Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41058 del 02/10/2015
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41058 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ROSI ELISABETTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
RANALLI DOMENICO N. IL 03/05/1970
avverso la sentenza n. 6929/2012 GIP TRIBUNALE di TERAMO, del
18/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ov. be,
60,t)-04 tO–44
che ha concluso per tO
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76ito, per la parte civile, l’Avv
/ Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 02/10/2015
Ritenuto che
il Procuratore generale della Corte di appello di L’Aquila ha
proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 18 febbraio 2014,
con la quale il G.I.P. presso il Tribunale di Teramo ha applicato a Ranalli
Domenico, su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., la pena di giorni dodici di
reclusione e euro centomila di multa, per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 2
comma 1 bis delle legge n. 683 del 1983 per omesso versamento di ritenute
INPS, nella sua qualità di rappresentante della ditta “Ranalli Domenico & C
Idrortermica Style house, con sede in Civitella del Tronto, relativamente ai
lamentando inosservanza od erronea applicazione della legge penale e di altre
norme giuridiche, in particolare dell’art. 23 c.p., atteso che il giudice ha applicato
la pena finale della reclusione in misura inferiore al limite minimo stabilito per la
pena detentiva;
Considerato che il motivo di ricorso è fondato, in quanto la sentenza nel recepire
l’accordo delle parti ha derogato al limite minimo di giorni quindici di reclusione,
stabilito per la pena detentiva relativa ai delitti, limite che deve essere applicato
anche in sede di patteggiamento, come confermato dalla giurisprudenza di
legittimità (cfr. Sez. 2, n. 5973 del 27/1/2010, P.G. in proc. De Grecis, Rv.
246438 , definisce invalicabile tale limite Sez. 3, n. 29985 del 3/6/2014, P.G. in
proc. Lan, Rv. 260263);
che di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
con restituzione degli atti al Tribunale di Teramo, per un eventuale recepimento
di un accordo delle parti in tal senso corretto;
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al
Tribunale di Teramo.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2015.
periodo agosto 2009, ottobre 2009, per la somma complessiva d euro 541,00,