Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 413 del 29/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 413 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUDA GIANNI nato il 21/11/1972 a RAVENNA

avverso l’ordinanza del 25/11/2016 del TRIBUNALE di LIVORNO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 29/09/2017

RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice
dell’esecuzione, ha rigettato il ricorso proposto da Buda Gianni ai sensi dell’art.
670 cod. proc. pen., tendente ad ottenere la dichiarazione di nullità del titolo
esecutivo, per l’errore di fatto compiuto dalla Corte di cassazione, che aveva
proceduto alla notifica a difensore d’ufficio anziché a difensore di fiducia,
impropriamente determinando l’irrevocabilità della sentenza di condanna a suo

Il Buda, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione
avverso tale ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione, osservando
che l’errore in questione aveva comportato la nullità della sentenza della Corte di
cassazione e del successivo procedimento esecutivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il giudice dell’esecuzione non
può dichiarare la nullità del procedimento svoltosi in sede di legittimità e della
relativa sentenza, ordinando la rinnovazione degli atti invalidi; anche nel vigente
ordinamento processuale resta fermo il principio dell’invalicabilità del giudicato e
della sua efficacia sanante, il quale non consente, per lo sbarramento da esso
costituito, di introdurre nel processo esecutivo questioni su temi che pongano in
discussione la validità della sentenza – divenuta definitiva – per pretesi vizi sulla
regolare costituzione del rapporto processuale in sede di cognizione, essendo al
contrario possibile solo proporre quelle inerenti all’esistenza di un titolo esecutivo
formalmente valido: l’incidente di esecuzione è, infatti, un rimedio finalizzato
all’esame delle questioni concernenti non già la legittimità del titolo, bensì la sua
eseguibilità, come si desume chiaramente dall’art. 670 cod. proc. pen. (Sez. 1,
n. 41604 del 13/10/2009, Zanetti, Rv. 245062; Sez. 5, n. 2862 del 09/01/1998,
Zagami, Rv. 209942).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo
ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,
determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

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carico.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.

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