Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 411 del 29/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 411 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TROMBETTA GAETANO nato il 28/12/1950 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 23/01/2017 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 29/09/2017

RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava il ricorso proposto da Trombetta Gaetano ai sensi
dell’art. 670 cod. proc. pen., con richiesta di declaratoria di nullità della notifica
dell’estratto contumaciale e di non esecutività della sentenza emessa dal
Tribunale di Roma il 25/05/2011, irrevocabile il 10/04/2012.
Il Trombetta, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per

La difesa deduceva che i giudici della cognizione avevano omesso di indicare
le ricerche effettuate ai fini della dichiarazione di irreperibilità e che, comunque,
risultavano svolte in modo errato, anche in riferimento alla verifica della
legittimazione dei destinatari a ricevere le notifiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di
declaratoria della nullità della notifica dell’estratto contumaciale e della non
esecutività della sentenza.
L’istanza originaria e il ricorso contengono diffuse valutazioni in ordine alla
nullità del decreto di irreperibilità clet~tgnza, aspetto ormai coperto dal
giudicato, attinente ad un pregresso segmento processuale, sebbene il tipo di
valutazione sia sostanzialmente analogo a quello richiesto nella presente sede.
Rileva gm – come sopra evidenziato – l’esame delle conoscenze del momento in
cui si procede, al fine di stabilire le modalità di espletamento della notifica
nonché, in caso di irreperibilità, delle eventuali ricerche.
In linea generale, in sede di esecuzione, l’indagine affidata al giudice è
limitata al controllo dell’esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della
sua emissione: a tal fine il giudice dell’esecuzione non può attribuire rilievo alle
nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca
precedente a quella del passaggio in giudicato della decisione – che dovevano

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essere denunciate coi mezzi di gravame disposti dalla legge – ma deve limitare il
proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si
fonda l’intrapresa esecuzione (Sez. 1, n. 44988 del 10/06/2014, Buzi, Rv.
261129; Sez. 1, n. 5880 del 11/12/2013, dep. 2014, Amore, Rv. 258765; Sez.
1, Ord. n. 19134 del 26/05/2006, Santarelli, Rv. 234224; Sez. 1, Ord. n. 37979
del 10/06/2004, Condemi, Rv. 229580).

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Cassazione avverso tale ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione.

Tale principio trova specifico riconoscimento anche in tema di irreperibilità del
condannato. Allorché la legge annovera, fra i compiti e le competenze del giudice
dell’esecuzione, le valutazioni, anche nel merito, dell’osservanza “delle garanzie
previste nel caso di irreperibilità del condannato”, essa si riferisce chiaramente
alle eventuali irregolarità riguardanti la dichiarazione di irreperibilità emessa
dopo, e non prima, della pronuncia della sentenza (Sez. 1, n. 20514 del
21/04/2015, Sefranek, non massimata, Sez. 1, n. 4066 del 17/10/2012, dep.
2013, Tulipano, non massimata; Sez. 1, n. 5003 del 14/07/1999, Egger, Rv.

Varie deduzioni difensive, peraltro, non risultano adeguatamente
documentate in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo
ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende,
determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.

Il Consigliere estensore
Ald Esposi

Il Presidente
Angela Tardio

214211; Sez. 1, n. 3517 del 15/06/1998, Maestroni, Rv. 211025).

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