Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4111 del 04/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4111 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANCIN CHIARA N. IL 13/07/1977
avverso la sentenza n. 3000/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 6e1.1-A t
che ha concluso per

Udito, per la p e civile, l’Avv
Uditi difensor

Data Udienza: 04/12/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse
dell’imputata dichiarata colpevole in primo grado dell’utilizzo indebito di una
tessera bancomat con cui effettuava diversi acquisti e condannata alla pena di
mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa. La Corte d’appello evidenziava che
non era stato impugnato nessun capo o punto della sentenza; dato che con
l’appello ci si era limitato ad eccepire la nullità della notifica dell’estratto
contumaciale. L’impugnazione veniva considerata inammissibile considerao che

aprile 2012, mentre la nuova elezione di domicilio giungeva presso la cancelleria
del tribunale solo il 28 maggio 2012

2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore dell’imputata
deducendo:
1) violazione di legge in relazione all’art. 548 comma 3 cod. proc. pen.
Si evidenziava che il 19 aprile 2012 l’imputata aveva eletto un nuovo domicilio
sottoscrivendo un verbale presso il Commissariato Castro Pretorio. Si
evidenziava che la sentenza veniva depositata in cancelleria il 20 aprile 2012.
Nella prospettiva difensiva all’elezione del nuovo domicilio doveva conseguire la
relativa notifica e che la notifica effettuata il 3 maggio 2012 presso il domicilio
precedentemente eletto rendeva nulla la notifica dell’estratto contumaciale e di
tutti gli atti conseguenti.
2)

Vizio di motivazione. Si contestava la logicità della motivazione della

sentenza impugnata nel passo in cui riteneva corretta la notifica dell’estratto
contumaciale presso il domicilio precedente alla nuova elezione.
3) violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 581 comma 1 cod. proc. pen.
Si contestava

la violazione del diritto di difesa

in quanto la mancata

conoscenza della sentenza ne impediva il pieno esercizio. Il ricorrente ribadiva
la legittimità dell’appello, dato che la «la struttura della sentenza di primo grado
deve considerarsi monolitica e, pertanto, non era necessaria una specifica
impugnazione per capi o punti».

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1.Le violazioni di legge d il vizio di motivazione dedotti si fondano sull’errato
presupposto della immediata efficacia della elezione di domicilio effettuata
presso la polizia giudiziaria.

2

ala notificazione alla Sancin dell’estratto contumaciale veniva disposta il 26

,

Ritenere immediatamente efficace la elezione di domicilio

prima della sua

comunicazione all’autorità che procede urta contro la specifica disciplina
indicata nell’art. 162 comma 4 cod. proc. pen che dispone che la dichiarazione
o l’elezione di domicilio hanno efficacia dalla data in cui pervengono all’autorità
procedente. Sicchè la notifica è legittimamente eseguita al domicilio precedente,
quando la comunicazione della modifica interviene in data successiva a quella in
cui essa è stata “disposta” e, cioè, l’atto è stato inoltrato all’ufficiale giudiziario.
La statuizione dell’art. 162 cod. proc. pen. va così interpretata sia sotto il profilo
letterale sia sotto quello logico e teleologico, poiché diversamente l’ufficio

caso di atto già consegnato al notificatore. Si verificherebbe un rilevante
aggravio per l’ufficio ed un sostanziale accoglimento di condotte processuali
meramente dilatorie (Cass., sez. 3 n. 7545 del 10/05/1999 Rv. 214161; Cass.
sez. 5, n. 2417 del 18/12/1997, Rv. 209935)
Sebbene non possa essere negato, anche sulla base del dato testuale risultante
dall’art. 161 c.p.p., il diritto dell’imputato di dichiarare o eleggere un nuovo
domicilio anche dinanzi ad organi di polizia giudiziaria, deve essere affermato
che in tale caso incombe sull’imputato l’onere di trasmettere tempestivamente il
verbale all’autorità giudiziaria procedente. Quando ciò non avviene, deve trovare
applicazione il comma 4 dell’art. 162 cod. proc. pen. (Cass., sez. 5, n. 2417 del
18/12/1997, Rv. 209935).
1.2. Nel caso di specie la nuova elezione di domicilio giungeva presso la
cancelleria del Tribunale il 28 maggio 2012 laddove la notifica dell’estratto
contumaciale veniva disposta dalla cancelleria il 26 aprile 2012, quando, ai sensi
dell’art. 162 comma 4 cod. proc. pen., la nuova elezione non era ancora
efficace.
1.3. Sulla base di quanto esposto devono ritenersi manifestamente infondati
anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso che deducono il vizio di
motivazione conseguente che afferma la legittimità della notifica dell’estratto
contumaciale e la violazione del diritto costituzionale di difesa.
Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa alla violazione dell’art.
581 cod. proc.pen in considerazione del fatto che, come correttamente rilevato
dalla Corte di appello l’atto di appello si era limitato a rilevare la nullità della
notifica dell’estratto contumaciale in palese contraddizione con quanto indicato
dall’art.162 comma 4 cod.proc.pen., senza indicare i motivi specifici
dell’impugnazione, che si presentava pertanto generica e, dunque,
inammissibile.
2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

dovrebbe rinnovare la notifica ad ogni mutamento del domicilio stesso, anche nel

processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in € 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, il giorno 4 dicembre 2014.

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