Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41101 del 16/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 41101 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TORCHIANO SALVATORE N. IL 16/12/1988
avverso l’ordinanza n. 3430/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 04/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 16/04/2014

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 9 luglio 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli
rigettava l’istanza di riabilitazione proposta da Torchiano Salvatore.
Costui risulta destinatario di sentenza irrevocabile di applicazione pena per furto
aggravato commesso nel 2008.
Ad avviso del Tribunale, pur in presenza (è da ritenersi) dei residui presupposti

formale circa l’inesistenza di pretesa risarcitoria da parte della persona offesa
(documentazione prodotta in fotocopia) il che comporta la mancata
dimostrazione dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni civili, o, in
alternativa della impossibilità di adempiervi.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Torchiano Salvatore, dedicendo violazione di legge e vizio di
motivazione.
Il ricorrente assume di aver offerto al Tribunale il deposito dei documenti
originali relativi alla richiesta risarcitoria ed alla risposta della persona offesa
(trasmessa a mezzo fax) ottenendo risposta negativa per mancato rispetto del
termine di cui all’art. 666 co.3 cod.proc.pen. .
In ogni caso, le copie depositate in sede di istanza erano da ritenersi valide e
utilizzabili, con esibizione degli originali in udienza.
Da ciò la illegittimità del diniego opposto.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
Va premesso che la previsione normativa di cui all’art. 179 comma 6 n.2 cod.
pen. introduce una espressa condizione ostativa alla dichiarazione di
riabilitazione nell’ipotesi di mancato adempimento delle obbligazioni civili
nascenti da reato, salvo che l’istante dimostri di trovarsi nella impossibilità di
adempierle.
Detta norma, secondo gli insegnamenti di questa Corte (si vedano, tra le altre,
Sez. I n.47347 del 30.11.2011, rv 251421) non richiede che il danneggiato si sia
costituito parte civile, dovendo l’istante in ogni caso dimostrare la soddisfazione
del credito nascente – in quanto tale – dalla condotta illecita, al fine di ottenere
l’effetto a lui favorevole e, pertanto, non può ritenersi soddisfatto il presupposto
di legge nell’ipotesi in cui manchi qualsiasi iniziativa in proposito.
Trattandosi di norma – l’art. 179 comma 6 – che pone una espressa condizione
ostativa al raggiungimento di un effetto favorevole per l’istante è da ritenersi che
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di legge, l’istanza non può essere accolta in virtù della omessa dimostrazione

sullo stesso gravi, quantomeno un onere di allegazione dell’avvenuto
adempimento, o, in alternativa delle condizioni di concreta impossidenza o di
altre condizioni di fatto e di diritto (irreperibilità, rinunzia espressa da parte dei
creditori) tali da rendere impossibile l’adempimento (sul punto, tra le altre, Sez.
I 30.3.2004, rv 28291, nonché Sez. I 19.5.1993, rv 195818).
Nel caso in esame, tuttavia, l’istante aveva adempiuto a tale onere di
allegazione, depositando copia della proposta risarcitoria e del successivo
diniego, apparentemente proveniente dalla persona offesa.

completamento istruttorio (sia ai sensi dell’art. 683 co.2 cod.proc.pen., che in via
generale ai sensi dell’art. 666 co.5 cod.proc.pen.) disattendere l’istanza per una
pretesa assenza di prova circa la effettiva riconducibilità alla persona offesa del
documento prodotto, essendo tale dubbio risolvibile attraverso un corretto uso
dei poteri istruttori conferiti dalla legge.
L’ordinanza va pertanto annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Napoli.

P.Q. M,

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Napoli.
Così deciso il 16 aprile 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Non può, pertanto, il Tribunale – cui è riconosciuto, in ogni caso un potere di

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