Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41166 del 14/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 41166 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STRANGIO ANTONIA N. IL 25/10/1974
avverso l’ordinanza n. 927/2014 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
18/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 14/07/2015

RITENUTO IN FATTO
Il GIP del Tribunale di Patti, con ordinanza 25.11.2014, ha applicato ad ANTONIA
STRANGIO, in atti generalizzata, indagata per i reati di cui agli artt. 416 c.p. (quale
partecipe) ed 81-110-640-bis c.p. (29 reati-fine della stessa natura), la misura cautelare
degli arresti domiciliari. In danno dell’indagata è stato anche disposto il sequestro
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni in disponibilità fino a concorrenza

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Messina, adito ex art. 309
c.p.p., ha confermato l’ordinanza cautelare impugnata.
Contro tale provvedimento, l’indagata, con l’ausilio del difensore di fiducia, ha proposto
ricorso per cassazione, denunciando:
I – violazione degli artt. 273 c.p.p. e 416 c.p., e vizio di motivazione, per asserita
carenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto all’esistenza dell’ipotizzata associazione per
delinquere, e comunque della partecipazione ad essa del ricorrente;
II – violazione degli artt. 273 c.p.p. e 316-ter/640-bis c.p./2 I. n. 898 del 1986, e vizio di
motivazione, in riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti oggetto di contestazione
come reati fine, che in realtà integrerebbero soltanto gli estremi dell’indebita percezione di
erogazioni a carico dello Stato, ovvero della frode comunitaria;
III – violazione dell’art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione, quanto alle ritenuta esigenza
cautelare.
All’odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell’art. 127 c.p.p., si è proceduto al
controllo della regolarità degli avvisi di rito; all’esito, la parti presenti hanno concluso come
da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da
dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale del riesame, dopo aver riepilogato gli elementi raccolti nel corso delle
indagini preliminari, ha valorizzato, a fondamento della ritenuta sussistenza di gravi indizi
della partecipazione del ricorrente all’associazione per delinquere contestata, la tendenziale
ed apprezzabile stabilità del vincolo che legava i soggetti coinvolti, la predisposizione di un
programma associativo indeterminato, la commissione di plurimi reati fine seguendo uno

dell’importo di 659.458,44 nei limiti della quota di pertinenza.

schema operativo abituale e collaudato, la ripartizione degli utili ricavati tra i componenti,
desunta anche da una serie di intercettazioni incensurabilmente interpretate, dalle quali ha
altresì desunto che i singoli associati agivano non per esclusivo interesse personale, bensì
nell’interesse di una più ampia compagine.
Sempre da intercettazioni incensurabilmente interpretate, il Tribunale del riesame ha
motivatamente desunto elementi a carico dei singoli indagati: ANTONIA STRANGIO (f. 9 s.)
era cointestataria del conto corrente bancario sul quale confluivano i finanziamenti

ARMELI (che, nell’ambito del sodalizio, ricopriva un ruolo primario ed era particolarmente
attivo) le strategie operative, segnalandosi, dopo aver saputo della denuncia presentata dal
Sindaco del Comune di Tortorici, per i suggerimenti forniti quanto al modo per “aggiustare”
le pratiche, ed ai suggerimenti che i beneficiari avrebbero dovuto dare agli inquirenti.
Quanto alla qualificazione giuridica dei reati-fine, il Tribunale del riesame ha
correttamente valorizzato l’impiego di articolati raggiri ed artifici, non essendosi gli indagati
associati limitati a trasmettere le false autocertificazioni da parte dei richiedenti, ma avendo
anche:
– falsamente attestato di avere effettuato le richieste verifiche sull’esistenza dei titoli che
legittimavano le erogazioni dei contributi;
– dal novembre 2011, falsamente dichiarato di avere acquisito agli atti un titolo di
conduzione aziendale al contrario inesistente;
– artificiosamente concorso a formulare le domande di finanziamento avvalendosi
strumentalmente dell’ausilio di un portale in uso alla Agenzia delle Entrate che consentiva di
conoscere quali fossero i terreni relativamente ai quali non risultavano erogati i contributi de
quibus, in modo da potere inserire nelle domande i riferimenti alle relative particelle, pur se
i soggetti formalmente richiedenti su di esse non vantavano alcun titolo;
– hanno, infine, costituito varie ditte e società fittiziamente operanti nel settore agricolo
ed aperto conti correnti bancari intestati a persone giuridiche, sui quali confluivano gli
ingenti proventi delle truffe perpetrate, al fine di renderne più difficile la tracciabilità.
Il Tribunale del riesame ha, infine, correttamente valorizzato le allarmanti modalità di
commissione dei reati da parte di ANTONIA STRANGIO (funzionaria AGEA), evidenziandone
una non comune propensione al crimine ed una non comune professionalità e dimestichezza
nel settore delle truffe ai danni dello Stato, desumendone la concreta configurabilità di un
elevato pericolo di recidiva – solo minimamente attenuato dal tempo trascorso – e la
conseguente necessità della misura applicata.

indebitamente ottenuti ed in più occasioni ha concordato con il cognato SEBASTIANO

Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle ‘spese processuali.
Così deciso in Roma, udienza camerale 14 luglio 2015
Il Pr

1e nte

Il Consig iere estensore

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