Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41300 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 41300 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DERAGNA MARIA N. IL 09/07/1988
LOVACOVIC ROCHI N. IL 23/10/1987
avverso la sentenza n. 200125/2012 TRIB.SEZ.DIST. di DOLO, del
24/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK
Udito il Procuratore Generale in persona del Dottii et7cedCk. ne ti jp
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 06/05/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza in data 24 giugno 2013 il Tribunale di Venezia, sezione
distaccata di Dolo, dichiarava Maria Deragna e Lovacovic Rochi colpevoli di aver
portato, senza giustificato motivo, nel bagagliaio della vettura Ford Mondeo un
bastone di bambù della lunghezza di cm. 90, utilizzabile per le circostanze di
tempo e di luogo per l’offesa alla persona e li condannava rispettivamente alla
pena di euro 200 ed euro 300 di ammenda. Disponeva la confisca del bastone.

gioielli, Lorenzo Caoduro, si era accorto di essere seguito da sconosciuti,
dapprima a piedi, poi a bordo di una Honda Jazz e, successivamente, da una
Volkswagen Golf. Impaurito, Caoduro aveva allertato i carabinieri, che lo
avevano istruito sul percorso da compiere. L’uomo aveva avvisato di essere
seguito anche da un’altra autovettura, una Ford Mondeo, con a bordo un uomo,
una donna e un bambino. I carabinieri avevano disposto un posto di blocco ed
avevano fermato le due auto, i cui occupanti apparivano nervosi. Nel bagagliaio
della Mondeo avevano trovato un bastone, che ad una delle estremità era stato
ricoperto con scotch, a guisa di impugnatura. In assenza di ogni giustificazione
da parte degli occupanti dell’autovettura delle ragioni del possesso di questo
strumento, il giudice procedente riteneva che esso fosse riferibile al pedinannento
del Caoduro e potesse essere utilizzato per l’offesa alla persona.

3. La sentenza è stata impugnata dagli imputati, a mezzo del difensore di
fiducia, che con un unico motivo denunzia promiscuamente inosservanza ed
erronea applicazione dell’art. 4 Legge n. 110 del 1975 e connesso vizio
motivazionale. Ad avviso dei ricorrenti non vi era nessuna prova che essi fossero
consapevoli di portare fuori dalla propria abitazione un’arma impropria, in quanto
il bastone si trovava chiuso nel bagagliaio dell’auto, e che fosse uno strumento
utilizzabile per l’offesa alla persona. Non vi era nessuna prova di una
intenzionalità criminosa dei prevenuti, atteso che all’interno dell’autovettura non
era stato trovato nessuno strumento atto all’effrazione, passamontagna o altri
oggetti utilizzabili per la commissione di reati contro il patrimonio. La
destinazione del bastone all’offesa alla persona era stata desunta sulla base di
mera congettura. Concludono per l’annullamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Ai
sensi della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4 devono considerarsi armi, sia pure
improprie, tutti quegli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in
1

2. In fatto era emerso che il 14 aprile 2011 un agente di commercio di

particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l’offesa
alla persona. Con riferimento a tali tipologie di oggetti è evidente che devono
essere in concreto accertate, ai fini della configurabilità del reato, le obiettive
circostanze del possesso e la evidente utilizzabilità per l’offesa alla persona. In
merito al possesso del bastone trasportato all’interno dell’autovettura, e quindi
fuori dall’abitazione o dalle appartenenze di essa, era onere degli imputati fornire
la prova del giustificato motivo del trasporto, atteso che l’assenza di giustificato
motivo risulta essere prevista come elemento di tipicità del fatto di reato,

della fattispecie, come precisato da Sez. Un. n. 7739 del 9.7.1997). Per cui,
considerata anche la circostanza – costituente accertamento di fatto non
sindacabile in questa sede siccome non affetto di vizi quivi apprezzabili – della
concreta utilizzabilità del bastone, per i riferimenti di tempo e luogo, ai fini di
offesa alla persona, nessun dubbio residua sulla correttezza della ritenuta
sussistenza del reato.

3. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento nonché ciascuno al versamento in
favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in
Euro 1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere
che “la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità”. (Corte Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili é ricors4 e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1000,00
alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2015
Il Consigliere estensore

punibile solo lì dove risulti ingiustificato il porto (trattasi di elemento costitutivo

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