Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41186 del 10/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 41186 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GAGLIARDI LORIS N. IL 26/09/1953
nei confronti di:
SANSA VINI MARIA ROSSELLA N. IL 16/02/1962
avverso la sentenza n. 44/2011 TRIBUNALE di FORLI’, del
01/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO

Udit , per la parte civile, l’Avv
dit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/07/2014

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. A. Galasso che ha chiesto annullamento con
rinvio limitatamente alle statuizioni civili.
RITENUTO IN FATTO

2. Il difensore deduce violazione di legge, atteso che, per quel che riguarda la riduzione
dell’importo liquidato a titolo di danno morale, non si è tenuto conto del fatto che il ricorrente è
stato inseguito tra i filari della vigna dalla moglie che impugnava un attrezzo agricolo di ferro,
che per tale fatto è stato anche oggetto di scherno da parte del figlio, che la somma
complessiva di C 150 non tiene conto della duplicità della condotta criminosa della donna e
infine del fatto che è stata revocata la provvisionale, la quale, viceversa, è applicabile anche al
danno morale.
2.1. Per quanto riguarda la compensazione delle spese, non si tiene conto in sentenza
del fatto che le spese devono seguire la soccombenza e che le sentenze di primo e secondo
grado hanno affermato la piena ed esclusiva responsabilità della donna. La motivazione con la
quale è stata disposta la compensazione delle spese (“la peculiarità della vicenda e la modestia
del fatto”) è meramente apparente, atteso che i canoni utilizzati non risultano conferenti ai
reati accertati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato; il ricorrente va condannato alle spese del grado.
2. Il risarcimento del danno morale non può che avvenire in via equitativa. In quanto
tale, la sua quantificazione non è aggredibile con il ricorso per cassazione, a meno che non
risulti macroscopicamente sproporzionato o del tutto immotivato. Va da sé che la motivazione,
trattandosi appunto di liquidazione equitativa, non può che far riferimento a criteri di buon
senso e di adeguatezza.
3. La compensazione delle spese, come stabilisce l’articolo 541 del codice di rito può
essere disposta per “giusti motivi”. Anche in questo caso, dunque, evidentemente, il giudice
deve far ricorso ad una valutazione equitativa.
3.1. Nel caso in esame, il riferimento alla peculiarità della vicenda (una lite tra coniugi)
e alla modestia del fatto (insulti e minacce, evidentemente simboliche, della moglie nei
confronti del marito) ha determinato il giudicante di secondo grado a compensare le spese, in
piena aderenza con quanto stabilito dalle SS.UU. di questa corte, con la sentenza n. 6402 del
1997, ric. Dessimone, RV 207946, in base alla quale la compensazione delle spese è decisa dal
giudicante sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non è
censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.
3.2. Né ci si può dolere della sinteticità della motivazione in quanto essa, come
premesso, fa implico riferimento alla natura intrafamiliare della contesa e alla necessità di non
incidere dall’esterno sulla possibilità di recuperare un accettabile equilibrio.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma in data 10 lug io 2 14.-

1. Nel procedimento a carico di Sansavini M. Rosella, imputata di ingiuria e minacce
in danno del marito, Gagliardi Loris, quest’ultimo ricorre, tramite il difensore, avverso la
sentenza in epigrafe indicata, con la quale il tribunale di Forlì, in parziale riforma della
pronuncia di primo grado, confermando l’affermazione di responsabilità della Sansavini, ha
ridotto l’ammontare del risarcimento del danno e ha compensato le spese tra le parti.

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