Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 413 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 413 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALL MOR N. IL 02/02/1965
avverso la sentenza n. 936/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

OSSERVA
Sali Mor ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di
Bologna , in data 24-4-12, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la
quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 337 cp commesso in
Bellaria Igea Marina il 29-7-2004.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale,
circostanze attenuanti generiche.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla
dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai
numerosi e talora recenti precedenti penali da cui è gravato l’imputato, in materia
di ricettazione e commercio di cose contraffatte.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille

Così deciso in Roma il 17-9-13.

in ordine alla quantificazione della pena, anche per il mancato riconoscimento delle

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