Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41266 del 12/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41266 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ADOU JEAN MARTE N. IL 20/07/1993
avverso la sentenza n. 3667/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
08/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 12/06/2015
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Torino ha
confermato il decisum di prime cure, reso a seguito di rito abbreviato, con
il quale Jean Marie Adou era stato riconosciuto responsabile del reato di
cui all’art. 73 co. 1 e 1 bis d.P.R. 380/01, per avere illecitamente detenuto
condanna dell’imputato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione, ed
euro18.000,00 di multa;
-che l’Adou, personalmente ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo il vizio di motivazione in relazione alla mancata, ingiustificata,
concessione della attenuante di cui al co. 5 del citato art. 73;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato rubricato, alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto e alla compiutezza giustificativa, posta a sostegno della
inconciliabilità della condotta posta in essere dal prevenuto con la
fattispecie autonoma di reato di cui al co. 5 dell’art. 73, d.P.R. 309/90;
-che, su quest’ultimo punto, ad avviso della Corte distrettuale, a giusta
ragione, i parametri relativi a qualità e quantità delle sostanze
stupefacenti rinvenute, la diversità delle stesse e la circostanza della
detenzione, da parte dell’imputato, sulla pubblica via, di un elevato
numero di involucri, in cui le droghe erano frazionate, conducono a
ritenere che l’Adou fosse inserito nell’ambiente del traffico degli
stupefacenti e ad escludere, correlativamente, la possibilità di
considerare il fatto come di minore gravità;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina a fine di spaccio; con
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 12/6/2015.