Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4114 del 04/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4114 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CUNSOLO PATRIZIA N. IL 21/06/1973
avverso la sentenza n. 2522/2008 GIUDICE DI PACE di ROMA, del
10/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
\1_,
che ha concluso per

Udito, per la parte ci
Udit i difensor Avv.

, l’Avv

1).(_

JehiA

Data Udienza: 04/12/2014

RITENUTO IN FATTO
1 Il giudice di pace di Roma condannava l’imputato in relazione al reato di azione
abusiva di un immobile di proprietà della SCIP s.r.l. alla pena di euro 300 di
multa.

2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione la difesa dell’imputata
deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla

prospettiva difensiva il giudice avrebbe dovuto riconoscere la causa di
giustificazione in relazione al fatto che l’occupazione era stata attuata per
reagire ad uno stato di necessità che metteva in pericolo beni primari della
persona. L’imputata aveva infatti l’esigenza di garantire l’abitazione per sé e la
figlia di meno di due anni, che non aveva assistenza da parte del padre, sicchè si
era decisa a occupare l’alloggio, ma solo dopo essersi rivolta ai servizi sociali.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.2.11 collegio condivide l’orientamento espresso da questa sezione della Corte
secondo cui «l’attualità del pericolo, richiesto dall’art. 54 cod. pen. presuppone
che, nel momento in cui l’agente agisce contra ius – al fine di evitare “un danno
grave alla persona” – il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto
nel tempo e nello spazio (Cass. 3310/1981, Rv. 148374).Conseguentemente,
l’attualità del pericolo, per argumentum a contrario, esclude, in linea di massima,
tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di
cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo. Infatti, ove, nelle
suddette situazioni, si ritenesse la configurabilità dello stato di necessità, si
effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si
opererebbe una inammissibile sostituzione del requisito dell’attualità del pericolo
con quello della permanenza, alterando così il significato e la ratio della norma
che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso
stretto. Invero, il pericolo non sarebbe più attuale (rectius, imminente) bensì
permanente proprio perché l’esigenza abitativa -ove non sia transeunte e
derivante dalla stretta ed immediata necessità “di salvare sè od altri dal pericolo
attuale di un danno grave alla persona” – necessariamente è destinata a
prolungarsi nel tempo. Va, poi, osservato che, venendo in rilievo il diritto di
proprietà, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 54 cod. pen.
alla luce dell’art. 42 Cost., non può che pervenire ad una nozione che concili
2

mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità. Nella

l’attualità del pericolo con l’esigenza di tutela del diritto di proprietà del terzo che
non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si
verificherebbe, di fatto, un’ipotesi di esproprio senza indennizzo o, comunque,
un’alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura
legale o convenzionale (cfr. sul punto, Cass. 35580/2007, Rv. 237305;Cass.
7183/2008, Rv. 239447)» (così Cass. sez. 2 n. 43078 del 25.9.14 Rv.
260475).
1.2. Nel caso di specie emerge che alla riferita necessità di reperire un alloggio

situazione di continua occupazione è tuttavia ontologicamente in contrasto
con la nozione di stato di necessità, che si profila invece come una situazione
transeunte. Il riconoscimento della invocata esimente è stato pertanto
legittimamente negata dal giudice di merito.
2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il giorno 4 dicembre 2014

L’estensore

per sé e per la figlia minore è seguita la stabile occupazione dell’immobile. La

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