeva l’oggetto in uno scatolone;
– all’interno dello scatolone veniva dunque rinvenuta la canna di fucile calibro 12,
nonchè all’interno dell’autovettura da cui era disceso il Massara si rinveniva la
carcassa di fucile calibro 12 (l’auto è risultata in proprietà di Asciutto Antonino,
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I fatti risultano avvenuti in Taurianova il 7 aprile del 2012 e sono riferiti ai

che ha riferito di averla lasciata quello stesso giorno presso l’officina in cui
lavorava il Massara) ;
– le munizioni venivano invece rinvenute all’interno del garage in uso al
Cattolico, in diversi punti del locale.
Ciò posto, la Corte di secondo grado confermava le valutazioni che erano state
espresse dal GUP ed in particolare affermava che :
– non era indispensabile al fine di affermare la penale responsabilità degli
imputati il compimento di una verifica circa l’efficienza dell’arma (smontata) ;

scarsa credibilità) di aver rinvenuto per caso l’arma e le munizioni e che era sua
intenzione disfarsene, con l’aiuto dell’amico Massara e ciò evidenzia – al di là
delle circostanze dell’arresto – il suo stabile rapporto con gli oggetti in questione;
– peraltro da successive captazioni eseguite durante la detenzione, Cattolico

Marco afferma, rivolto al fratello, che stava andando ad ‘interrare’ il fucile ma
non ne aveva avuto il tempo, il che ulteriormente rafforza l’affermazione di
responsabilità;
– quanto al Massara, la Corte valorizza le circostanze di fatto dell’arresto e le
parziali ammissioni circa la volontà di disfarsi del fucile (a suo dire rinvenuto

casualmente dal Cattolico) operate in sede di interrogatorio.
Quanto ai rilievi in tema di trattamento sanzionatorio, la Corte confermava la
impossibilità di ritenere sussistente l’attenuante speciale di cui all’art. 5 legge n.
895 del 1967 stante la natura dell’oggetto materiale e – pur valutando il dato
della incensuratezza – confermava il diniego delle circostanze attenuanti
generiche, in rapporto alla obiettiva gravità del fatto ed alle negative notazioni
sulla personalità (in particolare per il Cattolico) emergenti dall’analisi dei
contenuti delle captazioni.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Massara
Domenico e Cattolico Marco.
2.1 Massara Domenico, a mezzo del difensore, deduce vizio di motivazione e
violazione di legge sia in rapporto alla affermazione di responsabilità che in
riferimento alla entità della pena.
Si riepilogano alcune circostanze in fatto allo scopo di sostenere che tanto l’arma
che le munizioni erano di esclusiva pertinenza del Cattolico. Il Massara si era solo
reso disponibile ad accompagnare l’amico ad occultare l’arma e pertanto
l’affermazione di penale responsabilità è il frutto di travisamenti e congetture.
Si ritiene non correttamente motivato, in subordine, il diniego delle circostanze
attenuanti generiche.
2.2 Cattolico Marco, a mezzo del difensore, articola più censure.
3

– quanto al Cattolico, costui ha affermato in sede di convalida (peraltro con

Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta non
necessità di verifica circa il funzionamento dell’arma.
La Corte territoriale compie detta affermazione senza esplicitarne le ragioni. Tale
verifica, essendo in realtà state rinvenute una ‘canna’ e una ‘carcassa’ era invece
indispensabile ai fini della punibilità per il delitto di detenzione e porto ritenuto in
sentenza.
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
riferimento alla ritenuta stabile relazione tra il Cattolico e la pretesa arma.

sostenuto il rinvenimento casuale dell’arma e la sua volontà di disfarsene.
La canna del fucile è stata in suo possesso per pochi attimi e non vi è prova che
il Cattolico sapesse della presenza della carcassa a bordo della vettura in
temporaneo uso al Massara. La motivazione è pertanto illogica.
Con il terzo ed il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di
motivazione circa gli ulteriori aspetti del giudizio.
Le intercettazioni ambientali non hanno fatto emergere il possibile utilizzo
dell’arma per commettere delitti ma al più per mere ‘bravate o ‘ragazzate’
Non può pertanto ritenersi motivata in modo congruo nè la condotta di ‘porto’
dell’arma nè il diniego delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di
soggetto infraventunenne ed incensurato.

3. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati, per le ragioni che seguono.
3.1 Partendo dal ricorso proposto dal Massara, va affermato che le doglianze
proposte non individuano un reale vizio logico della motivazione e si risolvono in
una mera richiesta di rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi
istruttori, operazione estranea al perimetro del sindacato di legittimità.
Si suole affermare che il giudizio di legittimità, pertanto, non si costruisce
sull’esame delle possibilità rappresentative – anche plausibili – del fatto, ma sulla
opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo
sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano
l’attribuzione del fatto all’imputato passa necessariamente attraverso l’analisi
dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna
coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità
«nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi
dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa
lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non sia rilevabile un vizio tale
da comportare l’annullamento (si veda,
8.3.2012, Lupo, Rv 252178) .

