Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41288 del 29/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41288 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NOVARA
nei confronti di:
TOUIRA SAID N. IL 25/02/1980
avverso l’ordinanza n. 986/2013 TRIBUNALE di NOVARA, del
29/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 29/05/2014

1. Il Tribunale di Novara, monocraticamente composto, chiamato a
giudicare nelle forme del giudizio direttissimo di cui all’art. 449
c.p.p. Touira Sald, imputato del reato di cui all’art. 13, co. 13, d.
lgs. 286/1998, dopo averne dichiarato la contumacia, restituiva gli
atti al P.M. giacchè a suo avviso non ricorrenti i presupposti
indifferibili per la legittima sperimentazione del rito di cui ai commi
4 e 5 dell’art. 449 c.p.p.. Deduceva in particolare il Tribunale che
l’imputato non era stato arrestato, non era stato interrogato e non
aveva reso confessione.
2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il
Procuratore della repubblica di Novara, denunciandone
l’illegittimità per violazione dell’art. 13 co. 13 d. lgs. 286/1998, in
forza del quale, ad avviso del procuratore ricorrente, è dalla legge
previsto l’immediato procedimento per rito direttissimo e questo
anche se, come nella fattispecie, l’indagato non sia stato arrestato.
A conforto della sua tesi il procuratore ricorrente evidenzia che
anche in altre ipotesi l’ordinamento prescrive la procedibilità nelle
forme del rito direttissimo al di fuori delle ipotesi previste dagli artt.
499 e 566 c.p.p..

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

3. Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento con il quale, infatti, il giudice di merito restituisce
gli atti al P.M. non è atto ricorribile per cassazione.
Ai sensi del primo comma dell’art. 568 c.p.p., infatti, la
impugnabilità degli atti processuali è strettamente tipizzata ed ai
sensi del secondo comma della norma citata la ricorribilità per
cassazione è prevista esclusivamente per i provvedimenti in materia
di libertà personale e per le sentenze, esclusi quelli che possono dar
luogo a conflitto.
Orbene, l’ordinanza impugnata dal P.M. non rientra nella prima
categoria, giacchè per essa non prevista dalla legge alcuna
impugnazione, né tampoco nella seconda.
Giova infine annotare, per completezza argomentativa, che neppure
può assimilarsi l’atto in discussione all’atto abnorme, sotto tale
profilo neppure trattato dallo stesso procuratore ricorrente.
P. T. M.
DEPOSITATA 1
la Corte dichiara inammissibile il ricorso
IN CANCELLERIA
Roma, addì 29 maggio 2014

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