Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41071 del 23/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 41071 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MENNELLA STEFANIA N. IL 21/12/1974
avverso l’ordinanza n. 7309/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
29/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARD1NIS;
lette/s9rtite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 23/05/2014

MENNELLA Stefania veniva tratta in arresto per reato di cui agli artt.624 bis-61 n.11 CP ,con
l’accusa di essersi impossessata,con abuso di relazioni domestiche,di beni all’interno della
abitazione di Perrotta Anna,ove la Mennella svolgeva attività di governante-fatto acc. dai CC in
data 29.5.2013In relazione al predetto reato il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli,aveva convalidato
l’arresto dell’imputata,disponendo a suo carico l’applicazione della custodia cautelare in
carcere,ed aveva emesso sentenza di condanna a seguito di giudizio direttissimo,infliggendo la
pena di anni due di reciusione,€400,00 di rnulta,con la concessione delle generiche ritenute
equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva .
Il difensore dell’imputata proponeva ricorso per cassazione avverso il provvedimento di
convalida dell’arresto, che censurava per erronea qualificazione giuridica del fatto e assenza
dei presupposti di cui all’art.381 CPP.
Rileva al riguardo che l’azione contestata non rispondeva ai canoni normativi indicati
dall’art.624 bis CP. ,evidenziando che tale norma presuppone che l’agente si sia introdotto
ovvero trattenuto nell’abitazione altrui in contrasto con il volere del legittimo titolare,mentre
nella specie la Mennella si trovava nella villa della persona offesa in quanto era autorizzata
dalla predetta a svolgere l’attività lavorativa.
-In secondo luogo il ricorrente rilevava che l’azione non si era perfezionata,in quanto la
persona offesa aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri,avendo notato che l’imputata aveva
posto all’interno del bagagliaio della propria auto,parcheggiata nel giardino,un involucro
contenente gli oggetti sottratti,mentre la donna si era nuovamente recata all’interno
dell’abitazione.Rilevava altresì che i CC avevano chiesto alla Mennella le chiavi
dell’autovettura,ed avevano così rinvenuto la refurtiva,che era stata restituita alla proprietaria.
Tanto rilevato,la difesa deduceva la nullità della convalida dell’arresto osservando che il fatto
illecito rispondeva alla fattispecie del tentativo di furto aggravato ,per il quale non era previsto
l’arresto ex art.381 CPPChiedeva pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RILEVA IN DIRITTO
Va rilevata l’inammissibilità del ricorso.
Invero ,nella specie deve evidenziarsi,in primo luogo,che risulta ritualmente disposta
l’ordinanza di convalida dell’arresto in riferimento all’ipotesi normativa dell’art.624 bis CP.della
quale ricorrevano gli elementi costitutivi(essendo avvenuto l’arresto nella flagranza della
condotta illecita,ed avvenuto il perfezionamento del reato con l’asportazione delle res attuato
dalla ricorrente,che risultava-all’atto dell’intervento dei CC. avere la disponibilità delle cose
sottratte,in un luogo di esclusiva appartenenza,quale il proprio veicolo.Nè risulta carente il
presupposto della condotta realizzata in luogo destinato a privata dimora i non inficiato
dall’esistenza di un rapporto di lavoro.
Tanto premesso deve rilevarsi che il giudice del provvedimento impugnato ebbe ad emettere in
pari data l’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’odierno ricorrente.
Pertanto non è ravvisabile l’esistenza di un interesse autonomo al ricorso avverso il
provvedimento di convalida dell’arresto secondo il principio sancito da questa Corte(RV191157
del 1992)Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso,ed il ricorrente va condannato al pagamento
delle spese processuali e della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende-

RITENUTO IN FATTO

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna &ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende-

Roma,deciso il 23 maggio 2014

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