Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41176 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 41176 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEGLAUDI ITALO N. IL 27/03/1967
avverso il decreto n. 2572/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 16/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/~ le conclusioni del PG p( Lku,
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3.40″”

Uditi difensor Avv.;

J-tt

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO
F

1. Con decreto emesso de plano il 16.05.2014 il Presidente del Tribunale di
sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Deglaudi
Italo – detenuto in espiazione pena a seguito di sentenza definitiva di condanna avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la
domanda di liberazione anticipata speciale.
Osservava che la legge n. 10 del 2014, in sede di conversione del D.L. n. 146 del
2013, aveva escluso la maggiorazione della quota di liberazione anticipata per i

e che non era possibile l’eventuale scioglimento del cumulo, consentito solo in
relazione alle misure alternative alla detenzione in senso proprio.
2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Deglaudi Italo,
personalmente, deducendo la sussistenza nei suoi confronti dei presupposti di
legge per la concessione della liberazione anticipata speciale, alla stregua del
disposto dell’art. 4 comma 4 del D.L. n. 146 del 2013, avendo continuato a dare
prova di positiva partecipazione all’opera di rieducazione, non essendo incorso in
rilievi disciplinari, nel periodo al quale si riferiva la richiesta di riconoscimento del
beneficio; rileva la disparità di trattamento destinata a verificarsi rispetto alla
situazione del condannato che avesse presentato l’istanza di ammissione al
beneficio, ottenendolo, prima della sopravvenienza della legge di conversione del
decreto d’urgenza.
3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto
del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio, sotto l’assorbente e
dirimente profilo della non conformità del modello procedimentale, in concreto
adottato, rispetto allo schema legale previsto dall’art. 69-bis Ord. Pen. per la
pronuncia sul reclamo avverso il provvedimento emesso dal magistrato di
sorveglianza in materia di liberazione anticipata, che si è risolta nel privare il
ricorrente del diritto al contraddittorio sul merito delle censure da lui dedotte nei
riguardi del provvedimento reclamato.
2.

In relazione alle questioni proposte dal ricorrente e alla relativa sede

decisoria, il Presidente del Tribunale di sorveglianza non poteva provvedere con
decreto inaudita altera parte emesso ai sensi del combinato disposto degli artt.
666 comma 2 e 678 comma 1 cod. proc. pen., per un duplice ordine di ragioni.
2.1. Innanzi tutto, in generale, da un lato, la possibilità di dichiarare, nel
procedimento esecutivo e di sorveglianza, l’inammissibilità dell’istanza del
condannato con decreto presidenziale emesso de plano è espressamente limitata
2

soggetti condannati per taluno dei delitti ostativi previsti dall’art. 4-bis Ord. Pen.

dal codice alle ipotesi in cui la richiesta appare manifestamente infondata per
difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una
richiesta già rigettata e basata sui medesimi elementi, ipotesi che non ricorrono entrambe – nel caso di specie, con riguardo alle questioni dedotte dal reclamante
in tema di spettanza del beneficio della liberazione anticipata speciale ai soggetti
condannati per reati c.d. ostativi, così sollecitando l’esame di tematiche
giuridiche caratterizzate da elementi di novità, discendenti dall’esigenza di
interpretare norme di recente introduzione e di valutarne le ricadute su

del cumulo delle pene in esecuzione che includa anche titoli di reato diversi da
quelli contemplati dall’art. 4-bis Ord. Pen..
2.2. Dall’altro, la natura di mezzo d’impugnazione che deve riconoscersi, alla
stregua dell’orientamento consolidato di questa Corte (Sez. 1 n. 23934 del
17/05/2013, Rv. 256142; Sez. 1 n. 993 del 5/12/2011, Rv. 251678; Sez. 1 n.
48152 del 18/11/2008, Rv. 242655), al reclamo proposto al tribunale di
sorveglianza avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza, anche in
materia di liberazione anticipata, rende il relativo giudizio soggetto alle regole
generali previste dal codice in tema di impugnazioni, tra le quali quella contenuta
nell’art. 591 comma 2 cod. proc. pen.
E la disposizione in parola, la quale costituisce
procedimentale del reclamo e, pertanto, esclude

