Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41166 del 09/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 41166 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZOTTOLA ARMANDO N. IL 01/06/1950
avverso la sentenza n. 7082/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Av
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 09/07/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Gioacchino Izzo, ha concluso chiedendo
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Vincenzo Macari, il quale chiede l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Zottola Armando propone ricorso per cassazione contro la sentenza
emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 15 novembre 2012, in parziale riforma

il fatto ascritto al coimputato Esposito Antonio, ai sensi dell’articolo 217 della legge
fallimentare, dichiarava non doversi procedere a carico dello stesso per intervenuta
prescrizione del reato e riduceva la pena comminata a Zottola, ad anni tre e mesi sei di
reclusione, confermando nel resto la decisione. Il Tribunale aveva dichiarato Zottola
Armando colpevole del reato di bancarotta per distrazione, quale amministratore di
fatto della società Italgico s.r.I., per avere occultato i beni strumentali della società e, in
particolare, l’autovettura Bmw intestata alla Società, nonché responsabile del reato di
bancarotta documentale.
2. In sede di appello Zottola aveva sostenuto l’insufficienza degli elementi posti a sostegno
della decisione al fine di dimostrare la qualità di amministratore di fatto, deducendo, in
particolare, che il fatto che l’autovettura Bmw fosse stata vista in una sola occasione e
in tempo risalente nel cortile di proprietà del ricorrente e fosse stata acquistata a nome
della società, costituivano elementi insufficienti.
3.

La Corte d’Appello ha ritenuto infondate tali doglianze.

4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore di Zottola Armando
lamentando:

assenza di motivazione o motivazione meramente apparente, riguardo alla qualità di
amministratore di fatto della società Italgico srl, in capo al ricorrente;

omessa motivazione riguardo alla dimostrazione di avere posto in essere la condotta di
distrazione dei beni sociali e di distruzione delle scritture contabili, nella qualità di

della decisione adottata dal Tribunale di Cassino 1’8 aprile 2008 con la quale, qualificato

amministratore di fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata non merita censura.
1. Con il primo motivo la difesa di Zottola rileva l’assenza di motivazione o motivazione
meramente apparente della decisione nella parte in cui individua gli elementi probatori
al fine di dimostrare la sussistenza della qualità di amministratore di fatto in capo
all’imputato. In particolare, la circostanza che una delle sedi dell’impresa fallita fosse
adiacente l’abitazione del ricorrente e che nei locali sia stata rinvenuta documentazione
sociale, rappresenterebbe un dato neutro, avendolo Zottola locato alla società alcuni
vani, ciòAsebbene non sia stato rinvenuto il contratto scritto di locazione.

4A-i

2. In secondo luogo la circostanza secondo cui l’amministratore di diritto era soltanto
formalmente tale, consente di ritenere provata l’esistenza di un amministratore di fatto,
ma non anche di individuare chi abbia ricoperto tale ruolo.
3. In terzo luogo la circostanza di avere detenuto l’unica auto intestata alla Società non
sarebbe significativa, poiché l’auto è stata rinvenuta nel cortile di Zottola in occasione di
una verifica fiscale del 1998, alcuni anni prima della data di fallimento, mentre non è
dimostrato che il concessionario Bmw abbia effettivamente riconosciuto Zottola a

occasione della verifica fiscale del 1998 l’imputato si dimostrò al corrente della
situazione sociale, dichiarandosi anche pronto a onorare i debiti sociali, costituisce
dichiarazione non utilizzabile e, comunque, fondata soltanto su sensazioni personali
riferite dal teste.
4.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge non sussistendo un principio di
automatismo

