Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41125 del 30/09/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 41125 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAGLIALATELA SALVATORE N. IL 16/02/1961
avverso l’ordinanza n. 158/2014 TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,
del 17/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 30/09/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Civitavecchia, in
funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza avanzata
da Taglialatela Salvatore di rideterminazione della pena inflitta con sentenza
della Corte d’appello di Napoli per l’erronea applicazione della recidiva e
dell’aggravante di cui all’art. 7 legge 203 del 1991, con violazione dell’art. 63,
comma 4, cod. pen..

della pena da parte del giudice della cognizione non poteva essere dedotto in
sede di esecuzione, ma avrebbe dovuto esserlo con l’impugnazione della
sentenza. In ogni caso, la Corte d’appello di Napoli aveva correttamente
applicato il disposto dell’art. 63 comma 4 cod. pen. in presenza di due aggravanti
ad effetto speciale.

2.

Ricorre per cassazione Salvatore Taglialatela, ribadendo che solo il

Giudice dell’esecuzione poteva ripristinare la legalità della pena violata da quello
della cognizione; solo una pena legale adempie alla finalità rieducativa stabilita
dalla Costituzione, perché altrimenti il condannato si trova ad espiare un titolo
illegittimo.
Il ricorrente richiama gli artt. 2, 13 e 24 della Costituzione e l’art. 13 della
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo ed evoca la sentenza delle Sezioni
Unite di questa Corte del 14/10/2014 in tema di stupefacenti, sostenendo che
essa affida al Giudice dell’esecuzione il compito di intervenire sul calcolo della
pena per sanare gli errori; contesta, poi, l’affermazione del Tribunale secondo cui
la pena era stata correttamente calcolata.
Il ricorrente conclude per l’annullamento con o senza rinvio del decreto
impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Il ricorrente sostiene che il Giudice dell’esecuzione potrebbe – e quindi
dovrebbe – sempre correggere gli errori di calcolo della pena in cui il giudice
della cognizione è incorso – sia che l’errore sia consapevole in quanto oggetto di
trattazione, sia nel caso contrario – poiché l’errore di calcolo della pena la rende
illegittima.
Al contrario, in sede esecutiva l’illegittimità della pena può essere rilevata

2

Il Tribunale rilevava che l’eventuale errore di calcolo nella determinazione

solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall’ordinamento giuridico
ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale ma non
quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata – salvo
che non sia frutto di errore macroscopico – trattandosi di errore censurabile solo
attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza.
Il richiamo alla sentenza delle S.U. Gatto è certamente fuori luogo, atteso
che quella pronuncia si riferisce a trattamento sanzionatorio divenuto illegittimo
in forza di una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 30 settembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Pres

nte

incriminatrice.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA