Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41048 del 15/09/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 41048 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FANNI GIAMPAOLO N. IL 11/12/1955
avverso la sentenza n. 472/2014 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
26/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/09/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.7 –2che ha concluso per 9!„(.1,,-e,,e„—,Lk.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 15/09/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 26/1/2015 ha confermato
la decisione con la quale, in data 21/1/2014, il Tribunale di Lanusei ha ritenuto
Giampaolo FANNI responsabile dei reati di cui agli artt. 44, lett. c) d.P.R. 380/01
e 181, comma 1-bis d.lgs. 42/2004, per aver realizzato, in zona sottoposta a

costruire e della preventiva autorizzazione dell’ente preposto alla tutela del
vincolo, due tettoie accorpate a due locali separati al piano primo di un
preesistente edificio, aventi superficie coperta pari al mq 29,75 circa la prima e
mq 14,00 circa la seconda (in Tortolì, 25/9/2010).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il
proprio difensore di fiducia.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando
che la Corte territoriale avrebbe erroneamente collocato nel tempo la condotta
contestata, procedendo ad una non corretta valutazione delle risultanze
processuali.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione in punto
di determinazione della pena, affermando che la Corte l’avrebbe ritenuta congrua
considerando, del tutto erroneamente, ai fini dell’aumento per la continuazione,
la realizzazione di due distinti manufatti abusivi anziché uno.
Aggiunge che la pena irrogata risulterebbe comunque eccessiva.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
In data 14/9/2015 la difesa ha fatto pervenire via fax una

«memoria

integrativa» alla quale allega una «concessione edilizia in sanatoria» rilasciata il
10/9/2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Va rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che lo stesso risulta
connotato da estrema genericità e prescinde del tutto dalle valutazioni espresse
dai giudici del gravame circa la datazione delle opere abusive, limitandosi a
rilevare, senza ulteriore specificazione, che non sarebbero state debitamente
1

vincolo paesaggistico con d.m. del 16/6/1966, in assenza del promesso di

considerate le specifiche doglianze mosse con l’atto di appello, senza peraltro
indicarle.
Rileva a tale proposito il Collegio che, riguardo alla data di realizzazione delle
opere, la Corte territoriale, dopo aver dato atto delle risultanze del giudizio di
primo grado e delle censure formulate con l’atto di appello, ha puntualmente
valutato i contenuti delle deposizioni testimoniali ed i documenti in atti,
giungendo alla conclusione che le opere dovevano ritenersi realizzate in epoca
immediatamente precedente all’accertamento, considerata la frequenza con la

manufatti dalla strada, nonché le condizioni del cemento utilizzato.
Si tratta di un percorso argomentativo che viene sviluppato senza cedimenti
logici o manifeste contraddizioni, spiegando le ragioni della decisione con
richiamo a dati fattuali che, come è noto, non sono suscettibili di autonoma
valutazione in questa sede di legittimità.

2. Altrettanto corrette risultano le determinazioni dei giudici dell’appello in
ordine alla dosimetria della pena.
La Corte del merito fa rilevare come il motivo di appello sul punto sia
aspecifico e rileva che la quantificazione della pena base è attestata sul minimo
edittale previsto per il delitto, con aumento ai sensi dell’art. 81 cod. pen., pari ad
un mese, ritenuto del tutto congruo.
La congruità dell’aumento è giustificata, secondo la Corte di appello, dal
fatto che le opere realizzate constano di due manufatti abusivi.
È appena il caso di rilevare che il richiamo, oggetto di censura in ricorso, è
certamente effettuato allo scopo di evidenziare la consistenza dell’intervento,
che giustifica l’aumento e che, per ciò che concerne la condotta, resta comunque
unitariamente considerato, dal momento che l’aumento di pena risulta
chiaramente applicato in ragione delle due distinte violazioni contestate nel capo
di imputazione.

3. Va poi rilevato, concludendosi il ricorso con una richiesta assolutoria o in
subordine di declaratoria di improcedibilità per prescrizione ed, in ulteriore
subordine, di riduzione della pena, che, avuto riguardo alla data di consumazione
del reato come accertata dal giudice del merito, i reati contestati non risultano
prescritti e che le ulteriori richieste non possono, come è noto, trovare ingresso in
questa sede.

4. Per ciò che concerne, infine, la «memoria integrativa» fatta pervenire via
fax, deve rilevarsi che la stessa è connotata da estrema genericità di contenuti,

2

quale venivano effettuate le verifiche nel centro storico e la piena visibilità dei

mentre la sanatoria allegata non consente, sulla base dei suoi contenuti, di
individuare la corrispondenza tra le opere sanate e quelle abusivamente
realizzate.

5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in data 15.9.2015

Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

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