Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41082 del 30/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 41082 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FORTINI SIMONE N. IL 19/02/1978
avverso l’ordinanza n. 6434/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 12/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 30/09/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 12 novembre 2014 il Tribunale di sorveglianza di
Roma disponeva la revoca della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali,
concesso al condannato Simone Fortini con decorrenza dall’8 maggio 2014 e ciò in
ragione delle plurime violazioni delle prescrizioni impostegli, della discontinua
frequenza dei contatti con l’UEPE e col SER.T. con la cui assistenza stava seguendo
un percorso terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza sino ad avere interrotto

2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato a mezzo del difensore, chiedendone l’annullamento per travisamento
del fatto, insufficienza ed illogicità della motivazione, nonché inosservanza dell’art.
47 ord. pen., in quanto il Tribunale di sorveglianza, diversamente da quanto
ritenuto dal Magistrato di sorveglianza nel provvedimento di sospensione
provvisoria, ha considerato l’andamento della misura e la violazione delle regole
comportamentali, quest’ultimo profilo non oggetto di controdeduzioni difensive nel
procedimento, limitatesi alla vicenda della rapina per la quale il ricorrente è
sottoposto a procedimento penale in fase di indagini. Inoltre, i profili relativi
all’andamento del percorso terapeutico non appaiono decisivi e validi per
giustificare la revoca della misura.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
1.L’ordinanza impugnata ha ritenuto di dover revocare con efficacia retroattiva
a far data dall’8/5/2014 la misura alternativa concessa al ricorrente in ragione delle
plurime violazioni alle relative prescrizioni, di cui egli si era reso responsabile; a tal
fine ha indicato, non soltanto il suo coinvolgimento in una rapina, fatto per il quale
erano in corso le indagini e da accertare in via giudiziale, ma anche che egli non
aveva puntualmente rispettato le prescrizioni inerenti la misura ed il programma
terapeutico dal quale avrebbe dovuto conseguire la disintossicazione, in quanto
aveva frequentato in modo discontinuo con motivazioni pretestuose il Ser.T. e
mantenuto contatti non costanti col personale dell’UEPE, ma dall’8 maggio 2014
aveva interrotto del tutto sia la predetta frequentazione, che i contatti, in tal modo
interrompendo per propria determinazione il percorso in atto. Inoltre, in seguito egli
era evaso dal domicilio in orario notturno e presso la sua abitazione era stata
rinvenuta persona sottoposta raggiunta da provvedimento cautelare. E poiché la
misura alternativa era stata accordata al solo scopo di favorire il suo affrancamento
dalla tossicodipendenza ed il recupero prima di tutto sotto il profilo sanitario, tale
1

ogni rapporto dalla data dell’8 maggio 2014.

condotta privava di qualsiasi giustificazione il mantenimento del beneficio e ne
imponeva la revoca.
1.1 Da tali presupposti fattuali di sicura acquisizione, perchè attestati dalle
relazioni agli atti e dalle informative di p.g., il Tribunale ha dedotto che il Fortini ha
fallito l’esperimento, avendo posto in essere condotte devianti e persino
penalmente illecite in violazione delle prescrizioni impostegli ed avendo dimostrato
l’assenza di una seria volontà o comunque l’incapacità di rispettare le limitazioni
inerenti la misura e di seguire un serio percorso di recupero.

oppone circostanze prive di qualsiasi fondamento: sulle risultanze della compiuta
istruttoria, ampiamente disponibili per la difesa, questa ha avuto la possibilità di
controdedurre senza essere costretta a limitare le proprie osservazioni all’episodio
di rapina, sicchè alcuna violazione dei diritti difensivi può accamparsi. Inoltre, le
circostanze valorizzate nel provvedimento sono state motivatamente ritenute di tale
gravità ed univocamente significative dell’intento di sottrarsi al programma
terapeutico, unica ragione di ammissione alla misura. La diversa considerazione di
irrilevanza o modesta gravità dei fatti non può essere apprezzata da questa Corte,
comportando un giudizio di merito che le è precluso.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; ne discende la condanna della
proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa
insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima
equa di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2015.

1.2 A fronte di un chiaro e documentato percorso argomentativo il ricorrente

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