Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41254 del 29/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41254 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LONGOBARDI GENNARO N. IL 29/04/1956
c ru,To
avverso rordinanz n. 12719/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 27/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 29/05/2014

1. Avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di
Milano, in data 27 maggio 2013, rigettava il reclamo proposto da
Longobardi Gennaro, detenuto in regime di cui all’art. 41-bis 0.P.,
per contestare la qualità e la conservazione del cibo somministrato
ed il divieto di inviare libri all’esterno, propone personalmente
ricorso per cassazione il detenuto interessato.
Lamenta, in particolare, il ricorrente che è contraddittorio
consentire l’acquisto di libri che poi non possono essere inviati ai
familiari e che, nonostante le proteste, la qualità del cibo è ancora
lontano da livelli qualitativi accettabili.
3. La doglianza è manifestamente infondata.
Quanto al divieto di spedizione all’esterno dei libri acquistati,
trattasi di provvedimento amministrativo adottato dalla direzione
del carcere in ossequio a precise direttive ministeriali in relazione
alle quali non è ipotizzabile una situazione di diritto soggettivo
tutelabile in capo al detenuto.
Del tutto generica ed aspecifica si appalesa invece la censura
relativa alla qualità del cibo, in considerazione della motivazione
articolata al riguardo dal magistrato di sorveglianza in sede di
rigetto del reclamo proposto dal detenuto, motivazione di segno
contrario.
3. Il ricorso è quindi inammissibile ed alla declaratoria di
inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese
del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore
della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare
in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, addì 29 maggio 2014
Il consigliere estensore
Il Pre idente

La Corte ritenuto in fatto e considerato in diritto

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