Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4112 del 04/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4112 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALLOCCA ANGELO N. IL 13/09/1967
avverso la sentenza n. 11331/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. En11/) ^ e–0 be ee,
che ha concluso per ie
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 04/12/2014

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 23.9.2013 la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza del locale
Tribunale che in data 13 luglio 2007 aveva condannato ALLOCCA Angelo per ricettazione di un
anello ceduto a GALDI Anna, dietro corrispettivo, e risultato provento di furto in danno di
Blessich Diana .
Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:

e le risultanze processuali, quali il registro di commercio tenuto dalla Galdi e la bolla
numero 10 del 13 dicembre 2004, con conseguente contraddittorietà della motivazione.
Sostiene che la motivazione della sentenza si fonda s’ u prove inesistenti (la prova della
certa identità tra l’anello consegnato dall’ALLOCCA e di quello riconosciuto dalla
Blessich) e su risultati probatori incontestabilmente diversi da quelli reali (la presunta
descrizione dell’anello nel registro della Galdi). Sostiene che anche a ritenere che tra gli
oggetti trasferiti dalla Galdi alla figlia fosse presente un anello corrispondente a quello
della Blessichtshe non è dato comprendere attraverso quali prove che non siano le mere
dichiarazioni della Galdi, potenziale autrice della ricettazione per la quale del resto è
stata indagata assieme alla figlia e quindi interessata ad allontanare i sospetti, tale
anello possa essere ricondotto ad uno di quelli ceduti dall’ALLOCCA.
2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’omessa ammissione di prove
decisive rappresentate dalla testimonianza del signor Proto ed alla richiesta perizia di
stima dell’anello
3. Violazione e mancata applicazione dell’articolo 191 codice procedura penale in relazione
alla violazione dell’articolo 63 comma due e 64 comma 3 lett. c) codice procedura
penale in riferimento all’utilizzazione delle s.i.t da Galdi e Manzi nel corso dell’indagine
preliminare ed acquisite al dibattimento in luogo della loro escussione;
4. violazione di legge per erronea applicazione delle norme in tema di valutazione delle
prove in relazione al valore probatorio attribuito alle dichiarazioni della persona offesa
Blessich, nonché della Galdi e della Manzi originarie coindagate dal medesimo reato;
5. violazione di legge per erronea interpretazione dell’articolo 648 in relazione al secondo
comma dello stesso articolo e omessa motivazione in relazione alla richiesta di
riqualificazione della condotta nella fattispecie di cui all’articolo 712 codice penale

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi di ricorso non sono manifestamente infondati.

1

1. travisamento delle prove alla luce della mancanza di corrispondenza tra la motivazione

L’ammissibilità del ricorso impone la declaratoria di prescrizione del reato non sussistendo, alla
luce di quanto rilevato dai giudici di merito, in ordine all’affermazione di responsabilità, gli
estremi per un immediato proscioglimento interamente liberatorio.
Ed invero la contestazione non indica, ne’ le sentenze di merito hanno accertato, la data esatta
della commissione del reato, nel capo di imputazione vi è indicata solo la data di accertamento.
Unico dato temporale certo è dunque la data di commissione del delitto presupposto, tra il
30.4.2003 e il 4.5.2003 ( deposizione Murolo e denuncia di furto), nell’immediatezza del quale
pertanto, in applicazione del principio generale del favor rei deve essere collocata l’epoca della

Galdi che aveva annotato l’acquisto sul registro di commercio.
Deve infatti ricordarsi il principio affermato da questa Corte secondo il quale “l’onere di provare
con precisione l’epoca del fatto non grava sull’imputato, bensì sull’accusa”, ne consegue che in
mancanza di prova certa sulla data di consumazione, per il principio del favor rei che implica la
necessità di tener conto della data di consumazione del reato più favorevole all’imputato tra
quelle indicate nella contestazione o negli atti processuali va dichiarata l’estinzione del reato
per compiuta prescrizione. Poiché il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si perfeziona
allorché l’agente riceva le cose di illecita provenienza, a nulla rilevando il momento in cui esse
vengano rinvenute in suo possesso o ne sia accertata la detenziong il reato contestato
all’ALLOCCA, accertato il 10.3.2005, ma commesso in data anteriore e sconosciuta, da
collocarsi tuttavia per quanto appena detto prima del 6.10.2004 e nell’immediata prossimità
del 4.5.2003, deve essere dichiarato estinto perché ad oggi, anche tenuto conto delle
sospensioni, pari a gg. 60, risulta maturato il termine decennale di prescrizione
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché estinto per prescrizione il
reato ascritto, ritenuto il fatto commesso prima del 6.10.2004

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto per prescrizione il reato ascritto,
ritenuto il fatto commesso prima del 6.10.2004
Così deliberato in Roma il 4.12.2014

ricettazione, considerato anche che in data 6.10.2004 l’anello era già nella disponibilità della

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