Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41064 del 07/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 41064 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Nirta Francesco, nato a Locri (Rc) il 29/12/1987

avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria
in data 11/9-20/10/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Eugenio Bruno
Minniti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’11/9-20/10/2014, il Tribunale del riesame di Reggio
Calabria rigettava il ricorso presentato da Francesco Nirta e, per l’effetto,
confermava la misura cautelare in carcere disposta con ordinanza del Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 12/8/2014;
allo stesso era contestata la violazione degli artt. 110 cod. pen., 73, 80, comma

Data Udienza: 07/04/2015

2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver acquistato ed importato in Italia un
ingente quantitativo di cocaina, per il corrispettivo di 40.000 euro al
chilogrammo.
2. Propone ricorso per cassazione il Nirta, a mezzo del proprio difensore,
deducendo due motivi:
– violazione degli artt. 273, commi 1 e 1-bis, 292, comma 2, lett. c) e c-bis),
cod. proc. pen.. Il Tribunale del riesame avrebbe confermato la misura pur a
fronte di un unico dato istruttorio, quali alcune conversazioni informatiche del

motivazione risulterebbe carente ed illogica, e non avrebbe tenuto conto delle
asserzioni difensive, a muover da quella per cui il Nirta avrebbe rinvenuto per
puro caso il telefono impiegato per le conversazioni. Una corretta lettura di
queste, invece, dimostrerebbe l’assoluta estraneità del ricorrente da qualsivoglia
contesto criminoso, potendosi al più ipotizzare una connivenza non punibile;
– violazione degli artt. 274 e 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen..
Il Tribunale avrebbe ritenuto la custodia in carcere quale unica misura idonea a
garantire le esigenze cautelari in forza di una motivazione palesemente illogica;
nella stessa, infatti, non sarebbero esplicitate le ragioni per le quali non potrebbe
invece applicarsi una misura meno afflittiva, specie a fronte dello stato di
incensuratezza del Nirta e del suo avanzato percorso universitario, come da
documentazione allegata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono; al riguardo, ritiene il Collegio
che i due motivi possano essere esaminati congiuntamente.
Costituisce indirizzo ermeneutico più volte affermato da questa Corte quello
per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per
cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme
di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento
secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando
propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in
una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez.
6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell’8/10/2008,
Pagliaro, Rv. 241997). Allorquando, poi, sia denunciato un vizio di motivazione in
ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta
solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di
legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato
adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità

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tutto inintelligibili, oscure ed ignote nei reali interlocutori; al riguardo, la

del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della
motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni
della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze
probatorie (per tutte, Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460);
orbene, ritiene la Corte che il Tribunale del riesame abbia fatto buon governo di
questo principio.
In particolare, l’ordinanza ha innanzitutto sviluppato un’ampia parte motiva
con riguardo alle intercettazioni informatiche tra il coindagato Vincenzo Crisafi ed

ordine all’oggetto delle stesse conversazioni, quale il traffico di stupefacenti di
cui alla rubrica; ed evidenziando, al riguardo, la qualità, la quantità ed il prezzo
della droga interessata. Di seguito, il Tribunale – ancora con ragionamento
immune da censure – ha contestato la deduzione difensiva in ragione della quale
il ricorrente avrebbe trovato il telefono (di cui alle conversazioni in esame) in
modo del tutto casuale, per strada; in particolare, il provvedimento ha
evidenziato sia la scarsa verosimiglianza dell’ipotesi in sé, sia la circostanza ricavata da intercettazioni tra altri soggetti (Antonio Massimo Calabrò, Antonio
Femia) – per cui, a seguito dell’arresto proprio del Nirta, diverse persone
coinvolte nel traffico di stupefacenti si erano sentite in pericolo di cattura.
In forza di questi argomenti, quindi, l’ordinanza ha concluso per il fumus del
delitto contestato, ravvisandone i gravi indizi di colpevolezza alla luce del pieno
inserimento del ricorrente nel traffico di cocaina.
Analoga logica ed adeguata motivazione, poi, si ravvisa quanto alle esigenze
cautelari; il Tribunale del riesame, infatti, ha confermato il pericolo di
reiterazione di reati della stessa indole, a tal fine evidenziando 1) l’allarmante
gravità sociale della condotta; 2) l’entità delle somme e la quantità dello
stupefacente trattato, peraltro proveniente dal Sudamerica; 3) le modalità
dell’attività criminale, svolta secondo schemi operativi consolidati da tempo; 4)
lo spessore delinquenziale dei soggetti coinvolti; 5) il pieno inserimento del Nirta
nella «rete del traffico degli stupefacenti».
Orbene, a fronte di una motivazione così diffusa, rigorosa e logica, il ricorso
invoca a questa Corte una diversa ed alternativa lettura dello stesso materiale
istruttorio fin qui esaminato dai Giudici di merito (le intercettazioni citate); quel
che non è affatto consentito in sede di legittimità, come già sopra ricordato.
Ancora, il ricorso avanza generiche censure di carenza od illogicità della
motivazione, obliterando però del tutto gli argomenti sopra riportati e la loro
adeguata aderenza agli esiti investigativi raccolti in atti. Di seguito, il gravame
contesta l’identificazione del Nirta con l’interlocutore “Tango”, ribadendo la tesi
dell’occasionale rinvenimento del telefono; ciò, peraltro, ancora senza

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il Nirta, argomentando in maniera logica, coerente e priva di contraddizioni in

disattendere le diffuse considerazioni svolte dal Tribunale sul punto, la cui
congruità deve esser confermata in questa sede.
Lo stesso ricorso, per contro, deve ritenersi fondato con riguardo alla scelta
della misura cautelare da adottare, per la quale la motivazione impiegata non
risulta adeguata. Ed invero, l’ordinanza individua la custodia in carcere come
unico rimedio alle esigenze di cautela in forza della sola «personalità incline a
delinquere» propria del ricorrente; trattasi, però, di un argomento insufficiente e
generico, come tale non meritevole di adesione, anche atteso lo stato di

1990, n. 309, pur aggravato – di qualsivoglia presunzione di adeguatezza della
sola custodia in carcere, ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen..
L’ordinanza, pertanto, deve essere annullata con riguardo all’adeguatezza
della misura cautelare adottata, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria,
limitatamente all’adeguatezza della misura.
Rigetta nel resto il ricorso.
La Corte dispone per che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma

ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2015

Il

sigliere estensore

Il Presidente

I-

incensuratezza del Nirta e l’assenza – con riguardo all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre

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