Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4116 del 04/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4116 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONGERA CESARE N. IL 15/03/1953
avverso la sentenza n. 1099/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 03/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gni
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che ha concluso per p

Udito, per la parte
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Data Udienza: 04/12/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 3.6.2013 la Corte d’Appello di Cagliari confermava la sentenza del locale
Tribunale che in data 5 aprile 2012 aveva condannato con CONGERA Cesare per
appropriazione indebita di sei capi bovini (due vacche adulte, tre manzette e un toro) di
Vargiolu Antonia delle quali aveva il possesso in quanto custodite insieme ad un branco di
bovini di cui l’imputato aveva acquistato la proprietà dalla stessa Vargiolu.

del delitto di appropriazione indebita. Sostiene che ad un’attenta lettura degli atti del
procedimento appare evidente come non sia stata raggiunta in maniera incontrovertibile la
prova della sussistenza dei fatti di cui all’imputazione per difetto degli elementi costitutivi del
reato. Sostiene che la Corte d’appello nel ritenere configurato il reato non ha correttamente
applicato la nozione di altruità della cosa.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La tesi accusatoria dell’ appropriazione indebita dei sei capi di bestiame ha trovato fondamento
non solo dalle prove dichiarativa ma anche dall’esame dei registri veterinari ove i sei capi in
questione risultano significativamente registrati a nome della Vargiolu.
A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente contrappone, quindi,
unicamente generiche contestazioni in fatto, con le quali, in realtà, si propone solo una non
consentita – in questa sede di legittimità – diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di
merito e senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della motivazione.
Inoltre, le censure del ricorrente non tengono conto delle argomentazioni della Corte di
appello. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal
Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l’indicazione
della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento
censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1,
lett. c), all’inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del
30.9.2004 – dep. 11.10.2004-rv 230634)
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore
della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla
parte civile Vargiolu Antonia che si liquidano in C 3.015,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA
e CPA come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende condanna

Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo violazione di legge in relazione alla configurabilità

altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile
Vargiolu Antonia che si liquidano in C 3.015,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Così deliberato in Roma il 4.12.2014
Il Consigliere estensore

Giovanna VERGA

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