Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41221 del 27/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 41221 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PACE ANNA N. IL 02/06/1975
avverso la sentenza n. 7900/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 21/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 27/05/2014

RG. 48028/2013 Pace

Considerato che:
La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della
motivazione in ordine al diniego dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p.

gravame; la mancanza di specificità dei motivi va quindi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.5191/2000 Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine
esaustive, avendo specificato che l’importo dei beni sottratti (ben superiore al valore della merce rimasta ancora
nei carrelli e non ancora caricata sull’autovettura che si era prontamente allontanata) non era certamente irrisorio
e tale da poter giustificare l’applicazione dell’invocata attenuante.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’ad. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna-ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Ro

7.5.2014

Il ons gliere estensore

Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA