Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4115 del 04/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4115 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOT IULIAN N. IL 02/12/1980
avverso la sentenza n. 5/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 10/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. I
che ha concluso per st `12}„kA.A.,
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Udito, per la parte civil Avv
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Uditi difensor Avv. ea,t_ao TK, \AA

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Data Udienza: 04/12/2014

RITENUTO IN FATTO
1.La corte d’appello di Bolzano accertava la responsabilità dell’imputato in
relazione a due truffe consumate ponendo in essere artifici raggiri che
inducevano l’offeso a pagare -su fittizia sollecitazione di un ufficiale giudiziario
rumeno – un importo di euro 330.000 quale debito residuo relativo alle spese di
costruzione della fabbrica di ceramica “fabbrica de produsec ceramise” ed a
versare euro 505.000 per la presunta risoluzione di un inesistente contratto di
affitto. La Corte territoriale condannava l’imputato alla pena di anni uno mesi sei

2. Avverso tale sentenza ricorreva la difesa dell’imputato sollevando tre motivi di
ricorso:
2.1.violazione di legge penale e manifesta l’illogicità della motivazione in ordine
al mancato rispetto del principio del ne bis in idem internazionale
Si riteneva che la corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare non doversi
procedere relazione al fatto che il Bot stato destinatario di un provvedimento di
archiviazione da parte dell’autorità giudiziaria di Timis per fatti analoghi. Si
riteneva che l’articolo 54 della convenzione del 19/6/1990 di applicazione
dell’accordo di Schengen impedisse anche nel caso del provvedimento di
archiviazione la reiterazione del giudizio.
2.2. Violazione di legge relazione alla disciplina della prescrizione.
Si contestava che la corte territoriale non aveva correttamente applicato una
disciplina più favorevole in materia di prescrizione che avrebbe dovuto essere
individuata in quella precedente all’entrata in vigore della legge del 5 dicembre
2005 n. 251 per la parte relativa alla individuazione dei termini di prescrizione,
mentre invece avrebbe dovuto essere presa in considerazione tale ultima legge
per definire l’aumento di prescrizione derivante dalla interruzione. Si evidenziava
altresì che la giurisprudenza aveva costantemente ritenuto in caso di
riconoscimento della continuazione che il termine di prescrizione decorreva dal
momento della consumazione dei singoli reati anche quando gli stessi fossero
stati considerati avvinti dal vincolo della continuazione.
2.3.Violazione di legge penale in relazione la sussistenza del reato di truffa sia
sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo. Erronea valutazione nella
negazione della concessione delle attenuanti generiche. Si evidenziava come
elementi di prova messi non avessero consentito di individuare gli artifici e
raggiri necessari per la configurazione del reato di truffa; si evidenziava che non
poteva assumere nessun rilievo la circostanza che in un momento successivo
alla presunta consumazione del reato l’agente facesse ricorso ad artifici e raggiri
finalizzati a coprire la precedente condotta. Si contestava infine come non
2

di reclusione ed euro 1000 e 300 da di multa

fossero state adeguatamente valutate ai fini della concessione delle circostanze
attenuanti generiche alcune emergenze fattuali come le condizioni di disagio
economico sociale in cui versava l’imputato e la sua condizione di
i ncensu ratezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato
1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

del principio del ” ne bis in idem” europeo, sancito dall’art. 54 della Convenzione
del 19 giugno 1990 di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985,
ratificata e posta in esecuzione dall’Italia con L. 30 settembre 1993, n. 388,
opera in presenza di qualsiasi provvedimento che «estingue definitivamente»
l’azione penale: in tal caso «l’interessato deve essere considerato “giudicato
con sentenza definitiva”, ai sensi dell’art. 54 della CAAS», ovvero dalla
Convenzione di applicazione dell’accordo di ichengen ‘Corte di Giustizia
Europea, sentenza 11.2.2003, C-187/01 e C-385/01, § 30).
Tale approdo della Corte di Lussemburgo, mirato ad estendere la tutela prevista
dall’art. 54 dell’Accordo di Schengen anche ai provvedimenti “definitivi” di
estinzione dell’azione penale non emessi dal giudice, ma dal pubblico ministero,
ribadisce che la caratteristica essenziale del provvedimento idoneo ad attivare la
preclusione del ne bis idem è che sia idoneo ad estinguere definitivamente
l’azione penale, nulla rilevando che il provvedimento in questione sia adottato
da un giudice piuttosto che da un pubblico ministero.
Tale interpretazione della Corte di giustizia indirizza l’interpretazione degli Stati
membri, che hanno l’onere di adeguarsi alle linee interpretative tracciate, con
l’obbiettivo di favorire l’integrazione, attraverso la creazione di un tessuto
giuridico condiviso in materia di tutela dei diritti fondamentali incidenti sull’area
di competenza devoluta alli Unione. Le statuizioni della Corte di Giustizia delle
Comunità europee hanno infatti, al pari delle norme comunitarie direttamente
applicabili cui ineriscono, operatività immediata negli ordinamenti interni
(sentenze della Corte cost. n. 389 del 1989, n. 113 del 1985, n. 284 del 2007).
1.2.La Corte di cassazione in coerenza con tale interpretazione ha stabilito che
il principio del “ne bis in idem” internazionale, previsto dall’art. 54 della
Convenzione di Schengen, può operare anche nel caso in cui, sullo stesso fatto e
nei confronti dello stesso soggetto, sia intervenuta una “pronuncia” di
archiviazione dell’Autorità giudiziaria estera, a condizione però che il soggetto
interessato adempia all’onere di dimostrare, eventualmente mediante la
3

