Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41121 del 30/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41121 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOLFERINO ROCCO N. IL 18/12/1962
avverso l’ordinanza n. 2271/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 28/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 30/09/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di
Bologna rigettava le istanze avanzate da Rocco Solferino di differimento della
pena, anche nella forma della detenzione domiciliare per motivi di salute.
Secondo il Tribunale, che si basava sulla Relazione dell’Ufficio Sanitario della
Casa Circondariale di Parma, il quadro clinico del detenuto veniva
adeguatamente curato e monitorato in carcere, eventualmente anche tramite il

In definitiva, non sussisteva incompatibilità dello stato di salute con la
condizione carceraria, mentre le pregressa storia criminale del detenuto non
consentiva una prognosi di assenza del pericolo di commissione di nuovi reati.

2. Ricorre per cassazione Rocco Solferino, deducendo mancanza e manifesta
illogicità della motivazione.
La Relazione sanitaria aveva concluso che un ambiente come quello
carcerario non influiva positivamente sullo stato di salute ed aggravava una già
compromessa situazione immunitaria. Si trattava di conclusione che l’ordinanza
impugnata aveva omesso di menzionare.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi.

Il ricorrente contrappone un passo della Relazione Sanitaria, posta a base
della decisione del Tribunale di Sorveglianza, al provvedimento impugnato: ma
non affronta affatto il nucleo della decisione, che – in conformità alla
giurisprudenza di questa Corte – evidenzia che l’incompatibilità con il regime
detentivo non sussiste ogni qualvolta il soggetto potrebbe essere meglio curato
in ambiente diverso da quello carcerario, ma solo quando la patologia grave
richiede cure e trattamenti indispensabili, tali da non poter essere praticati in
regime detentivo e neppure mediante il ricorso ai ricoveri esterni ex art. 11 ord.
pen..

In definitiva, il ricorrente propone un’argomentazione di merito ed elude il
contenuto della decisione impugnata.

2

ricorso ai ricoveri all’esterno ex art. 11 ord. pen.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 30 settembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presid

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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