Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41265 del 29/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41265 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TOMMASI LORIS N. IL 01/04/1968
avverso l’ordinanza n. 1025/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 04/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
Data Udienza: 29/05/2014
La Corte osserva:
Tommasi Loris ha proposto ricorso per cassazione impugnando
l’ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bologna, il
il quale il Magistrato di sorveglianza aveva a sua volta rigettato la
sua istanza di liberazione anticipata per il semestre 17.8.201017.2.2011.
Il ricorso veniva assegnato alla VII sezione di questa Corte, con le
notificazioni di rito, giacchè la dichiarazione di impugnativa non
risultava corredata da alcuna motivazione.
La doglianza, in quanto rimasta sprovvista di motivi, è
inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la
condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al
pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
somma che si stima equo determinare in euro 500,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì,39 maggio 2014
Il consigliere relatore
Il Pre idente
4 giugno 2013, ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con