Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41215 del 17/09/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 41215 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Torino
avverso l’ordinanza del 25/03/2014
del Tribunale di Torino
nei confronti di
Palmer Kandy Christ, nato in Nigeria il 24/04/1965
El Ouargui Azzedine, nato in Marocco il 03/10/1982
El Saoufy Radouane, nato in Marocco il 28/07/1980
Odufuye Shaka, nato in Nigeria il 05/11/1973

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udito il P.M.,in persona del S. Proc.Gen.Gabriele Mazzotta,
che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità
del ricorso.

1

Data Udienza: 17/09/2015

1.Con ordinanza del 25/03/2014 il Tribunale di Torino, in riforma dell’ordinanza emessa dal
G.i.p. presso il Tribunale di Torino in data 11/03/2014, riconosciuta l’applicabilità dell’ipotesi di
cui all’art.73 comma 5 DPR 309/90 in relazione a tutti i reati ascritti, revocava la misura della
custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Es Saoufy Radouane, mentre la
sostituiva con quella degli arresti domiciliari per Odufuye Shaka e dell’obbligo di presentazione
presso la stazione dei Carabinieri di Borgo San Salvarlo per Palmer Kandy Crist ed El Ouargui
Azzadine.
Dopo aver premesso che la misura cautelare era stata disposta dal G.i.p. (che peraltro non
aveva convalidato il fermo di p.g.) all’esito di indagini relative ad un’attività di spaccio di
sostanze stupefacenti nella zona, prima dei Murazzi e poi di San Salvarlo, e dopo aver dato
atto che le dichiarazioni confessorie dei ricorrenti e l’espressa rinuncia a contestare la gravità
del quadro indiziario consentivano di ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine
ai reati contestati, riteneva il Tribunale applicabile l’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art.73
DPR 309/90, e, quindi, insussistenti o attenuate le esigenze cautelari.
2. Ricorre per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Torino, denunciando la violazione di
legge ed il vizio di motivazione.
Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di applicabilità dell’ipotesi lieve
di cui al comma 5 dell’art.73 DPR 309/90, deduce che gli indagati svolgevano, alternandosi
nel ruolo di vedetta ed in quello di cessionari, in modo sistematico e professionale, l’attività
di spaccio.
Per quanto riguarda il dato quantitativo, durante il periodo di osservazione, erano state
accertate numerose cessioni alcune delle quali aventi ad oggetto più dosi di sostanza
stupefacente.
Trattandosi di un’attività di spaccio vasta ed articolata e di cessioni non di modesti
quantitativi, non è in alcun modo configurabile l’ipotesi di lieve entità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, come da richiesta dello stesso P.G. di udienza, va dichiarato inammissibile.
2.Va ricordato, innanzitutto, quanto ai limiti di sindacabilità dei provvedimenti “de libertate”,
che, secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di cassazione non ha alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore
degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle
esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito
rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del
riesame.
Il controllo di legittimità è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per
verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di
illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
provvedimento.
L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod.proc.pen. e delle esigenze
cautelari di cui all’art.274 stesso codice è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduca
nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né
l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e
concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo
formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di
circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr.ex multis Cass.sez.1 n.1769 del 23/3/1995;
Cass. sez. 3 n. 40873 del 21/10/2010, Ry.248698; Cass.sez.F. n.47748 del 11/08/2014, Rv.
261400).

2

RITENUTO IN FATTO

2.1. Nella fattispecie in esame non è in discussione la gravità del quadro indiziario, ma solo
la configurabilità della ipotesi di lieve entità di cui all’art.73 comma 5 D.P.R. 309/90 (sotto il
profilo della sussistenza delle esigenze cautelari).
In relazione ad essa, configurata come ipotesi autonoma di reato dalla normativa
sopravvenuta, rimane comunque “valida” la giurisprudenza formatasi in precedenza.
Può essere riconosciuta, invero, solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta,
deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla
disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione, con la conseguenza che, ove venga
meno uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli
altri” (cfr.Cass.sez.un.21/09/2000 n.17; conf.Cass.sez.4, 16/03/2005 n.10211; Cass. sez.4,
01/06/2005 n.20556).
Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che “..il giudice è tenuto a complessivamente
valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità
e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e
qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo
conseguentemente escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi
elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità…” (cfr
ex multis Cass.pen.sez.4 n.38879 del 29.9.2005; conf.Cass.sez.6 n.27052 del 14.4.2008).
E’ stato, però, affermato che l’ipotesi della lieve entità non possa essere legittimamente
esclusa in ragione dei precedenti penali specifici dell’imputato, ovvero della reiterazione nel
tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, giacchè in tal modo si prescinde da
una valutazione dei parametri dettati in proposito dalla norma (cfr. Cass.sez. 6 n.21612 del
29/04/2014; sez.6 n.29250 del 01/07/2010).
2.2. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi.
Nel ritenere configurabile l’ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell’art.73 DPR 309/90,
ha considerato cessate le esigenze cautelar’ nei confronti di Es Saoufy Radouane, al quale
erano contestate soltanto due cessioni di droghe “leggere” e la detenzione sofferta aveva
avuto, trattandosi di soggetto incensurato, sicuro effetto deterrente.
Per Palmer Kandy Crist ed El Ouarrgui Azzedine si trattava di piccole, anche se plurime,
cessioni di droghe leggere, per cui le residue esigenze cautelari (i ricorrenti frequentavano
abitualmente la zona di San Salvarlo al fine di cedere i piccoli quantitativi di droga, dai quali
ricavare modesti guadagni per soddisfare esigenze primarie e per procurarsi altra droga)
potevano essere salvaguardate anche con la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.
Infine, per Odufuye Shaka, pur trattandosi di plurime cessioni anche di cocaina (accertata
per i capi 43 e 48), le quantità di stupefacente erano modeste e le cessioni avvenivano per
strada con modalità non organizzate; sicchè adeguata a soddisfare le esigenze cautelar’
risultava anche la misura degli arresti domiciliari.
2.3. Il P.M. ricorrente richiede una rivalutazione dei presupposti di fatto in base ai quali il
Tribunale ha ritenuto che fosse configurabile l’ipotesi di lieve entità di cui al comma 5
dell’art.73 DPR 309/90; per di più, senza allegare o quanto meno indicare gli atti di indagine
da cui trarre elementi per considerare “sistematica e professionale” l’attività svolta e per
individuare i ruoli ricoperti dai singoli ricorrenti (cessioni e vedette).
Né certamente la mera pluralità delle cessioni può, come si è visto in precedenza,
comportare, di per sé sola, l’esclusione dell’ ipotesi attenuata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma il 17/09/201
Il Consigliere est.

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