1.1.La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione ha esteso l’applicazione

,

produzione degli atti del giudizio o dei verbali di causa, che con il provvedimento
di archiviazione è stato compiuto un apprezzamento nel merito circa
l’infondatezza della notizia di reato, con conseguente giudizio di non
colpevolezza, suscettibile di passaggio in cosa giudicata e di esplicare pertanto
un’efficacia preclusiva all’instaurazione di altro giudizio (Cass. sez. 2, n. 7385
del 18/01/2007 Rv. 235819; Cass. sez. 2, n. 22566 del 08/05/2014, Rv.
259584).
In conseguenza di tale interpretazione

non possono essere considerati

preclusivi tutti i provvedimenti precari, assimilabili alla nostra archiviazione,
suscettibile di revoca in seguito al provvedimento di riapertura delle indagini e
dunque non inquadrabili come provvedimenti che «estinguono definitivamente»
l’azione penale (Cass. Sez. 2, n. 22566 del 08/05/2014 Ud., Rv. 259584; Cass.
sez. 1 n. 19947 del 05/05/2010, Rv. 247556; Cass., Sez. 5, 11/11/2008, n.
7687; Cass., Sez. 1^, 2/02/2005, n. 10426)
1.3. Può dunque essere affermato il principio che per riconoscere efficacia
preclusiva ad un provvedimento dell’autorità estera occorre che questo
estingua definitivamente l’azione penale, nulla rilevando, in coerenza con le
indicazioni offerte dalla Corte di giustizia dell’Unione (sentenza dell’ 11.2.2003,
nelle cause riunite C-187/01 e C-385/01) che tale provvedimento sia emesso da
un giudice piuttosto che del pubblico ministero; l’onere di dimostrare l’idoneità
preclusiva del provvedimento invocato incombe tuttavia sull’interessato.
1.4. Nel caso di specie il decreto del pubblico ministero di Timis non è stato
allegato al ricorso con conseguente violazione del principio di autosufficienza, né
il ricorrente ha adempiuto all’onere di dimostrare la “definitività” dell’invocato
provvedimento preclusivo. Il che impedisce la verifica delle qualità sostanziali
del provvedimento di archiviazione, la sola delibazione delle quali avrebbe
consentito la valutazione della possibile applicazione del principio invocato.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il collegio condivide l’ orientamento
della Cassazione secondo cui in tema di prescrizione, non è consentita
l’applicazione simultanea di disposizioni introdotte dalla legge n. 251 del 2005 e
di quelle precedenti, secondo il criterio della maggior convenienza per l’imputato,
occorrendo applicare integralmente l’una o l’altra disciplina (Cass. sez. 5, n.
26801 del 17/04/2014 Rv. 260228) che, nel caso di specie, è stata
correttamente individuata dalla Corte di appello in quella contenuta nella legge
n. 251 del 2005, che prevede che il termine di prescrizione, nel caso in cui più
reati siano avvinti dal vincolo della continuazione, decorra dal tempo di
consumazione del singolo reato.

x._
3. Infondato è anche il motivo di ricorso che ritiene non provata la esistenza
degli artifici e raggiri necessari per il collocamento della condotta contestata
nella fattispecie astratta prevista dall’art. 640 cod. pen. La Corte di merito con
valutazione delle emergenze probatorie disponibili priva di fratture logiche e,
dunque, insindacabile in sede di legittimità

ha ritenuto che l’imputato abbia

fatto uso di insolite capacità di persuasione illecita per indurre la persona offesa
a concludere i negozi contestati. A pag 7 del provvedimento impugnato si legge
infatti che «l’imputato ha dimostrato di avere adottato particolari capacità di
persuasione per indurre un affermato commercialista ad effettuare attribuzioni

merito insindacabile in sede di legittimità.
Il collegio ribadisce, in punto di perimetrazione dell’area di cognizione della Corte
di legittimità, che esula dai poteri della Cassazione, nell’ambito del controllo della
motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e
diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione,
giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo
riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'”iter” argomentativo di tale
giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente
delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (Cass. Sez. 6,
14.4.1998 n. 1354)

4. Le doglianze relative alla carenza di motivazione della parte della sentenza
che respinge la richiesta di concessione delle attenuanti generiche devono
essere considerate manifestamente infondate e dunque inammissibili.
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli
faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass., sez. 6 n. 34364 del
16/06/2010, Rv. 248244; Cass. Sez. 1^ n. 3772 del 11.01.1994, rv. 196880).

5. Ciò detto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in
quanto risultano decorsi i termini massimi di prescrizione.

Le statuizioni civili

devono essere invece confermate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché

estinti i reati

prescrizione. Conferma le statuizioni civili della sentenza impugnata.

per

patrimoniali di notevole entità in suo favore»: si tratta di una valutazione di

Così deciso in Roma, il giorno 4 dicembre 2014

Il Presiden

L’estensore

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