Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41179 del 10/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 41179 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PODDA LUIGI N. IL 21/06/1948
COCCO MARIA CRISTINA N. IL 24/01/1951
avverso la sentenza n. 1065/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 18/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
•-1 Do
che ha concluso per

Data Udienza: 10/07/2014

,.
.,

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. A. Galasso che ha chiesto dichiarasi
inammissibile il ricorso,
udito il difensore della PC, avv. A. Luchi che si è associato alle richieste del PG e ha depositato
conclusioni scritte e nota spese,
udito il difensore dell’imputato avv. P. A. Trudda che ha illustrato il ricorso e ne ha chiesto
l’accoglimento.

1. La corte d’appello di Cagliari, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma
della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere carico di Podda Luigi e
Cocco Maria Cristina con riferimento ai delitti di ingiuria e minaccia, anteriori al 25 aprile
2007, per mancanza di querela, ha dichiarato non doversi procedere carico della Cocco in
ordine al reato di getto pericoloso, perché estinto per prescrizione; ha assolto entrambi gli
imputati dalla reato di disturbo alle persone, perché il fatto non sussiste; ha confermato nel
resto l’impugnata sentenza (condanna dei due imputati per le residue imputazioni di ingiuria e
minaccia), rideterminando in melius la pena e condannando entrambi gli imputati alla rifusione
delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, Manca Gianluca e Pisano Tatiana.
2. Ricorre per cassazione il difensore degli imputati e deduce erronea applicazione della
legge penale, mancanza e manifesta illogicità di motivazione, mancata assunzione di prova
decisiva, atteso che la corte d’appello non ha accolto l’istanza di visionare in aula i CD prodotti
dalle persone offese. Le stesse hanno riferito che, in occasione delle riprese video e audio, gli
imputati le avrebbero insultate, cosa che i ricorrenti negano. E’ dunque certamente vero che i
filmati contenuti nei CD fanno parte del fascicolo processuale e possono -quindi- essere
visionati dalle parti, ma, poiché si afferma che in quei supporti sarebbero registrate le frasi
ingiuriose e minacciose, era opportuno esaminarli in udienza. La corte d’appello non fornisce
alcuna valida motivazione al suo diniego.
Peraltro, la sentenza è da annullare perché, con riferimento ai residui episodi di minaccia e
ingiuria, non vengono indicate le date dei fatti, di talché anche le testimonianze di terze
persone perdono di significato, anche atteso che, come anticipato, i fatti anteriori al 25 aprile
2007 risultano improcedibili per mancanza di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. I ricorrenti vanno
condannati singolarmente le spese del grado e al versamento di somme a favore della cassa
ammende. Si stima equo determinare detta somma di C 1000. Essi vanno anche condannati al
ristoro delle spese sostenute questo grado del giudizio delle parti civili che si liquidano come da
dispositivo.
2. La corte d’appello ha chiarito la ragione per la quale non era necessario visionare i
CD. L’assunto in base al quale le minacce sarebbero state profferite mentre le persone offese
giravano un filmato è stato ritenuto logicamente inaccettabile e dunque il giudice di secondo
grado ha ritenuto che i filmati documentassero solamente il getto di acque luride, mentre gli
episodi di violenza e minaccia risultano provati dalle dichiarazioni delle persone offese e dei
numerosi testimoni. D’altra parte, la stessa frase riportata nel ricorso e attribuita al Manca (“ho
provveduto a riprendere quando mi accorgevo e da lì hanno iniziato ad insultarmi…”), se
correttamente interpretata, sta a significare che gli imputati, avendo rilevato che le persone
offese li riprendevano, ” da lì”, vale a dire da quel momento (e non durante l’attività di ripresa
filmica), hanno iniziato a insultarle.
3. Quanto al fatto che non siano state con precisione indicate le date dei vari episodi di
insulti e minaccia, ciò è del tutto conseguente alla condotta abituale, accertata a carico di
Cocco e Podda, con conseguente impossibilità di indicare in quale data si sono svolti i singoli
episodi. Ciò ovviamente non è incompatibile con il fatto che, nell’arco temporale descritto, più
volte vi siano stati episodi di minaccia e ingiurie.

RITENUTO IN FATTO

PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di € 1000 a favore della cassa delle ammende,
nonché in solido al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili che si liquidano in
complessivi euro 2000, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma in data 10 luglio 2014.-

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