riferibile alla

posizione

dell’amministratore

di fatto

riguardo

all’affermazione di responsabilità nel caso di distrazione di beni o distruzione di scritture
contabili, essendo invece necessaria la prova che tale soggetto abbia effettivamente
posto in essere le condotte oggetto di contestazione.
5. Le doglianze possono essere esaminate congiuntamente attenendo alla sussistenza dei
presupposti giuridici e di fatto della qualità di amministratore di fatto in capo
all’imputato.
6. Quanto al profilo giuridico, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art.
2639 cod. civ., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici
inerenti alla qualifica o alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non
comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione,
ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non
episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di
fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del
soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzativa,
produttiva o commerciale dell’attività della società, il quale costituisce oggetto di una
valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e
logica motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013 Rv. 256534).
7. Con riferimento ai singoli rilievi oggetto di ricorso va precisato che parte delle censure
sono inammissibili poiché costituiscono motivi nuovi non proposti in appello. In
particolare, ciò riguarda le doglianze relative alla modalità di ricognizione personale da
parte del concessionario Bmw, la conoscenza della situazione contabile societaria,
l’impegno a ripianare il dissesto manifestato dall’imputato in occasione della verifica
fiscale del 1998 e la condotta di distrazione e distruzione dei documenti posta in essere
dall’amministratore di fatto.

seguito di ricognizione personale o fotografica. Nello stesso modo, il fatto che in

8.

Per il resto, gli elementi posti a sostegno dell’affermazione della qualità di
amministratore di fatto sono molteplici, consistenti e specifici:

9. Zottola, in occasione della verifica fiscale del 1998, aveva manifestato agli ufficiali della
Guardia di Finanza la conoscenza della situazione debitoria della società e si era
dichiarato pronto a onorare i debiti; anzi, per quello che si legge nell’atto di appello del
26 maggio 2008, l’imputato nell’occasione avrebbe dichiarato agli agenti di essere
l’amministratore della società;

Bmw a nome della società e ne aveva la disponibilità, poiché l’auto è stata rinvenuta nel
cortile di proprietà del ricorrente;
11.1a sede sociale era adiacente all’abitazione del ricorrente, mentre l’esistenza di un
contratto di locazione non ha trovato alcun riscontro e l’assenza del contratto scritto e
quindi non registrato, costituisce ipotesi di nullità ai sensi dell’art. 1 comma 346 I. n.
311 del 2004 e rende, quindi, evanescenti le deduzioni sul punto del ricorrente;
12. come rilevato dal Tribunale in sentenza (pagina 6), presso Zottola sono stati rinvenuti
documenti vitali per l’attività della società;
13.1a sede formale dell’azienda era distante oltre 130 km dalla sede effettiva adiacente
l’abitazione dell’imputato.
14.Quanto al secondo motivo le censure sono destituite di fondamento poiché la posizione
dell’amministratore di fatto è equiparata a quella dell’amministratore di diritto.
Entrambi, infatti, vanno ritenuti responsabili di reato proprio e l’amministratore di fatto
non è un extraneus che risponde a titolo di concorso con l’amministratore di diritto.
15. Per il resto lo stato di insolvenza che dà luogo alla dichiarazione di fallimento, e il
conseguente passivo accertato, non significano per sè stessi sottrazione o distrazione
fraudolenta dei beni dell’impresa, per quanto l’imprenditore fallito sia chiamato a
rendere conto della gestione. Pertanto, perché si abbia presunzione di comportamenti
fraudolenti, è necessario accertare e indicare beni o valori non rinvenuti all’atto del
fallimento, o di cui non si conosca il destino. Ai fini dell’art.192 cod. proc. pen., se
l’imputato, chiamato direttamente a rispondere, nella sua qualità d’imprenditore o

10. l’imputato ha acquistato, come riferito dal concessionario Bmw, Di Bello, un’autovettura

amministratore sociale, o anche amministratore di fatto, del destino di determinati beni
o valori che avrebbero dovuto essere rinvenuti al momento della dichiarazione di
fallimento o la cui sottrazione è in nesso causale con l’insolvenza, non ne rende ragione,
come pacificamente avvenuto nel caso di specie, la presunzione di distrazione o
sottrazione fraudolenta si trasforma in prova di responsabilità.
16.In particolare la condotta distrattiva riguarda esclusivamente l’autovettura Bmw per cui
la prova discende dalla circostanza che l’imputato aveva la disponibilità del veicolo.
17.Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

L

(11/

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 9/07/2014

Il Consigliere estensore

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