Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41154 del 08/07/2016

Penale Sent. Sez. 3 Num. 41154 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
– A.A.

avverso la sentenza della Corte d’appello di GENOVA in data 9/06/2015;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. F. Baldi, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza,
limitatamente alle attenuanti generiche, e rigettarsi nel resto il ricorso;
Udite, per la ricorrente, le conclusioni dell’Avv. V. Arrigo, che ha chiesto
accogliersi il ricorso;

Data Udienza: 08/07/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 9/06/2015, depositata in data 11/06/2015, la
Corte d’Appello di Genova confermava la sentenza del Gip/tribunale di LA SPEZIA
del 28/04/2014, appellata dalla ricorrente che era stata condannata alla pena di
2 anni ed 8 mesi di reclusione ed C 800,00 di multa per il reato di
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di numerose cittadine
relazione a fatti commessi dal 1/08/2013 sino all’attualità, in territorio di La
Spezia, Altopascio e Grosseto.
2. Ha proposto ricorso A.A. a mezzo del difensore
fiduciario- cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deduce due
motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione
ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), cod. proc.

pen., in relazione all’affermazione della responsabilità penale per il delitto di
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ex lege n. 75 del 1958.
In sintesi la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene la
ricorrente, quanto allo sfruttamento della prostituzione, si evidenzia che dalle
stesse intercettazioni telefoniche era emerso che la ricorrente non poteva
qualificarsi come “sfruttatrice” dell’altrui prostituzione, in quanto la stessa non
percepiva un canone di locazione sproporzionato rispetto quelli usuali, ne
risultano essere stati svolti accertamenti finalizzati a verificare quali fossero i
canoni usualmente riscossi per simili immobili; sarebbe inoltre emerso che,
rispetto alle somme ipotizzate (C 350 settimanali), quelle effettivamente riscosse
erano di molto inferiori e talvolta non venivano nemmeno riscosse dalla
ricorrente; peraltro andrebbe considerato che, quanto percepito, era utilizzato
anche per coprire le spese correnti dell’immobile e quelle di manutenzione,
donde non sarebbe ravvisabile quella sproporzione-esagerazione richiesta

ex

lege per la configurabilità del reato; quanto al delitto di favoreggiamento della

prostituzione, si sostiene che la mera condotta di concedere in locazione un
immobile, in assenza di prestazioni accessorie, sarebbe inidonea -secondo la più
recente giurisprudenza di questa Corte- a configurare l’illecito penale; nella
specie, la ricorrente si sarebbe limitata a concedere in locazione l’immobile, così
prestando aiuto alle prostitute in quanto persone e non all’attività di meretricio
dalle stesse svolta; anche detta ipotesi di reato sarebbe quindi insussistente).
2

extracomunitarie (artt. 81, cpv., c.p. e 3, n. 8 e 4, n. 7, legge n. 75 del 1958), in

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), cod.

proc. pen., in relazione all’art. 62 bis cod. pen. ed all’art. 133 cod. pen., e
correlato vizio di carenza di motivazione.
In sintesi la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene la
ricorrente, quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte d’appello non
avrebbe tenuto conto dell’effettivo disvalore del fatto e del contesto in cui lo
ricorrente; la Corte territoriale avrebbe laconicamente ribadito il giudizio sul
punto espresso dal primo giudice, così sottraendosi all’onere motivazionale
richiesto dalla legge; all’interno degli atti -di cui non viene indicata la affoliazione
nè alcuna descrizione- sarebbero presenti dei non meglio definiti dati
documentali che avrebbero potuto consentire il riconoscimento delle invocate
attenuanti; quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte d’appello avrebbe
negato una riduzione della pena, senza indicare le ragioni concrete a sostegno
del diniego; poiché la pena era superiore al minimo edittale, sarebbe stata
necessaria una adeguata motivazione sul punto).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per genericità e manifesta
infondatezza.
4. Ed invero, quanto al primo motivo, la Corte d’appello fornisce una puntuale ed
adeguata motivazione, evidenziando il ruolo della ricorrente, la quale aveva
quale unico scopo quello di lucrare sugli affitti delle tre unità immobiliari di cui
risultava formalmente locataria, con piena consapevolezza dello scopo che le
utilizzatrici-conduttrici dell’immobile avevano, ossia quello di esercitarvi il
meretricio; la Corte d’appello ha spiegato inoltre che la circostanza dell’esistenza
di esigui movimenti sulla carta postepay della donna non aveva alcuna rilevanza,
in quanto questo non era l’unico mezzo di pagamento, nè rilevava la circostanza
che i debiti non sempre fossero onorati, in quanto dalle intercettazioni emergeva
il fermo intendimento della donna di recuperare il denaro non riscosso.
Tale ultima precisazione -unita all’argomentazione, sviluppata dalla Corte
d’appello in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio, secondo cui il
canone settimanale era sproporzionato rispetto quello che si sarebbe potuto
pretendere nell’ipotesi di lecita locazione ad un solo conduttore, laddove proprio
la pluralità delle “ospiti” nei tre immobili rendeva evidente l’esclusività dello
scopo di lucro e, quindi, sia lo sfruttamento che il favoreggiamento, non potendo
3

stesso sarebbe avvenuto, senza dunque valorizzare le condizioni soggettive della

certo qualificarsi le condotte della ricorrente come di “aiuto” alle prostitute in
quanto tali, essendo invece animata la donna dall’esclusiva volontà di conseguire
profitti illeciti dalla contemporanea locazione plurima delle unità immobiliari dalla
stessa locate- corrobora la correttezza giuridica e motivazionale della impugnata
sentenza, apparendo quindi il ricorso aspecifico in quanto meramente
riproduttivo delle stesse censure dell’appello.
fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono
le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o
che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate
dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.
4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
5. Il motivo si presenta, inoltre, manifestamente infondato, atteso che, da un
lato, se è ben vero che non integra il reato di favoreggiamento della
prostituzione la cessione in locazione, a prezzo di mercato, di un appartamento
ad una prostituta anche se il locatore sia consapevole che la conduttrice vi
eserciterà la prostituzione a meno che, oltre al godimento dell’immobile,
vengano fornite prestazioni accessorie che esulino dalla stipulazione del contratto
ed in concreto agevolino il meretricio (come nel caso di esecuzione di inserzioni
pubblicitarie, fornitura di profilattici, ricezione di clienti o altro: Sez. 3, n. 33160
del 19/02/2013 – dep. 31/07/2013, Bertini, Rv. 255893), è altrettanto vero che,
nel caso in esame, la contemporanea locazione delle unità immobiliari a più
prostitute determinava all’evidenza la sproporzione richiesta dalla legge, secondo
l’interpretazione di questa Corte, atteso che ciò rende palese l’intento non solo di
sfruttare l’altrui prostituzione (essendo evidente il fine esclusivo di lucro, insito
nella contemporaneità della locazione dell’immobile a più prostitute con lo scopo
di esercitarvi il meretricio, così conseguendo un’utilità economica del tutto
sproporzionata alla locazione – sia essa per finalità lecite o meno – dell’unità
immobiliare ad una sola persona), ma anche quello di favorirla.
Si osserva, infatti, che commette senza dubbio tale reato colui il quale procura
un alloggio dove esercitare il meretricio ad un prostituta extracomunitaria, la
quale, per l’attività esercitata e per la sua condizione soggettiva, trova difficoltà
a prendere personalmente in locazione un immobile ove esercitare il meretricio
(v., in termini: Sez. 3, n. 810 del 04/12/2008 – dep. 13/01/2009, Tornei, Rv.
242284).

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Ed invero, deve qui essere ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione

6.

Parimenti privo di pregio è il secondo motivo, attesoché, quanto al

trattamento sanzionatorio, la Corte d’appello motiva richiamando la gravità della
condotta indicandone negli indici qualificanti (organizzazione da lontano, senza
esporsi e senza dispendio di energie, dell’attività illecita e sfruttando le “ospiti”,
percependo una canone settimanale di locazione sproporzionato rispetto quello
che si sarebbe potuto pretendere da un solo conduttore in caso di locazione
che la pena inflitta non è superiore al medio edittale, trovando dunque
applicazione il costante principio secondo cui in tema di determinazione della
pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale,
non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice,
essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale
sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del
05/11/2015 – dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).
Analogamente, quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale
le ha escluse ritenendo ex se irrilevante il dato della mera incensuratezza,
(donde correttamente ha espresso il diniego sul punto, trattandosi di fatti
commessi nel vigore della L. 24 luglio 2008 n. 125, di conversione, con
modificazioni, del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, la quale ha modificato l’art. 62-bis
cod. pen. nel senso che non possono essere concesse all’imputato le circostanze
attenuanti generiche per il solo fatto che egli non abbia in precedenza riportato
condanne penali), e, comunque, ritenendo superflua – laddove afferma la “non
emergenza” di elementi a favore della ricorrente – l’indagine di natura soggettiva
invocata. Motivazione, questa, del tutto corretta che mostra di fare buongoverno
del principio, di recente affermato da questa Corte, secondo cui il mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente
giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior
ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n.
92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della
quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di
incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 – dep.
23/10/2014, Papini e altri, Rv. 260610).
7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 1.500,00
in favore della Cassa delle ammende.
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lecita), motivazione di per sé adeguata e non illogica anche laddove si consideri

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, l’8 luglio 2016

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