Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 41044 del 07/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 41044 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Battaglia Santo, nato a Gioia Tauro (Rc) il 12/10/1943

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano in data
13/12/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/12/2013, la Corte di appello di Milano confermava la
pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città il 21/9/2010, con la quale
Santo Battaglia era stato condannato alla pena di 800,00 euro di multa in ordine
al delitto di cui all’art. 403 cod. pen.; allo stesso era ascritto di aver commesso
vilipendio alla religione cattolica, esponendo nel centro di Milano un trittico da lui
realizzato – tre fotocopie in bianco e nero, stampate su tela, delle dimensioni di
170×70 centimetri – raffigurante, rispettivamente, il Papa Benedetto XVI, un

Data Udienza: 07/04/2015

pene con testicoli ed il segretario personale del Pontefice, mons. Georg
Gaenswein, con la didascalia “Chi di voi non è culo scagli la prima pietra”.
2. Propone ricorso per cassazione il Battaglia, a mezzo del proprio difensore,
deducendo – con unico, complesso motivo – carenza ed illogicità della
motivazione, erronea applicazione della legge e travisamento del fatto. La Corte
di appello, come già il Giudice di primo grado, non avrebbe compreso che l’opera
era da interpretare esclusivamente in chiave critica, ironica e satirica,
espressione artistica quale «declinazione del più generale diritto costituzionale di

volgare. L’opera, quindi, non potrebbe esser valutata come indecorosa od
offensiva, atteso che «l’intento dell’autore era la rappresentazione della ritenuta
posizione

oppositiva

nei

confronti

dell’omosessualità

delle

gerarchie

ecclesiastiche e non l’allusione a sussistenti rapporti interpersonali di natura non
consentita verso chi ha fatto voto di castità». Né, infine, varrebbero, in questo
caso, i limiti costituzionali che la libertà di espressione pur conosce, quali la
tutela del buon costume e dell’onore personale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
L’ampia censura che il ricorrente muove alla sentenza – pur nell’apparente
diversità di profili prospettati, dall’illogicità della motivazione al travisamento del
fatto, fino all’erronea applicazione di legge – insiste, invero, su un unico e
decisivo profilo, quale il significato da attribuire al trittico esposto nel centro di
Milano: in sintesi, se espressione di libertà di critica, satira e, in generale, libertà
di pensiero, ovvero manifestazione di vilipendio.
Orbene, occorre premettere che l’art. 403 cod. pen. sanziona chiunque
offende una confessione religiosa mediante vilipendio di chi la professa o di un
ministro del culto. Laddove la condotta consiste nel “tenere a vile”, ovvero nel
manifestare un’offesa volgare e grossolana, che si concreta in atti che assumano
caratteri evidenti di dileggio, derisione, disprezzo; atti sorretti dal dolo generico,
ossia dalla volontà di commettere il fatto con la consapevolezza della loro
idoneità a vilipendere, tale da rendere irrilevante il movente dell’azione (politico
o sociale), che non vale perciò ad escluderlo (Sez. 3, n. 328 del 24/2/1967,
Pasolini, Rv. 104261). Ancor più in particolare, questa Corte ha affermato – con
pronuncia risalente ma ancora ben saldata ai vigenti principi costituzionali – che
in materia religiosa la critica è lecita quando – sulla base di dati o di rilievi già in
precedenza raccolti o enunciati – si traduca nella espressione motivata e
consapevole di un apprezzamento diverso e talora antitetico, risultante da una

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libera espressione del pensiero», ancorché manifestata con natura cruda e

indagine condotta, con serenità di metodo, da persona fornita delle necessarie
attitudini e di adeguata preparazione: mentre trasmoda in vilipendio quando attraverso un giudizio sommario e gratuito – manifesti un atteggiamento di
disprezzo verso la religione, disconoscendo alla istituzione e alle sue essenziali
componenti (dogmi e riti) le ragioni di valore e di pregio ad essa riconosciute
dalla comunità (Sez. 3, n. 1801 del 20/6/1966, D’Alessio, Rv. 102510). E con
l’ulteriore precisazione, riferibile anche al caso in esame, per cui, ai fini della
configurabilità del reato, non occorre che le espressioni offensive siano rivolte a