4

ex multis, Sez. VI n. 11194 del

Il Cattolico andava ritenuto credibile nella interezza della narrazione, avendo egli

Nel caso in esame i giudici del merito hanno evidenziato l’evidente «comunione
di intenti» tra il Massara e il Cattolico, derivante dalle condotte di tentato
occultamento delle parti di arma alla vista degli operanti e ciò rende del tutto
logica e plausibile l’affermazione di penale responsabilità, posto che la
codetenzione dell’arma e delle munizioni rappresenta il portato della esaminata
condotta. Anche l’ipotesi di mero ausilio, prestato dal Massara, ad una esigenza
del Cattolico di ‘disfarsi’ dell’arma non giova – in diritto – alla posizione
dell’imputato, posto che costui è entrato – a tal fine – in stabile contatto con

non era certo quella della consegna immediata alle forze dell’ordine, quanto un
suo più idoneo «nascondimento», come emerge dai contenuti delle captazioni
riportati in sentenza.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lo stesso risulta
correttamente motivato con l’assenza di «indicatori» cui poter correlare – in
positivo – una riduzione del trattamento sanzionatorio tramite l’applicazione
dell’art. 62 bis cod.pen. .
Sul punto va ricordato che le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal
decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.’44, rappresentano uno
strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano in positivo – elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la
mitigazione, non previsti espressamente da altra disposizione di legge.
L’applicazione della norma necessita – pertanto – di un substrato cognitivo e di
una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l’esistenza di un
generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della
sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o
della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte Sez. VI 28.5.1999
n. 8668).
Da qui, stante l’ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la
necessità di ancorare l’applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor
disvalore del fatto-reato dall’altro, è derivato il filone interpretativo che individua
nelle categorie generali descritte nell’art. 133 cod.pen. il principale ‘serbatoio’ di
ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del
giudicante. In tal senso, si è ritenuto che la valutazione sotto diversi profili
(commisurazione della pena nell’ambito edittale e riconoscimento o negazione
delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto è del tutto legittima,
ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e
conseguenze (Sez. I n. 1376 del 28.10.1997, rv 209841).
Le linee-guida della «gravità del reato» (art. 133 co.1) e della «capacità a
delinquere del colpevole» (art. 133 co.2) restano pertanto gli indicatori essenziali
5

l’arma (pur se temporaneo) e la finalità della detenzione (e del correlato porto)

cui ancorare la particolare valutazione postulata dall’art. 62 bis cod.pen. e ciò
conduce a ritenere del tutto adeguata una motivazione come quella in esame,
che valorizza come aspetto di ‘gravità’ del fatto le caratteristiche dell’arma (e il
numero delle munizioni rinvenute) e che, pur in assenza di precedenti penali,
valorizza in negativo elementi della personalità emersi nel giudizio, in assenza di
precise emergenze di segno contrario.
3.2 Quanto al ricorso proposto dal Cattolico, valgono le medesime considerazioni
già espresse, in tema di assenza di vizi logici o giuridici della motivazione sia in

circostanze attenuanti generiche.
Va solo aggiunto che, da un lato – anche in questo caso – la versione resa non
giova all’imputato, posto che la volontà di occultamento in luogo diverso non
avrebbe certo escluso (mantenendosi la disponibilità dell’arma clandestina) la
rilevanza penale della condotta, dall’altro che la verifica peritale in punto di
efficienza dell’arma non può dirsi necessaria lì dove – dal complesso della
istruttoria – siano emersi elementi tali da rendere superfluo tale accertamento.
L’assenza di rilievo penale è infatti correlata esclusivamente alla «inefficienza
assoluta» dell’arma, per assenza di parti essenziali non agevolmente sostituibili o
per guasti meccanici non riparabili tali da rendere l’oggetto del tutto inidoneo
all’uso cui è di regola destinato (tra le molte, Sez. H n. 7527 del 9.4.1984, rv
165740).
La mera attività di smontaggio dell’arma non crea, pertanto, dubbi in punto di
funzionalità della medesima – tramite l’assemblaggio – e non rende necessaria
alcuna verifica peritale di efficienza lì dove, come nel caso in esame, sia evidente
la pertinenza di un pezzo all’altro di ciò che è stato rinvenuto.
In tal senso la motivazione del diniego, pur formulata in modo sintetico, può
essere ritenuta congrua, posto che l’accoglimento del motivo non
determinerebbe alcuna modifica dei termini del giudizio.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6 maggio 2015

Il Consigliere es

nte

punto di responsabilità che in tema di commisurazione della pena e diniego delle

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