lex specialis

del grado

l’applicazione dell’art. 666,

comma 2, cod. proc. pen., dettato per il ricorso introduttivo, (A) non abilita il
presidente del tribunale di sorveglianza a emettere decreto di inammissibilità in
luogo della ordinanza (del collegio), prescritta dall’art. 591, comma 2, cod. proc.
pen.; (B) né prevede, quale causa di inammissibilità della impugnazione la
« manifesta infondatezza dei motivi » come, invece, contempla l’articolo 606,
comma 3. cod. proc. pen.
Ricorrono, pertanto, i concorrenti profili di nullità (AA) della incompetenza
funzionale del presidente del tribunale di sorveglianza e (BB) della violazione
della legge processuale in relazione alla inosservanza delle previsioni dell’art.
591, comma 1, stabilite a pena di inammissibilità.

3. Giuridicamente errata appare, in ogni caso, l’affermazione di principio
contenuta nel decreto impugnato relativamente alla inscindibilità del cumulo
delle pene in esecuzione, agli effetti della verifica della sussistenza della
condizione ostativa del beneficio della liberazione anticipata speciale dovuta alla
presenza di condanne per taluno dei reati indicati dall’art. 4-bis Ord. Pen.
Questa Corte ha affermato il diverso principio per cui, ai fini di accertare la
sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata

3

problematiche oggetto di possibili contrasti come quella riguardante la scissione

speciale in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è
necessario procedere alla scissione del cumulo in corso di esecuzione, agli effetti
di verificare se il condannato, nei semestri pregressi ai quali si riferisce l’istanza
di accesso al beneficio, fosse o meno in espiazione di pena per uno dei reati
ostativi previsti dall’art. 4-bis Ord. Pen. (Sez. 1 n. 53781 del 22/12/2014, Rv.
261582; Sez. 1 n. 1655 del 22/12/2014, Rv. 261986; Sez. 1 n. 3130 del
19/12/2014, Rv. 262062).
La relativa affermazione si colloca nel solco dell’insegnamento della Corte

dell’art. 4-bis ord. pen. non ha creato uno status di detenuto pericoloso che
permea di sé l’intero rapporto esecutivo a prescindere dallo specifico titolo di
condanna concretamente in esecuzione, con la conseguenza che deve escludersi
l’esistenza, sotto tale profilo, di un ostacolo giuridico allo scioglimento del cumulo
delle pene in presenza di istituti che (come quello in esame, introdotto dal D.L.
n. 146 del 2013) richiedano, ai fini della loro applicazione, la separata
considerazione dei titoli di condanna e delle relative pene; si tratta di un
orientamento che risponde alla necessità di evitare le irragionevoli disparità di
trattamento destinate altrimenti a prodursi, in presenza della regola codicistica
per cui le pene della stessa specie, concorrenti a norma dell’art. 73 cod. pen., si
considerano come pena unica per ogni effetto giuridico (art. 76, comma primo,
cod. pen.), a seconda dell’eventualità del tutto casuale di un rapporto esecutivo
unico, conseguente alla formazione del cumulo materiale delle pene ai sensi
dell’art. 663 del codice di rito, anziché di più – distinte – esecuzioni dipendenti dai
titoli scaturenti dalle differenti condanne espiate in tempi diversi.
4. Sotto tali assorbenti profili, il provvedimento impugnato deve essere annullato
senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino
perché provveda sul reclamo del condannato, senza incorrere nei medesimi
errori sulla procedura da seguire e sulle regole di diritto applicabili in materia di
scissione del cumulo delle pene agli effetti della verifica della spettanza del
beneficio della liberazione anticipata speciale.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta il 20.04.2015:
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Così deciso il 19 maggio .2015

costituzionale di cui alla sentenza n. 361 del 1994, secondo la quale la disciplina

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