riferibili alla indistinta generalità degli aderenti alla confessione religiosa (Sez. 3,
n. 10535 dell’11/12/2008, Donvito, Rv. 243084).
Questi principi hanno poi trovato sfogo anche nelle parole della Corte
costituzionale, più volte chiamata a pronunciarsi in materia di sentimento
religioso e fattispecie penale; al riguardo, particolarmente significativa risulta la
sentenza n. 188 del 27 giugno 1975, con la quale la Corte ha offerto dell’art. 403
cod. pen. una lettura orientata ai principi costituzionali, con particolare riguardo
a quell’art. 21 Cost. che fonda il presente ricorso. Il Giudice delle leggi,
nell’occasione, ha affermato che «il sentimento religioso, quale vive nell’intimo
della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di
persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune, è da
considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti, come risulta coordinando gli
artt. 2, 8 e 19 Cost., ed è indirettamente confermato anche dal primo comma
dell’art. 3 e dall’art. 20. Perciò il vilipendio di una religione, tanto più se posto in
essere attraverso il vilipendio di coloro che la professano o di un ministro del
culto rispettivo, come nell’ipotesi dell’art. 403 cod. pen., che qui interessa,
legittimamente può limitare l’ambito di operatività dell’art. 21: sempre che,
beninteso, la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro i giusti
confini, segnati, per un verso, dallo stesso significato etimologico della parola
(che vuol dire “tenere a vile”, e quindi additare al pubblico disprezzo o dileggio),
e per altro verso, dalla esigenza di rendere compatibile la tutela penale
accordata al bene protetto dalla norma in questione con la più ampia libertà di
manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa, con specifico riferimento
alla quale non a caso l’art. 19 anticipa, in termini quanto mai espliciti, il più
generale principio dell’art. 21. E’ evidente, ad esempio, a tacer d’altro, che non
sussisterebbe quella libertà di far “propaganda” per una religione, come
espressamente prevede e consente l’art. 19, se chi di tale diritto si avvale non
potesse altrettanto liberamente dimostrarne la superiorità nei confronti di altre,
di queste ultime criticando i presupposti o i dogmi. Il vilipendio, dunque, non si
confonde né con la discussione su temi religiosi, così a livello scientifico come a

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fedeli ben determinati, ma è sufficiente che le stesse siano genericamente

livello divulgativo, né con la critica e la confutazione pur se vivacemente
polemica; né con l’espressione di radicale dissenso da ogni concezione
richiaman tesi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche
o positivistiche od altre che siano. Sono, invece, vilipendio, e pertanto esclusi
dalla garanzia dell’art. 21 (e dell’art. 19), la contumelia, lo scherno, l’offesa, per
dir cosi, fine a sé stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e
perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia
ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato».

impugnata ne abbia fatto buon governo, confermando il giudizio di responsabilità
con una motivazione oltremodo adeguata, logica, priva di censure argomentative
o contraddizioni di sorta. In particolare, la Corte di merito, rispondendo alle
medesime censure riproposte in questa sede, ha rilevato che l’opera esposta – in
uno con la citata didascalia, che ne costituisce essenziale corredo, e valutatane
l’immediata percepibilità da parte di tutti i passanti – intendeva chiaramente
riferirsi a «rapporti sessuali di natura omosessuale» e, pertanto, «non costituiva
un’espressione interpretabile in termini artistici, come vorrebbe l’appellante, ma
anzi, per le obiettive caratteristiche delle riproduzioni, indecorosa ed offensiva
nell’accezione dell’uomo medio». Una manifestazione che la sentenza qualifica
come «altamente volgare ed idonea al vilipendio della religione cattolica,
andando a colpire il Papa, al vertice della struttura ecclesiastica, ponendone
l’effigie – con ciò facendo intendere rapporti interpersonali di natura non
consentita a chi ha fatto voto di castità – accanto a quella del suo collaboratore
più stretto e, collocando fra di esse, l’immagine del membro maschile».
In forza di queste considerazioni, la Corte di appello – con argomento
ancora adeguato e lineare, non censurabile in questa sede – ha quindi concluso
che «risulta violato il limite dovuto al rispetto della devozione altrui,
ingiustamente messo a repentaglio da una manifestazione che, lungi dall’essere
meramente critica di costumi sessuali non consentiti a ministri del culto, appare
costituire una mera contumelia, scherno e offesa fine a sé stessa».
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.

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Così ricostruiti i termini della materia, ritiene questa Corte che la sentenza

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2015

Il Presidente

nsigliere estensore

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