Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4107 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4107 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SAVINO FRANCESCO N. IL 11/02/1952 parte offesa nel
procedimento
c/
CASSANELLI GIANCARLO N. IL 26/11/1964
avverso il decreto n. 26/2012 GIUDICE DI PACE di RIMINI, del
09/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.
lette/tentite; le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 10/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1.

Savino Francesco ricorre per cassazione, a mezzo del difensore,

censurando, per violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e per
mancata assunzione di prove decisive ritualmente indicate nell’atto di
opposizione, il decreto di archiviazione pronunciato il 9/01/2012 dal Giudice per
le indagini preliminari presso l’Ufficio del Giudice di pace di Rimini nell’ambito del
procedimento aperto nei confronti di Cassanelli Giancarlo per il reato di cui
all’art.590 cod.pen., lamentando l’omesso esame delle argomentazioni e degli

principio del contraddittorio e senza fissazione dell’udienza camerale.
2. Il Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa M. Giuseppina
Fodaroni, ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato, con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Rimini per l’ulteriore
corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, espressa con

riferimento alla normativa disciplinante il procedimento di archiviazione innanzi
al Giudice per le indagini preliminari, applicabile anche al procedimento dinanzi al
Giudice di pace ai sensi del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, l’omessa
valutazione dell’atto di opposizione configura una nullità deducibile con ricorso
per cassazione in quanto costituisce una violazione del principio del
contraddittorio e del diritto della parte offesa ad avere accesso al procedimento
di archiviazione (Sez. 5, n.35504 del 20/06/2013, P.O. in proc. Oliva,
Rv.256526; Sez. 5, n. 43755 del 06/11/2008, P.O. in proc. Ropa, Rv. 241803;
Sez.4, n.20388 del 16/04/2008, P.O. in proc. Mozzillo, Rv.240226). L’art. 2 del
decreto legislativo citato prevede, in particolare, l’applicabilità al procedimento
davanti al giudice di pace delle norme del codice di procedura penale in quanto
applicabili e, non essendo il caso in esame previsto tra le eccezioni, la disciplina
prevista dall’art. 409, comma 6, cod.proc.pen., che consente il ricorso in
cassazione nei casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod.proc.pen., cioè
nei casi di violazione del contraddittorio.
3.

Va, tuttavia, precisato che la disciplina dell’archiviazione, nei

procedimenti di competenza del giudice di pace, è contenuta nel citato decreto
legislativo n.274/2000, art. 17, che prevede un contraddittorio esclusivamente
cartolare non dissimile da quello previsto, per i giudizi pretorili, anteriormente
alla riforma contenuta nella I. 16 dicembre 1999, n. 479. A norma dell’art.17
citato, la richiesta di archiviazione deve essere notificata alla persona offesa che
2

atti di investigazione suppletiva indicati nell’atto di opposizione, in violazione del

abbia dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione e la
persona offesa può presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini
preliminari. L’opposizione, a pena di inammissibilità, deve indicare gli elementi di
prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie e il
giudice provvede de plano senza fissazione di udienza.
4. Il problema che si pone è, dunque, quello di verificare se il provvedimento
impugnato sia ricorribile perché adottato con violazione delle regole sul
contraddittorio. Non è ovviamente oggetto di questo giudizio il fondamento del
Neppure è discussione la possibilità che dichiarazione di inammissibilità
dell’opposizione e archiviazione del procedimento possano essere contenute in
un unico provvedimento. Una dichiarazione di inammissibilità deve, comunque,
esservi perché, diversamente, sarebbe ingiustificata la previsione normativa
della possibilità di opporsi alla richiesta di archiviazione, se a questa opposizione
fosse consentito di non dare alcuna risposta.
4.1. Consegue, da tale premessa, che il Giudice per le indagini preliminari
che abbia emesso il provvedimento di archiviazione senza tener conto delle
ragioni espresse dalla persona offesa nell’atto di opposizione pone in essere una
violazione del principio del contraddittorio.
5.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non dà atto

dell’opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di
archiviazione del pubblico ministero nè fornisce alcuna argomentazione capace di
dimostrare che l’opposizione stessa sia stata, ancorchè implicitamente, presa in
considerazione e che quindi il contraddittorio, seppure cartolare, abbia prodotto i
suoi effetti.
6. Dalle considerazioni svolte non può che derivare l’accoglimento del ricorso
con l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione
degli atti al giudice che l’ha pronunziato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il decreto 9/1/2012 – impugnato- e rinvia al Giudice di
Pace di Rimini per l’ulteriore corso.
Così deciso il 10/01/2014

provvedimento di archiviazione, che non può formare oggetto del ricorso.

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